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Atto a cui si riferisce:
S.4/01449 VALENTINI, AMATI - Al Ministro dell'interno - Premesso che: l'azione positiva che il Governo sta portando avanti, con il sostegno ed il contributo del Parlamento, a favore del Corpo...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 053
all'Interrogazione 4-01449

Risposta. - Il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è fissato dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 22 luglio 1987, n. 411 (come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233), che prevede una statura non inferiore a 1,65 metri.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, stabilisce, invece, per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale una statura non inferiore a 1,62 metri.

Il diverso limite di statura per il reclutamento del personale permanente e per l'impiego di personale volontario ha comportato, nel tempo, l'adozione di provvedimenti di esclusione dai concorsi a posti di vigile del fuoco permanente dei concorrenti con statura inferiore a 1,65 metri.

In diversi casi, gli esclusi per il requisito dell'altezza hanno presentato ricorso alla magistratura amministrativa, sostenendo l'irragionevolezza di un limite di statura diverso fra due categorie, chiamate, nella sostanza, a svolgere un'identica attività di soccorso. Sull'argomento la giurisprudenza di merito aveva confermato la legittimità dei provvedimenti di esclusione nei confronti di candidati di statura inferiore a 1,65 metri, pur se iscritti nel quadri dei vigili del fuoco volontari discontinui, in ragione della ravvisata differenza esistente tra le due categorie: il personale volontario, chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti e non vincolato da un rapporto di impiego con l'amministrazione; l'altro, quello permanente, reclutato per l'assolvimento di compiti in via continuativa e stabile e vincolato da un rapporto di impiego con l'amministrazione. Per quest'ultimo, sono stati stabiliti, pertanto, requisiti fisici più rigorosi, in considerazione proprio della differente configurazione del rapporto di impiego.

Tuttavia, sul tema è intervenuta, di recente, la sentenza del Consiglio dl Stato n. 768 del 1° febbraio 2014, che ha accolto il ricorso di primo grado di una candidata esclusa dal concorso a 814 posti di vigile del fuoco, argomentando dalla differenza di statura prevista per il reclutamento del personale permanente e volontario. Ha comunque posto in risalto che il particolare limite della statura minima indifferenziata richiesta, indistintamente per gli uomini e per le donne, trova generale e ampia giustificazione anche alla luce della legge sulle pari opportunità (art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 198 del 2006), la quale individua specificatamente l'attività di vigile del fuoco come meritevole di speciale deroga al divieto di discriminare uomini e donne, in relazione a particolari caratteristiche fisiche, quali appunto la statura.

BOCCI GIANPIERO Sottosegretario di Stato per l'interno

07/08/2014