• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/03173 il divieto di abbattimento degli alberi di olivo è sancito sin dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, che sancisce limiti, autorizzazioni e sanzioni per gli...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 settembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03173

Signor Presidente, Onorevoli deputati, il paesaggio rurale ha acquisito una sempre maggiore importanza nell'ambito delle politiche di Sviluppo Rurale, quale luogo di collegamento di valori estetici, economici, culturali e ambientali.
Già nella fase di programmazione 2007-2013, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale, abbiamo definito la cornice entro cui le regioni italiane hanno varato misure dedicate alla sua salvaguardia, tutela e valorizzazione.
Nella nuova PAC 2014-2020 la materia relativa al paesaggio rurale acquisirà sempre maggiore considerazione, anche quale elemento di connotazione di prodotti tipici non riproducibile dalla concorrenza internazionale.
Ricordo che nel novembre 2012 è stato istituito un Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, i cui obiettivi sono finalizzati a elaborare principi generali, strategie e azioni tese alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale, nonché a censire, in un apposito registro nazionale, i siti rurali ritenuti idonei.
Con riferimento alla eventuale sussistenza dei presupposti per impugnare la legge della regione Puglia n. 12 del 2013, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, ricordo che il termine entro cui il Governo avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale in via principale è scaduto il 16 giugno 2013, poiché la stessa era stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il 14 aprile 2013. In proposito faccio presente che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2013 ha deliberato di non impugnare la legge regionale in questione.
Rilevo, comunque, che l'articolo 4 del Regolamento Unione europea n. 29 del 2012 prevede che il nome geografico che si può apporre in etichetta comprende unicamente il riferimento ad uno Stato membro dell'Unione o ad uno Stato terzo, a seconda della provenienza UE o extra UE – articolo 4, comma 2, lettere a) e b) – e che il riferimento ad una regione amministrativa è consentito solo nell'ambito dei prodotti DOP e IGP ai sensi del Regolamento Unione europea n. 510 del 2006.
In ordine poi alla creazione di network imprenditoriali, richiamati dagli interroganti, faccio presente che nell'ambito dei 21 Programmi dello Sviluppo Rurale Regionali, la Rete Rurale Nazionale (RRN - www.reterurale.it) è un network deputato alla diffusione delle buone pratiche di governance presso gli stakeholders dello sviluppo rurale, in particolare presso gli imprenditori agricoli. La Rete Rurale Nazionale ha già curato la propagazione di iniziative legate ai prodotti tipici ed agli elementi caratteristici del paesaggio italiano, compresi gli olivi monumentali.
Tali esperienze catalizzano la costituzione di network di imprenditori agricoli, ma anche di imprenditori che operano lungo la filiera, e continueranno a trovare spazio nell'azione dello sviluppo rurale nello scorcio finale della programmazione 2007-2013 ed in tutta la programmazione 2014-2020.
Per quanto concerne il sostegno agli agricoltori e ai proprietari di ulivi plurisecolari, ricordo che trattasi di iniziativa già inclusa nella passata programmazione della PAC e nella fase di negoziazione della PAC 2014-2020.
Peraltro la condizionalità, dispositivo della PAC che sancisce le norme agro-ambientali cui soggiace l'ottenimento dei cosiddetti «pagamenti diretti» del primo pilastro prevede, fra le diverse norme da osservare per ottenere gli aiuti diretti, uno standard sul mantenimento degli oliveti in buone condizioni agronomiche ed ambientali, ivi compresi gli uliveti plurisecolari, ed uno standard che impedisce l'abbattimento degli olivi.
Inoltre, in considerazione della grande importanza che il settore olivicolo riveste per il nostro Paese, la PAC 2014-2020 (settore pagamenti diretti) stabilisce una misura specifica in favore degli oliveti situati nelle Regioni ove tale coltura occupa una superficie pari almeno al 25 per cento della superficie agricola utilizzabile (SAU) regionale.
Sempre nell'ambito della PAC, ricordo, che con le misure dello sviluppo rurale, è possibile prevedere sostegni aggiuntivi all'olivicoltura di qualità e di particolare interesse paesaggistico.
Ad ogni buon fine, evidenzio che recentemente, il legislatore è intervenuto in materia di tutela degli alberi monumentali, con la legge n. 10 del 14 gennaio 2013.
In particolare, l'articolo 7 della citata legge citata definisce l'albero monumentale e stabilisce sanzioni amministrative per l'eventuale abbattimento o danneggiamento dei medesimi.
Preciso, al riguardo che al fine di individuare i principi e criteri direttivi per l'istituzione del c.d. «elenco degli alberi monumentali d'Italia», il citato articolo 7 prevede, al comma 2, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare.
Il Corpo forestale dello Stato è stato individuato quale ente gestore dell'elenco nazionale degli alberi monumentali.
Il citato decreto, già sottoscritto dal Ministro Martina, è in fase di emanazione.