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Atto a cui si riferisce:
C.5/03314 l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ex INFS) ha come compito, tra gli altri, quello di determinare annualmente la piccola quantità per le specie da poter prelevare...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-03314

L'interrogazione a risposta immediata presentata dagli On.li Grimoldi e Borghesi, pone in evidenza presunte inadempienze da parte dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per il mancato calcolo delle piccole quantità di uccelli cui può essere autorizzato il prelievo e per la mancata organizzazione di corsi per l'abilitazione di operatori idonei alla gestione di impianti di cattura a fini di inanellamento e richiamo.
Nel premettere che i compiti dell'ISPRA, sono molteplici e di valenza anche Internazionale, il Ministero dell'ambiente, quale organo vigilante, ha appurato che il mancato porre in essere delle attività lamentate dagli Interroganti sono state sospese poiché la cattura di uccelli al fine di richiamo è stata ritenuta non rispondente ai criteri imposti dalla direttiva 147/2009/CEE, pertanto in assenza di ragioni tecniche e giuridiche che motivino la cattura di uccelli selvatici a scopo di richiami), decadrebbe l'esigenza di formazione degli operatori addetti agli impianti di cattura. Allo stato attuale il decreto-legge 91/2014, in corso di conversione, affronta la vicenda ponendo una soluzione normativa che farebbe venir meno la necessità di tali abilitazioni.
Nel caso specifico relativo alla cattura dei richiami vivi, l'Italia è tuttora oggetto della procedura d'infrazione 2014/2006 (Causa 934/14), attualmente in corso.
Al di là dunque delle tematiche richiamate, il Ministero garantisce il proprio impegno costante nella vigilanza sull'operato dell'Ispra, al fine di verificarne l'idoneità ed adeguatezza nel fornire il supporto specialistico di competenza.
Si allega la relazione fornita dall'istituto sulla tematica proposta.
L'interrogazione si riferisce a due punti: il calcolo delle piccole quantità di uccelli il cui prelievo può essere autorizzato ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, l'organizzazione di corsi per l'abilitazione di operatori idonei alla gestione di impianti di cattura a fini di inanellamento e richiamo, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della legge 157/92.
Calcolo piccole quantità.
L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, recepito dalla legge 157/92 attraverso l'articolo 19-bis, prevede la possibilità di ricorrere a deroghe per consentire la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli. Per poter applicare una deroga a norma del suddetto dispositivo occorre rispettare, tra le altre, quattro condizioni: I. la deroga deve riguardare «impieghi misurati»; II. deve riferirsi a «piccole quantità»; III. la cattura, la detenzione o gli altri impieghi misurati sono ammissibili solo in «condizioni rigidamente controllate», IV. l'applicazione della deroga deve avvenire «in maniera selettiva». A monte di tali condizioni si rende sempre necessaria una valutazione delle soluzioni alternative all'applicazione del regime di deroga.
In riferimento al concetto di «piccola quantità», la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» (d'ora in poi citata come Guida CE) al punto 3.5.36 si esprime come segue: «La mortalità annua complessiva costituisce un parametro adeguato per determinare le «piccole quantità» in quanto tiene conto della dimensione, dello stato e della dinamica della popolazione. Sotto questo profilo vanno considerate «piccole quantità» i prelievi pari a circa l'1 per cento della mortalità annua per le specie cacciabili, fermo restando che la conformità all'articolo 9 della direttiva dipende in ogni caso dal rispetto delle altre disposizioni di tale articolo».
Successivamente nel testo vengono illustrate alcune indicazioni necessarie al calcolo della mortalità annua complessiva. Sulla base di queste indicazioni, ISPRA (allora INFS) ha inviato nel 2005 un'istruttoria (prot. 1203/T-A61 del 14.02.2005 e prot. 3225/t-A61 del 03/05/2005) alla Direzione Generale Ambiente della Commissione della comunità europea nella quale, per ciascuna delle specie per cui era stata fatta richiesta di deroga per la stagione venatoria 2004/2005, venivano definite le «piccola quantità» cacciabili e i periodi in cui consentire il prelievo. Contestualmente all'invio dell'istruttoria, lo scrivente Istituto ha chiesto alla Commissione europea un parere circa la metodologia applicata e i dati utilizzati. L'istruttoria fece uso di tutti i dati in possesso relativamente alle specie in oggetto, ivi compresi quelli contenuti nella banca dati del Centro Nazionale di Inanellamento dell'ISPRA. Si segnala che la principale fonte di informazione utilizzata da ISPRA è stata proprio la pubblicazione Birds in Europe II di BirdLife International, citata dagli interroganti. Inoltre, per la redazione dell'istruttoria, l'istituto si è attenuto strettamente alle indicazioni fornite in più occasioni dalla Commissione europea.
