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Atto a cui si riferisce:
C.5/02393 risulta che è in corso il passaggio delle attività di handler base Venezia cargo aeroportuale della compagnia aerea Lufthansa spa dall'attuale fornitura di servizio svolto da SAVE spa a favore...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 27 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-02393

Con riguardo all'interrogazione in argomento la società ENAC, interessata al riguardo, ha riferito che la società Lufthansa ha stipulato con la società FLE, appartenente al gruppo Argol Air Logistics, un contratto per lo svolgimento di attività di handling cargo presso l'Aeroporto di Venezia «Marco Polo» a partire dal 1o marzo 2014.
La società FLE, d'accordo con Lufthansa, ha poi ceduto, ex articolo 1406 c.c., il contratto anzidetto alla società Xpress, società di handling già in possesso della certificazione di idoneità rilasciata dall'ENAC per la prestazione di servizi di assistenza a terra presso l'Aeroporto di Venezia.
In via generale, evidenzio che, ai fini della prestazione di servizi di handling su uno specifico aeroporto, la società interessata deve ottenere dall'ENAC la certificazione di idoneità, dimostrando il possesso di determinati requisiti, anche se la stessa società ha già la certificazione di idoneità per lo svolgimento del servizio presso altro scalo, come prescritto dalla normativa ENAC in materia (Regolamento del 23 aprile 2012 «Certificazione dei prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra» e Circolare APT02B).
La predetta normativa, peraltro, all'articolo 9 riconosce la possibilità di subappalto dei servizi di cui trattasi, subordinandola al rispetto di determinate condizioni, quali, ad esempio, che il subappaltante sia certificato per l'aeroporto dove sarà eseguito il servizio oggetto del contratto.
Infatti l'ENAC, Direzione Aeroportuale Nord Est e Direzione Sviluppo Aeroporti, riferisce di aver effettuato, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, le necessarie verifiche sulla regolarità dell'intera operazione appena sintetizzata, anche in contraddittorio con la società FLE, così come in precedenti casi analoghi riscontrati su altri aeroporti.
Al riguardo, preciso che l'ENAC, ai sensi dell'articolo 687 del Codice della Navigazione, è l'unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile.
Infine, sul caso in esame posso riferire che, nelle relazioni che l'Ente presenta semestralmente al MIT ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 18/1999, non vi è alcuna segnalazione su quanto riportato dall'Onorevole Interrogante circa la regolarità del ricorso al subappalto nella gestione del servizio di handler cargo a terra tra il vettore (Lufthansa), la società Argol e la società Xpress.
Pertanto, allo stato degli atti, il coinvolgimento della Xpress riguarderebbe soltanto l'indagine avviata dalla Procura di L'Aquila.
A tale riguardo, l'ENAC riferisce di essere stato coinvolto sulla questione solo nell'estate del 2012 a seguito dello svolgimento della predetta indagine in merito alla quale ha fornito una relazione inerente la documentazione relativa alla gara d'appalto per l'affidamento della gestione.
L'ENAC fa altresì presente di essere venuta a conoscenza dell'avvio di indagini a carico della Società Xpress solo informalmente attraverso notizie di stampa, anche perché lo scalo abruzzese risulta di proprietà comunale e il comune stesso ha provveduto a bandire la gara d'appalto per l'affidamento della gestione dell'aeroporto.
In merito, il Ministero della giustizia ha evidenziato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila ha comunicato che presso detto Ufficio risulta iscritto, nei confronti dei componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione dell'Aeroporto dei Parchi «Giuliana Tamburro» di L'Aquila, un procedimento penale relativo a reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica che sarebbero stati commessi nel corso della indicata procedura, conclusasi con l'affidamento della gestione dell'aeroporto al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla società Xpress e dal Consorzio Innovative Solution Italy. Il Procuratore della Repubblica di L'Aquila ha altresì comunicato che, in ordine a detto procedimento, è in corso di notifica l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 415-bis c.p.p.