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Atto a cui si riferisce:
C.5/03549 la Commissione VII della Camera dei deputati, al termine di un approfondito dibattito, ha approvato il 18 giugno 2014, con il parere favorevole del Governo, la risoluzione n. 8/00064 «Sui...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-03549

Con riferimento al contenzioso che si è formato in materia di abilitazione scientifica nazionale e in particolare alle ordinanze cautelari emesse dal TAR, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il MIUR intenda assumere in autotutela qualora intervenissero sentenze di merito che riconoscano o l'illegittima composizione della commissione esaminatrice (1), o la carenza del giudizio espresso dalle stesse (2), e inoltre se si prevede l'attivazione nei casi specifici della procedura del riesame dei curricula dei candidati non abilitati, come indicato nella risoluzione n. 8-00064 approvata da questa Commissione parlamentare nella seduta del 18 giugno 2014 e tenendo conto delle ordinanze pronunciate.
(1) - (2) Si rappresenta preliminarmente che ad oggi il Giudice amministrativo non ha adottato alcuna sentenza di merito riguardante l'illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice. Si ritiene doveroso, quindi, attendere un pronunciamento definitivo del giudice amministrativo al fine di poter agire in autotutela anche eventualmente ottemperando alle decisioni che il TAR riterrà di adottare.
Analogamente, anche nell'ipotesi in cui il TAR si pronunci riconoscendo l'illegittimità del giudizio di diniego di abilitazione reso nei confronti di un singolo candidato per difetto di motivazione, appare doveroso attendere l'eventuale pronuncia di annullamento per poi adottare i provvedimenti del caso.
A tal proposito, si evidenzia che, nei casi in cui il TAR ha avuto già occasione di pronunciarsi con sentenza annullando il giudizio negativo delle Commissioni reso nei confronti di un singolo ricorrente, la pronuncia ha generalmente imposto una rivalutazione del candidato da parte di una commissione in diversa composizione.
È evidente dunque che, come accade nella normale dinamica processuale, l'Amministrazione si riserva, caso per caso, di valutare l'opportunità di impugnare i provvedimenti giurisdizionali non favorevoli.
Per quanto attiene al possibile pregiudizio che i ricorrenti non abilitati potrebbero subire dall'intervenuto svolgimento delle procedure concorsuali presso le Università, nelle more dell'ottenimento di una soluzione della controversia instaurata ipoteticamente loro favorevole, si rappresenta che questi, qualora destinatari di provvedimenti di sospensione del giudizio negativo reso nei loro confronti, possono chiedere l'ammissione alla procedura con riserva, come peraltro risulta già avvenuto in alcune occasioni.
(3) Per quanto riguarda l'eventuale riesame della posizione di singoli candidati non abilitati in pendenza di giudizio, si ritiene opportuno sottolineare che le ordinanze cautelari favorevoli ai ricorrenti già indicano quale sia la forma di tutela ritenuta più adeguata alla singola fattispecie. Più in generale, il Consiglio di Stato, con orientamento costante, ha escluso, fino alla conclusione nel merito del singolo giudizio instaurato, di poter procedere ad un riesame in via cautelare del candidato ricorrente.
In proposito, si segnala che, comunque, diverse Commissioni (per la precisione 69 su 184) hanno attivato procedure di autotutela in relazione ai lavori della tornata 2012. Si tratta di un'attività che fisiologicamente si sta progressivamente esaurendo.
Non può non rilevarsi che, proprio nella consapevolezza della sussistenza di alcune problematiche applicative della procedura innovativa e complessa quale è quella dell'Abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha provveduto a riformare alcuni aspetti del procedimento. Con l'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 sono state approvate variazioni rilevanti alla procedura, con particolare riferimento alla formazione delle commissioni, alla possibilità per i candidati non abilitati di ripresentare domanda dopo soli 12 mesi, anziché dopo due anni e all'introduzione di un sistema di candidatura «a sportello» in linea con i contenuti della risoluzione n. 8-00064.