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Atto a cui si riferisce:
C.5/03374 l'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03374

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Moretto e Causi chiedono a quanto ammontino le risorse provenienti dai conti dormienti versate dagli intermediari al Ministero dell'economia e delle finanze e quali iniziative, anche di natura normativa, si intendano porre in essere per migliorare il coordinamento e la gestione con il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, istituito presso la Consob.
Al riguardo, si fa presente che l'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 ha istituito un Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito, alimentato dagli importi dei rapporti definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario.
Giova precisare che la definizione dei presupposti, delle procedure e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi ai risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, è subordinata al previo accertamento delle risorse del Fondo conti dormienti, il cui ammontare è soggetto alla decurtazione degli importi da rimborsare agli aventi diritto dei conti dormienti, che ne abbiano fatto richiesta entro i termini della prescrizione legale di durata decennale. Le procedure di rimborso sono attualmente in corso e non è possibile al momento prevederne l'esito.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di integrare il citato fondo con il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, istituito presso la Consob dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, si fa presente che le condizioni di intervento dei predetti Fondi non sono assimilabili e, pertanto, si ritiene che le difficoltà operative dei sistemi di indennizzo non possano essere superate con il coordinamento o l'accorpamento dei fondi in questione.
Per quanto concerne, infine, l'ammontare delle risorse, si fa presente che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito, ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito nella legge n. 33 del 2009 il capitolo di spesa n. 2176 «Somma da versare ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata agli interventi previsti in favore delle vittime di frodi finanziarie, dei titolari dei conti correnti e dei conti bancari dormienti, dei beneficiari della carta acquisti, nonché per il finanziamento della ricerca scientifica» il quale, al momento, non presenta alcuna disponibilità.