• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/02416 in questi ultimi anni la campagna contro i cosiddetti «falsi invalidi», quale causa principale dei disastri del bilancio italiano, è stata prima di tutto una campagna strumentale e mediatica,...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02416

L'onorevole Lenzi – nell'atto parlamentare che passo ad illustrare – richiama l'attenzione sui cosiddetti «Piani straordinari di verifica» disposti dall'INPS, nei singoli anni, per il periodo dal 2009 al 2013.
Al riguardo, è opportuno ricordare, in via preliminare, che i «Piani straordinari di verifica» – espressamente previsti da disposizioni di legge – sono predisposti dall'INPS nei confronti dei soggetti titolari di benefici economici legati alla invalidità civile, cecità civile, sordità o handicap al fine di accertare la permanenza dello stato invalidante a distanza di tempo dall'originario riconoscimento.
Il giudizio medico-legale di permanenza, infatti, pur presupponendo la continuità nel tempo del complesso menomativo – sulla base di un criterio di ragionevole certezza o, quantomeno, di elevata probabilità – non esclude tuttavia in termini teorici ipotesi di miglioramenti o di aggravamenti nel corso del tempo.
Proprio in virtù di ciò, è stato introdotto in ambito assistenziale e previdenziale l'istituto della revisione, che consente una diversa valutazione di una patologia esistente ma in evoluzione nel tempo, fatta eccezione per le patologie ingravescenti o stabilizzate di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007.
Da quanto detto discende che i giudizi di mancata conferma dei requisiti sanitari, formulati all'esito delle nuove verifiche, non possono essere assimilati sic et simpliciter a false invalidità, qualificazione giuridica connessa a comportamenti dolosi finalizzati al conseguimento di erogazioni non spettanti, il cui accertamento esula dai compiti dell'Istituto.
Per espressa definizione di legge, invece, l'attività di verifica comporta giudizi attualizzati al momento della verifica e aventi ad oggetto le patologie riscontrate all'atto del primo accertamento.
Ciò premesso, riguardo ai quesiti formulati con il presente atto parlamentare, passo ad illustrare sommariamente i dati contenuti nelle tabelle predisposte dall'INPS che, in ogni caso, metto a disposizione della Commissione ai fini di una più dettagliata verifica.
In particolare, l'Istituto ha reso noto che:
1) alla data del 1o gennaio 2013, sono 2.781.621 i soggetti titolari di prestazioni economiche, di cui 857.641 titolari di pensione e 1.923.980 titolari di indennità (vedi Tabelle A);
2) le verifiche straordinarie sui titolari di benefici economici di invalidità civile – disposte dall'INPS nei singoli anni dal 2009 al 2013 – ammontano complessivamente a 854.192 (vedi Tabella B, con suddivisione per singoli anni e singole regioni);
3) nel periodo dal 2010 al 2013, le verifiche straordinarie hanno comportato 67.225 revoche – per mancata conferma dei requisiti sanitari o assenza a visita medico legale – e 41.862 ricostituzioni (vedi Tabella C, con suddivisione per regioni);
4) in due distinte tabelle (D1 e D2) l'INPS ha riportati i dati sulle percentuali delle patologie verificate, e delle relative revoche, nei singoli anni dal 2009 al 2013;
5) analogamente, i dati relativi all'andamento del contenzioso civile in materia di invalidità per i singoli anni dal 2009 al 2013 sono riportati nella Tabella E;
6) i dati relativi alla spesa sostenuta dall'INPS per l'impiego di risorse esterne (medici convenzionati, medici rappresentanti di categoria e operatori sociali) sono i seguenti: euro 10.294.192,96 (per l'anno 2010); euro 27.282.797,71 (per l'anno 2011); euro 32.737.917,20 (per l'anno 2012) ed euro 30.974.719,86 (per l'anno 2013);
7) infine, per quanto attiene al risparmio di spesa, le stime per il periodo 2010-2013 derivanti sia dalle revoche sia dalle ricostituzioni di prestazioni, secondo i dati aggiornati, si attestano a circa 352.727.000 di euro.

L'INPS, tuttavia, ha tenuto a precisare che i predetti dati sono soggetti a possibili variazioni legate agli esiti dell'eventuale contenzioso giudiziario sfavorevole all'Istituto.

TAB. A

TAB. A

TAB. A

TAB. B

TAB. C

TAB. D1

TAB. D2

TAB. E