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Atto a cui si riferisce:
C.5/03079 il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, all'articolo 1 prevede che «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-03079

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame trattando le stesse il medesimo argomento.
Come è noto, il Ministero con nota del 2012 ha individuato le apparecchiature atte o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938, la cui detenzione, a prescindere dall'uso che se ne fa, comporta l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento RAI.
Nella medesima nota è stato, infatti, evidenziato che sono da ritenersi tali, quindi soggetti a canone, le apparecchiature effettivamente dotate di sintonizzatori radio. Ne deriva, quindi, che solo gli apparecchi privi di sintonizzatori radio, operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione (ad esempio: PC senza sintonizzatore, i monitor per computer, e quanto altro) sono da ritenersi né atti, né adattabili alla ricezione, non sono, pertanto, assoggettati.
Ciò posto, sulla base della normativa vigente, le società e le imprese, come individuate dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che utilizzano apparecchi dotati di sintonizzatori, pur se non utilizzati per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sono pertanto, in base alla formulazione della norma, assoggettate al pagamento del canone, il cui importo viene determinato con decreto, distinguendo fra cinque diverse tipologie di utenti cui corrispondono differenti importi.
Per quanto concerne in particolare la possibilità di esentare dal pagamento del canone televisivo il Museo interattivo delle migrazioni di Belluno (MiM), si segnala che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 1998 n. 54, sono esentate dall'obbligo del pagamento del canone alcune categorie vale a dire gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle Province. Pertanto, nel caso in cui la struttura in questione ricada nelle predette fattispecie, può richiedere l'esonero dal pagamento del canone presentando agli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico la relativa domanda corredata dalla documentazione comprovante la natura dell'ente.
Ciò detto, come è noto il Governo ha intenzione di rivedere la normativa urgente in materia alla scopo di introdurre maggiore equità, certezza delle risorse, certezza dell'individuazione della platea e il superamento totale dell'evasione.