In data 19.12.2005, la Commissione europea ha inviato (prot. ENV/B2/NH/D(2005) 26693) a questo Istituto il parere tecnico-scientifico espresso da propri consulenti esperti della metodologia applicata e della tipologia di dati utilizzati. Nel complesso, con tale nota la Commissione espresse insoddisfazione circa l'adeguatezza del calcolo effettuato, nonostante l'istruttoria prodotta da ISPRA si sia attenuta al metodo indicato dalla Commissione stessa e siano stati utilizzati tutti i migliori dati disponibili. In particolare, la Commissione europea dettagliò 13 criticità.
Questo Istituto ritiene che ad oggi le criticità sollevate dalla Commissione Europa nel 2005, e ribadite anche in una più recente nota del 2012, rimangano irrisolte. Le informazioni relative a tali problematiche rimangono essenziali per un approccio tecnicamente robusto al calcolo delle «piccole quantità», anche nel caso si vogliano utilizzare metodi alternativi, che debbono comunque risultare coerenti con lo spirito ed il dettato della Direttiva (si veda il par. 3.2.5 della Guida CE). In particolare, tali criticità si riferiscono ai seguenti aspetti: la determinazione dell'origine geografica delle popolazioni oggetto della deroga; la valutazione delle modalità di migrazione delle differenti popolazioni coinvolte; la dimensione delle suddette popolazioni (numero di coppie nidificanti, tasso di natalità e contingente post riproduttivo); il tasso di mortalità riscontrato annualmente per le diverse popolazioni; la variabilità interannuale dei valori riferiti ai parametri precedenti.
Le criticità sopra sintetizzate sono molto difficili da superare, considerate le caratteristiche delle specie migratrici oggetto delle richieste di deroga. Il concetto di «piccola quantità» è stato infatti in origine introdotto nel dettato della Direttiva Uccelli principalmente per far fronte a problematiche inerenti l'approvvigionamento di rapaci per la falconeria (par. 3.5.22 della Guida CE), quando diverse specie di Falconiformi non erano ancora allevate con relativa facilità Tale concetto è pertanto nato per essere applicato a specie stanziali, diffuse sul territorio con densità basse. Condizioni quest'ultime che permettono di identificare con relativa facilità le coppie presenti in un a data area e raccogliere i relativi parametri demografici (tasso di natalità e di mortalità). Inoltre i dati di pertinenza in questo caso sono principalmente relativo ad un contesto nazionale.
Le richieste formulate dalle regioni per il calcolo di piccole quantità a cui si riferisce l'interrogazione sono relative a piccoli uccelli migratori non cacciabili. Specie che nidificano in gran parte d'Europa, e le cui popolazioni possono transitare attraverso l'Italia per dirigersi verso latitudini più meridionali o passare l'inverno nel nostro Paese. Data l'ecologia delle specie di interesse, il metodo della piccola quantità non risulta applicabile, come confermato dai chiarimenti forniti dalla Commissione europea in materia.
L'inapplicabilità del metodo richiesto per il calcolo della piccola quantità a specie migratrici cacciabili è legato a vari fattori:
il calcolo della piccola quantità deve essere effettuato ogni anno, utilizzando dati aggiornati all'ultima stagione riproduttiva appena conclusa. Dal momento che le specie in questione nidificano su territori vastissimi, al di fuori dell'Italia, bisognerebbe poter disporre di dati accurati raccolti al di fuori del territorio nazionale, anche in aree dove la prassi del monitoraggio ornitologico non è praticata (come accade in diversi paesi orientali, quali la Russia o la Bielorussia);
i contingenti di uccelli che svernano in Italia cambiano di anno in anno, principalmente in relazione alle situazioni meteo presenti nei paesi di provenienza. Situazioni meteo più rigide (temperatura, neve, pioggia) possono ad esempio portare un maggior numero di uccelli a svernare in Italia;
la proporzione di uccelli che migra per ciascuna popolazione (relativa ai diversi paesi di origine) può variare annualmente e tali dati non sono disponibili in ambito europeo.
Qualora fossero disponibili i dati necessari a stimare la provenienza degli uccelli che raggiungono l'Italia durante la migrazione autunnale e il numero di coppie che nidifica in ciascun paese di origine, il passo successivo sarebbe disporre dei parametri demografici di ciascuna popolazione di origine. Questi dati non sono disponibili con il dettaglio richiesto per la pressoché totalità dei casi.

