• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00410 i «titoli di efficienza energetica» (TEE), noti come certificati bianchi, costituiscono un sistema di incentivazione introdotto con la liberalizzazione del mercato dell'energia (decreto...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00410presentato daRIZZETTO Waltertesto diMartedì 14 maggio 2013, seduta n. 15

RIZZETTO e PRODANI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
i «titoli di efficienza energetica» (TEE), noti come certificati bianchi, costituiscono un sistema di incentivazione introdotto con la liberalizzazione del mercato dell'energia (decreto legislativo n. 79 del 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 96/92/CE) che, prima emessi dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e ora dal Gestore del mercato energetico (GME), consentono di certificare il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. I certificati sono dei veri e propri titoli di efficienza, scambiabili sul mercato gestito dal GME;
il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato una serie di decreti attuativi che regolamentano questi certificati di cui l'ultimo il decreto ministeriale del 28 dicembre 2012, ha stabilito gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica per il quadriennio 2013-2016;
sono ammessi agli incentivi sia soggetti privati (aziende del settore industriale, civile, terziario e trasporti) che amministrazioni pubbliche, autorizzati ad avvalersi delle energy service company (ESCO), società che effettuano interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, sottoscrivendo un contratto finanziario tramite terzi di servizio energia o di rendimento energetico;
secondo l'attuale sistema di certificazione, stabilito dall'articolo 10 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, questi benefici «non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a: a) fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) contributi in conto interesse; c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature»;
la normativa vigente, infatti, consente solo il cumulo con incentivi regionali e comunitari, oltre ad agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica –:
se il Governo intenda assumere iniziative per rendere cumulabili per le aziende i «certificati bianchi» con un sistema di detrazioni fiscali, in modo da favorire interventi di efficienza energetica e di produzione da fonti rinnovabili in grado di ridurre costi e sprechi, agevolando le imprese del settore già provate dalla crisi economica e dall'incertezza legata alla direzione altalenante che il sistema di incentivi ha vissuto negli ultimi tre anni. (4-00410)