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Atto a cui si riferisce:
S.4/01250 MARAN - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che: l'agroalimentare made in Italy rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 067
all'Interrogazione 4-01250

Risposta. - La conoscenza del Paese di origine o del luogo di provenienza di un prodotto agroalimentare rappresenta un requisito imprescindibile per l'orientamento all'acquisto dei consumatori, a garanzia del diritto all'informazione e della possibilità di compiere scelte consapevoli. Soprattutto per il nostro Paese, l'indicazione dell'origine è un fattore strategico per contrastare una diffusa pratica contraffattiva e imitativa delle produzioni italiane ed arginare il danno noto e ingente al potenziale economico del settore agroalimentare.

Tenendo ben presenti tali considerazioni, il Ministero ha sempre fortemente sostenuto, in sede europea, l'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti, concertando la posizione negoziale con il dicastero della salute. Infatti, anche grazie all'impegno e al sostegno del nostro Paese, il 13 dicembre 2013 è stato emanato il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 1337/2013 che, oltre a stabilire i criteri di etichettatura per gli operatori del settore alimentare delle carni fresche, refrigerate o congelate di suino, ovino, caprino e di volatili, introduce la prescrizione relativa all'indicazione del Paese d'origine o luogo di provenienza ove gli animali sono stati allevati e macellati.

In seguito, il Parlamento europeo, con risoluzione del 6 febbraio 2014, ha invitato la Commissione a ritirare tale regolamento di esecuzione e a redigerne una nuova versione che preveda l'indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di nascita nonché dei luoghi di allevamento e di macellazione dell'animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità della legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine (regolamento (CE) n. 1760/2000, Titolo II).

La modifica al quadro normativo europeo di riferimento rappresenta un risultato positivo per i consumatori, cui garantisce una maggiore conoscibilità dei prodotti attraverso le informazioni in etichetta, ma anche un importante passo avanti in favore delle più efficaci azioni che possono essere attuate a tutela del made in Italy. Invero, le variazioni apportate al testo originario proposto dalla Commissione (tra le quali il raddoppio del periodo minimo di allevamento per poter indicare in etichetta il Paese di allevamento dell'animale) hanno consentito di fare maggiore chiarezza sulle procedure da seguire per l'apposizione delle diciture in etichetta (anche per la carne suina, nelle varie fasi di commercializzazione) e di fornire al consumatore valide informazioni circa la realtà produttiva.

Il regolamento di esecuzione (che si applicherà dal 1° aprile 2015), oltre a concedere di integrare, su base volontaria e nel rispetto degli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni sull'origine con ulteriori informazioni relative alla provenienza della carne (tra cui, un livello geografico più dettagliato), consente di utilizzare il termine "origine" solo nel caso di animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese e dispone che l'indicazione del luogo di provenienza delle carni avvenga nel seguente modo: a) per tutte le specie: l'indicazione "origine Italia" può essere utilizzata solo se l'animale è nato, allevato e macellato in Italia; b) per gli ovini e i caprini: l'indicazione "allevato in Italia" può essere utilizzata solo se l'animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia ovvero viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia; c) per il pollame: l'indicazione "allevato in Italia" può essere utilizzata solo se l'animale ha trascorso almeno l'ultimo mese in Italia, ovvero viene macellato sotto un mese di età ed ha trascorso l'intero periodo di ingrasso in Italia; d) per i suini: l'indicazione "allevato in Italia" può essere utilizzata solo se l'animale viene macellato sopra i 6 mesi e ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia; se è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 chilogrammi e macellato ad un peso superiore agli 80 chili e, infine, se l'animale viene macellato ad un peso inferiore agli 80 chili e ha trascorso l'intero periodo di allevamento in Italia.

È bene ricordare che, a livello nazionale, oltre il 70 per cento dell'intera produzione suinicola italiana già produce carne nel rispetto delle disposizioni dei disciplinari delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). In particolare, i disciplinari dei prodotti della salumeria DOP e IGP italiani, approvati a livello europeo, impongono che i suini appartengano a determinate razze appositamente selezionate, e che vengano allevati in condizioni di benessere e secondo un programma alimentare studiato per le diverse fasi di allevamento. Peraltro, gli allevatori e i macelli aderenti ai circuiti delle produzioni DOP ed IGP sono controllati da istituti, pubblici o privati, designati dal Ministero, che monitorano la certificazione dei capi suini destinati alla trasformazione in prodotti DOP e IGP, le movimentazioni degli animali verso altri allevamenti e/o macelli nonché le fasi di macellazione, trasformazione ed eventuale confezionamento.

