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Atto a cui si riferisce:
C.5/02035 con l'interrogazione n. 5-03803 sottoscritta nella XVI legislatura, era stato già trattato il tema della normativa riguardante i dottorati di ricerca; l'interrogante infatti, aveva...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-02035

L'interrogazione in discussione ha per oggetto la validità del periodo di aspettativa dei titolari di assegni di ricerca ai fini del riconoscimento del servizio, della progressione di carriera nonché del trattamento di previdenza e quiescenza. L'Onorevole interrogante chiede quali iniziative intenda intraprendere il MIUR per evitare interpretazioni difformi in merito da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato.
Va premesso che la problematica evidenziata coinvolge l'operato di alcune diramazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.
Ciò posto, è utile individuare la cornice normativa relativa ai titolari di assegno di ricerca e dei frequentanti i corsi di dottorato di ricerca, e ciò anche al fine di valutare la possibilità di equiparare il trattamento normativo dei secondi ai primi, come richiesto nel testo dell'interrogazione.
Con riferimento ai corsi di dottorato, l'articolo 2, comma 1, della legge n. 476 del 1984, così come modificato dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 240 del 2010, stabilisce che «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso [...]».
L'ultimo comma del succitato articolo 2, sempre con riferimento ai corsi di dottorato, stabilisce che «il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza».
Il Ministero, inoltre, ha emanato alcune Circolari ministeriali in materia di dottorato di ricerca.
La Circolare ministeriale n. 120 del 2002 fa riferimento espresso, tra l'altro, agli assegnisti di ricerca, specificando esplicitamente che gli stessi costituiscono un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa, ai sensi dell'allora vigente articolo 51, comma 6 della legge n. 449 del 1997, norma successivamente abrogata dalla legge n. 240 del 2010, la quale, come precedentemente accennato, ha introdotto «la compatibilità con le esigenze dell'amministrazione» quale requisito per il collocamento in congedo straordinario del dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato.
La medesima Circolare, inoltre, ha evidenziato alcuni precetti fondamentali discendenti dalla normativa primaria; tra questi, segnalo, quello secondo cui il periodo di congedo straordinario per i docenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma della legge n. 476 del 1984.
Con la successiva Circolare ministeriale n. 15 del 2011, sono state fornite indicazioni in merito alla modalità di fruizione del congedo straordinario per coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, a seguito dell'emanazione della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
In merito alla normativa primaria sugli assegni di ricerca, ritengo utile fare cenno all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 che rappresenta, in tale materia, la disciplina di riferimento.
In particolare, l'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo ha sancito il collocamento «d'ufficio» in aspettativa senza assegni del titolare dell'assegno di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche, a differenza del succitato comma 6 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997 che prevedeva la mera «possibilità» del collocamento in aspettativa.
Per quanto riguarda gli effetti del collocamento in aspettativa del dipendente pubblico titolare dell'assegno di ricerca sul riconoscimento del servizio prestato, la normativa primaria mostra, effettivamente, una manifesta lacuna.
Pertanto, al fine di colmare tale vuoto normativo, fonte di possibili interpretazioni antinomiche, sarebbe opportuno un intervento del legislatore.
Comunque, nello specifico, come emerge dalla nota prot. n. 4058 del 12 maggio 2011, è possibile ritenere che la fattispecie in esame, ovvero quella di assegnista di ricerca, possa essere ricompresa nel campo di applicazione dell'articolo 453, comma 9, del decreto legislativo n. 297 del 1994 (cosiddetto Testo Unico in materia di istruzione), il quale stabilisce testualmente che «possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476»; disposto che, come già accennato, sancisce il riconoscimento, al dipendente pubblico in congedo per dottorato di ricerca, del servizio, della progressione di carriera nonché del trattamento di previdenza e quiescenza.
Di conseguenza, coerentemente a siffatta interpretazione, ne deriva che anche i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno di ricerca dovrebbero ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, dunque, pienamente concorde con quanto auspicato dall'Onorevole interrogante in merito all'omogeneo riconoscimento, su tutto il territorio italiano, del periodo di aspettativa per assegno di ricerca ai fini del riconoscimento del servizio, della progressione di carriera, nonché del trattamento di quiescenza e previdenza.
Pertanto, al fine di uniformare, su tutto il territorio nazionale, il trattamento degli assegnisti di ricerca ai suddetti fini e quindi l'operato in materia delle Ragionerie territoriali dello Stato deputate alla liquidazione delle somme ad essi spettanti, sono state avviate, e sono attualmente in corso, interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze.