Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/03697 con la legge 13 luglio 1965, n. 932, è stato ratificato l'accordo, firmato a Parigi il 21 maggio 1962, per l'istituzione di un «Centre International de Hautes Etudes Agronomiques...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 345
4-03697
presentata da
SPADONI Maria Edera
Risposta. — L'istituto economico mediterraneo di Bari ed il suo personale di nazionalità italiana sono destinatari di uno status previsto dalla legge n. 159 del 26 maggio 2000, che ratifica l'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana ed il centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.) relativo ai privilegi e alle immunità del C.I.H.E.A.M. in Italia.
Per quanto riguarda quelle relative alle immunità dell'Organizzazione, gli strumenti menzionati delineano una disciplina non dissimile da quella dettata in altri accordi dello stesso tipo. In particolare, il centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei e l'istituto agronomo mediterraneo di Bari, emanazione del primo, si vedono riconosciuti le usuali immunità dalla giurisdizione di cognizione ed esecutiva e l'immunità degli archivi e da qualsiasi forma di perquisizione, requisizione, confisca ed esproprio, mentre l'immunità dalla giurisdizione civile viene esclusa in caso di azione per responsabilità civile. Sono altresì riconosciute all'istituto agronomo mediterraneo, in quanto istituzione: l'esenzione da qualsiasi tassazione diretta su averi, redditi ed altri beni (articolo 8 della citata legge n. 159 del 2000); l'esenzione da dazi doganali per l'importazione di merci destinate ad attività istituzionali (articolo 9); l'esenzione dal pagamento dell'IVA e di altre imposte indirette per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi all'attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni (articolo 10); l'esenzione dal pagamento di dazi doganali sull'importazione di autoveicoli destinati ad uso ufficiale e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ed il diritto all'acquisto di un contingente di benzina o altri carburanti ed oli lubrificanti in esenzione da dazi, accise ed IVA (articolo 12).
In relazione all'immunità del personale, il Direttore se straniero e non residente permanente in Italia, gode dell'immunità diplomatica così come delineata dall'articolo 31 della convenzione di Vienna del 1961, ossia dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa e da ogni misura d'esecuzione, ed è esente dalla richiesta di permesso di soggiorno, unitamente ai familiari. Gode delle sole immunità funzionali se italiano o residente permanente in Italia. I membri del personale e gli esperti, se stranieri e non residenti permanenti Italia, godono di immunità funzionali e da ogni forma di misura cautelare restrittiva della libertà personale eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni e, unitamente ai familiari, non hanno bisogno del permesso di soggiorno. Godono delle sole immunità funzionali se italiani o residenti permanenti in Italia. Per gli impiegati non sono previste particolari immunità. Dei 65 funzionari, 50 sono italiani. In tutti i casi di funzionari italiani sono state concesse carte d'identità con le sole immunità funzionali. Ciò vale anche per i funzionari apicali.
Il personale dell'Istituto agronomo mediterraneo, che non sia cittadino italiano o che non fosse residente permanente al momento del reclutamento, ha diritto all'esenzione da ogni forma di tassazione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni ed all'importazione in franchigia doganale di mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile usata o nuova o ad acquistarne una nuova in esenzione da IVA (articolo 14). Il Direttore, se non italiano o residente permanente al momento della nomina, gode anche dell'esenzione da ogni imposta indiretta (IVA, accise e dazi doganali) sugli acquisti per uso personale di beni e servizi, nonché l'imposta di registro (ad es. affitto abitazione), in quanto ha rango di capo missione. Per motivi funzionali gli sono concessi, altresì, targa CD e relativo contingente di benzina.
Infine, per quanto attiene agli altri istituti agronomici, si fa presente quanto segue:
1) Montpellier (Francia): sulla base del protocollo aggiuntivo n. 2 all'Accordo istitutivo del centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, tutto il personale dell'Istituto gode delle immunità funzionali, non può essere sottoposto a misure esecutive, beneficia dell'esenzione dal pagamento delle imposte dirette e di quelle indirette (solo in caso di acquisti importanti legati alle attività ufficiali dell'Istituto), nonché della facoltà di importazione esentasse dei propri beni all'arrivo in sede. I loro stipendi sono, altresì, esenti dalle ritenute fiscali. La sede dell'Istituto è, inoltre, inviolabile, così come i suoi archivi ovunque essi si trovino;
2) La Canea (Grecia): l'accordo per la fondazione del centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei a Creta è stato ratificato nel 1962 ed è stato reso operativo con la successiva legge n. 4443 del 1964. Questa conferisce al centro personalità legale ed immunità giuridica e finanziaria dallo Stato greco. Ciò comporta che l'Istituto, le cui pertinenze sono di proprietà dello Stato greco, è esente dal pagamento delle imposte dirette (ma non da quelle indirette). Per quanto riguarda il segretario generale, i direttori e gli altri membri del segretariato, i loro stipendi sono esenti dalle ritenute fiscali dello Stato greco. Inoltre, all'arrivo in Grecia, i membri del Segretariato beneficiano della facoltà di importazione dei loro beni esentasse;
3) Saragozza (Spagna): non essendo in vigore (né è mai stato sollecitato dalla parte interessata) alcun accordo fra le Autorità spagnole e l'istituto agronomico di Saragozza, nessun privilegio o immunità è riconosciuto all'istituto medesimo.
Il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Lapo Pistelli.