• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00407 ALICATA - Al Ministro della giustizia - Premesso che: l'articolo 78 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00407 presentata da BRUNO ALICATA
lunedì 24 giugno 2013, seduta n.048

ALICATA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

l'articolo 78 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), prevede la possibilità, per soggetti estranei all'amministrazione penitenziaria, di frequentare le carceri con lo scopo di "partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale";

a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), che ha modificato la legge n. 354, ai garanti dei diritti dei detenuti sono state riconosciute le medesime prerogative spettanti ai parlamentari in materia di corrispondenza con i reclusi (art. 18, comma 1, della legge n. 354 del 1975) ed in materia di accessi, di colloqui, di ispezioni eccetera (art. 67, comma 1);

premesso altresì che, a quanto risulta all'interrogante:

prima dell'entrata in vigore della citata norma, il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) della Sicilia, aveva autorizzato il locale garante dei diritti dei detenuti ed alcuni suoi collaboratori ad accedere presso le strutture penitenziarie in forza dell'art. 78, strumento comunque assai utile per le azioni di natura sociale e culturale poste in essere più volte anche dallo stesso garante. Le autorizzazioni, come può evincersi dalle note del PRAP, recanti i numeri di protocollo 153168-DT/I e 153170-DT/I, entrambe del 24 dicembre 2009, sono state rilasciate non alle persone fisiche, bensì al garante ed al funzionario direttivo dell'ufficio del garante, dunque nella qualità, con ciò evidenziando l'esistenza di una differenza con i volontari penitenziari la cui autorizzazione è personale. Essa, pertanto, è connessa alla funzione e la sua revoca arreca grave pregiudizio all'azione di garanzia esercitata in maniera indipendente cosi come previsto dall'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, rischiando di provocare un pernicioso conflitto tra istituzioni;

l'attività del garante dei diritti dei detenuti della Sicilia è sempre stata particolarmente intensa intraprendendo egli, accanto a quella che può definirsi un'azione ordinaria, numerose iniziative, anche di carattere legale, che hanno evidenziato interpretazioni, a parere dell'interrogante anomale, delle disposizioni in vigore da parte di soggetti appartenenti all'amministrazione penitenziaria, circostanza che, probabilmente, può aver provocato qualche risentimento;

con nota recante il prot. n. 049579-DT/I, del 15 maggio 2013, a firma del direttore dell'ufficio dei detenuti e del trattamento del PRAP Sicilia, il garante si è visto revocare l'autorizzazione ex art. 78, su proposta, o su conforme parere, del direttore facente funzioni del carcere di Catania piazza Lanza;

la motivazione di tale revoca, che è stata estesa anche ad una sua collaboratrice, sarebbe quella della mancata attuazione di programmi; si presume si tratti di programmi afferenti al ruolo tipico dei volontari penitenziari, ruolo che può non avere nesso con le funzioni del garante dei diritti dei detenuti, e comunque la citata casa circondariale mai avrebbe interloquito in merito. Non vi è dubbio, tuttavia, che l'azione del garante sia "rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale", visto l'art. 33 della legge della Regione siciliana 19 maggio 2005, n. 5;

il provvedimento del PRAP tra le motivazioni della revoca cita inoltre il mancato accesso del garante e dei suoi collaboratori presso il citato carcere, circostanza che avrebbe impedito lo svolgimento dei programmi di pertinenza, senza specificare quali. Esso, altresì, usa il termine decaduto per il citato permesso, ex art. 78 , contribuendo ulteriormente a confondere ruoli, funzioni, procedure e previsioni normative e regolamentari:

il provvedimento, a parere dell'interrogante, sembra un modo per tentare di limitare l'attività complessiva dell'organo di garanzia, che, nel tempo, ha segnalato non poche inadempienze soprattutto con riferimento alla struttura di Catania piazza Lanza, inadempienze ben note anche alla locale magistratura di sorveglianza, che ha adottato specifiche ordinanze, e anche al Ministero grazie ad una specifica ispezione compiuta circa un anno addietro dal Sottosegretario di Stato per alla giustizia pro tempore sen. Elisabetta Alberti Casellati;

la citata nota prot. n. 049579-DT/I, del 15 maggio 2013, reca la firma non del Provveditore, soggetto cui la legge demanda la concessione, quindi, l'eventuale revoca dell'autorizzazione, bensì del direttore di un ufficio, mostrando, anche qui, a quanto pare all'interrogante, un anomalo funzionamento del PRAP siciliano, che prima ritiene il rilascio di detta autorizzazione ex art. 78 utile in tutte le carceri, e poi lo ritiene non utile solo nel carcere di Catania piazza Lanza, nulla obiettando per i rimanenti 24 istituti siciliani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto evidenziato e se intenda, vista la particolare situazione che, a giudizio dell'interrogante, configura un evidente conflitto tra istituzioni pubbliche, intervenire attraverso un'accurata ispezione presso il carcere di Catania e presso il PRAP di Palermo, anche al fine di accertare se la procedura, a parere dell'interrogante anomala, seguita in capo al garante dei detenuti della Sicilia, la cui forma appare quasi come una ritorsione, trovi riscontro anche in altri settori di pertinenza, soprattutto in considerazione del fatto che il garante siciliano è organismo pubblico istituito con legge (articolo 33 della legge regionale n. 5 del 2005), le cui funzioni producono costanti successi in tema di corretta esecuzione penale;

se non ritenga opportuno accertare se la procedura seguita per la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione ex art. 78 della legge n. 354 del 1975 sia stata corretta, quali sarebbero i programmi a cui la nota del PRAP fa riferimento e con chi sarebbero stati discussi, concordati e verificati, sia nella fase iniziale, sia nelle successive;

se risulti che il garante ed i suoi collaboratori, a differenza di quanto affermato dal PRAP, hanno fatto accesso più volte al carcere ed in particolare se ciò sia accaduto il giorno 9 maggio 2013 (solo 6 giorni prima dell'emissione del provvedimento di revoca della più volte citata autorizzazione ex art. 78);

se, inoltre, in quanto accaduto, non si ravvisi, come all'interrogante appare, una palese violazione della legge n. 241 del 1990 in materia di trasparenza nei procedimenti amministrativi.

(4-00407)