Peraltro, il circuito di questi prodotti di qualità include un insieme di operatori iscritti ad un sistema organizzato e controllato della produzione. In pratica, la provenienza della materia prima utilizzata viene tracciata seguendo il seguente percorso: allevamento in cui è nato il suino; allevamento che lo ha avviato al macello; macello; laboratorio di sezionamento; industria di trasformazione. Nel dettaglio, l'allevamento di nascita appone sulla coscia dell'animale (entro il 30° giorno di vita) un timbro indelebile (tatuaggio) recante il proprio codice e il mese di nascita dell'animale. Successivamente, l'allevamento da cui i suini partono per il macello certifica, tramite la certificazione unificata di conformità (CUC), gli animali della partita avviata alla macellazione, indicando i tatuaggi relativi all'allevamento di nascita dei suini, della partita nonché il tipo genetico prevalente. La certificazione è accompagnata da eventuali certificati relativi agli spostamenti dei suini in allevamenti diversi da quello di nascita. Il macello, tramite timbro indelebile impresso sulla cotenna, appone poi il proprio codice di identificazione su ogni coscia, dopo aver accertato i requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Lo stagionatore, infine, identifica e registra l'inizio del processo di stagionatura. Nel caso dei prosciutti DOP di Parma e di San Daniele viene apposto sulle cosce un sigillo metallico numerato.

Presso gli stabilimenti di macellazione e lavorazione delle carni suine vengono garantiti i controlli ufficiali dei servizi veterinari delle ASL che, nella verifica dell'applicazione dei regolamenti europei afferenti al "pacchetto igiene" (regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004), esaminano anche gli aspetti relativi alla rintracciabilità dei prodotti così come disposto dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002.

In ogni caso, è certo che la sicurezza e la qualità degli alimenti possono essere maggiormente garantite attraverso un elevato livello di collaborazione e coordinamento tra diverse amministrazioni. Tale principio è ben consolidato e su di esso si fonda la normativa europea vigente in materia. In particolare, il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che ciascun Paese membro predisponga un piano di controllo nazionale che assicuri un approccio multidisciplinare per la pianificazione, lo svolgimento e la rendicontazione dei controlli ufficiali.

A tal fine, il Ministero della salute è il punto di raccordo nazionale per il piano nazionale integrato (PNI) che nasce dall'intensa e proficua collaborazione con questo Ministero, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i nuclei del comando dei Carabinieri (NAS, NAC e NOB), le Capitanerie di porto, il Corpo forestale dello Stato e la Guardia di finanza. Sia il PNI 2011-2014 che le relazioni annuali (ove sono raccolti i dati delle attività svolte dalle citate amministrazioni) sono pubblicati sul portale del Ministero della salute.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, stabilisce che presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella Gazzetta Ufficiale e in almeno 2 quotidiani a diffusione nazionale. A tal riguardo, preme sottolineare l'intensa attività di controllo espletata dal Corpo forestale dello Stato sul territorio nazionale, finalizzata al contrasto del fenomeno del falso made in Italy e del cosiddetto italian sounding, ossia l'utilizzo fuorviante, sull'imballaggio dei prodotti agroalimentari, di etichette o simboli che esaltino l'italianità dei luoghi d'origine della materia prima, della ricetta e del marchio.

Nel corso del 2013, in particolare, il Corpo ha posto in essere un'attività sanzionatoria contro il falso made in Italy a tutela sia dei consumatori che dei produttori onesti, penalizzati da una concorrenza sleale nel libero scambio delle proprie merci all'interno dall'Unione. I controlli eseguiti, oltre a costituire un efficace monitoraggio del made in Italy agroalimentare, hanno consentito il sequestro di circa 600 tonnellate di prodotti e la comunicazione di oltre 170 notizie di reato alla Procura della Repubblica italiana, assicurando la repressione di tulle quelle condotte penalmente rilevanti che si siano poste in evidente contrasto con il leale svolgimento degli scambi commerciali e con la trasparenza informativa nei riguardi del consumatore.

Si ricorda poi che, su iniziativa del Ministero, il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, all'articolo 3 (rubricato "Interventi per il sostegno del made in Italy"), ha previsto che ad esprimersi sulle indicazioni relative al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata siano direttamente i cittadini attraverso una consultazione pubblica, per definire meglio le loro aspettative. Ed invero, tale consultazione è iniziata il 7 novembre 2014 sul sito istituzionale del Ministero; i risultati saranno resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea.

MARTINA MAURIZIO Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

05/12/2014