Si evidenzia che qualora ISPRA fosse chiamata a calcolare la piccola quantità per le specie per le quali la norma è stata pensata (rapaci o specie cacciabili), verrebbero risolti molti degli ostacoli tecnici all'applicazione della metodologia di calcolo indicata dalla Commissione europea, e si richiederebbero per tale calcolo dati riferiti esclusivamente al contesto nazionale.
Ad integrazione delle considerazioni sopra sintetizzate, si ritiene opportuno aggiungere che il calcolo della piccola quantità viene chiesto per praticare l'attività venatoria nei riguardi di specie non cacciabili. A tale proposito va evidenziato che l'inapplicabilità del metodo di calcolo della piccola quantità non è l'unico ostacolo all'applicazione del regime di deroga alla Direttiva Uccelli per tali fini. Anche in eventuale presenza di tale calcolo, la caccia a queste specie confliggerebbe comunque con il dettato della Direttiva europea 147/2009/CE, come confermato da diverse note della Commissione europea, poiché esistono soluzioni alternative all'applicazione del regime di deroga, premesso, si richiama l'attenzione su tre aspetti cruciali ai fini di valutare l'operato di ISPRA e, più in e, l'intera problematica della caccia in deroga nei confronti di piccoli uccelli migratori.

1. Dal 2005 ad oggi, malgrado siano trascorsi nove anni, non sono state prodotte nuove stime delle popolazioni di uccelli nidificanti in Europa (gli ultimi dati disponibili sono contenuti appunto nel volume Birds in Europe II di BirdLife International). Pertanto il calcolo effettuato da ISPRA nel 2005 non avrebbe potuto essere aggiornato in alcun modo.
2. Va peraltro evidenziato che le informazioni presenti nei volumi «Birds in Europe» (1994-2004 e prossima edizione) si riferiscono alle stime di popolazione delle specie di uccelli nidificanti in Europa, ma non riportano i relativi parametri demografici, necessari al calcolo in oggetto.
3. Nessun altro Stato Membro dell'Unione europea è stato in grado di mettere a punto metodi alternativi per il calcolo delle «piccole quantità».
4. Le modalità con cui la caccia in deroga ai sensi della Direttiva Uccelli, articolo 9, comma 1, lettera c) è stata autorizzata da alcune regioni ha portato all'Italia tre procedure d'infrazione conclusesi con altrettante condanne.

Procedura Causa Sentenza

2004/4926 164/09 11/11/10

2006/4043 503/06 15/5/08

2006/2131 573/08 15/7/10

Dalla lettura delle sentenze si evince come la Corte di Giustizia ritenga che la determinazione delle «piccole quantità» non sia l'unico ostacolo all'applicazione del regime di deroga. Anche in eventuale presenza di tale calcolo, la caccia a queste specie confliggerebbe comunque per altri aspetti non facilmente superabili (ripetitività del prelievo, esistenza di soluzioni alternative, modalità rigidamente controllate).
Corsi di qualificazione ed abilitazione degli operatori addetti agli impianti di cattura di uccelli selvatici a fini di richiamo.
La legge n. 157/92, articolo 4, comma 2, prima della recente modifica introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recitava testualmente:
l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività».
L'Istituto per anni ha svolto regolarmente i propri compiti di controllo e certificazione, fornendo indicazioni puntuali per l'attivazione degli impianti e per la gestione delle catture, nonché controllando annualmente l'attività svolta da ciascun impianto. Contestualmente ISPRA ha promosso corsi di formazione per gli operatori e ha organizzato esami per valutarne l'idoneità; complessivamente sono state abilitate diverse centinaia di persone a livello nazionale;
l'organizzazione dei corsi finalizzati alla qualificazione ed abilitazione degli operatori di impianti di cattura a fini di richiamo è stata sospesa dallo scrivente Istituto poiché l'attività di cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo è stata ritenuta, come anche confermato dai competenti organi comunitari, non rispondente ai criteri imposti dalla Direttiva 147/2009/CE;
l'allevamento in cattività delle specie da utilizzarsi come richiami rappresenta difatti una modalità di approvvigionamento in grado di sostituire il prelievo in natura e consentire quindi l'applicazione piena dello spirito e del dettato dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva Uccelli 2009/147/CE;
in assenza di ragioni tecniche e giuridiche che motivino la cattura di uccelli selvatici a scopo di richiamo decade l'esigenza di formazione degli operatori addetti agli impianti di cattura;
si ritiene inoltre di aggiungere che le recenti modifiche al quadro normativo introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014), hanno portato alla soppressione di ogni riferimento agli impianti di cattura dal comma 3 articolo 4, e conseguentemente anche al ruolo di ISPRA nel valutare l'idoneità del personale operante presso tali impianti;
in merito alla cattura dei richiami vivi, occorre ricordare che l'Italia è stata oggetto della procedura PILOT 161 1/ENVI/10 che ha portato alla procedura d'infrazione 2014/2006 (Causa 934/14) tuttora in corso.