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Atto a cui si riferisce:
S.4/02812 PAGLIARI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che: nel mese di aprile 2014 è stato bandito un nuovo concorso a 35 posti di segretario di...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 063
all'Interrogazione 4-02812

Risposta. - L'interrogazione offre lo spunto per confermare quanto la carriera diplomatica sia una carriera dello Stato retta da un ordinamento speciale ("Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri" di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni e integrazioni), in ragione, tra l'altro, delle specificità del percorso professionale e delle funzioni ricoperte dal personale diplomatico nel servizio all'estero.

Il concorso bandito dal Ministero per l'accesso alla carriera diplomatica è da sempre finalizzato alla selezione di funzionari con il più alto livello di preparazione ed aggiornamento, in ossequio al principio di massima efficienza ed efficacia dell'azione diplomatica della Farnesina.

Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, il concorso si tiene in linea di principio con cadenza annuale. Per il periodo 2010-2014, tale cadenza è stata disposta dal decreto-legge n. 1 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2010, che ha stabilito per il concorso diplomatico una deroga al regime generale del blocco del turnover.

Solo in rarissime e specifiche occasioni l'amministrazione ha fatto ricorso all'assorbimento di idonei non vincitori di graduatorie vigenti, ad esempio nel 2010 per esigenze legate a sopravvenute e straordinarie necessità lavorative, visto che, è bene specificarlo, nell'anno precedente non si era tenuto alcun concorso diplomatico.

Medesime considerazioni vanno fatte riguardo alla stipula della convenzione tra il Ministero e il DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'eventualità per quest'ultimo organismo di attingere, a fini di reclutamento, dalle graduatorie di idonei non vincitori di precedenti concorsi diplomatici è la naturale conseguenza della suddetta scelta del Ministero in favore dell'indizione di nuovi concorsi.

Con l'intesa in questione, infatti, si sono volute creare le condizioni per gli idonei non vincitori di concorsi diplomatici conclusi affinché un'altra branca dell'amministrazione potesse eventualmente manifestare interesse a fini di assunzione per detti idonei non vincitori che il Ministero non ha intenzione di assumere.

Il modus operandi concorsuale del Ministero è oggi legittimato in maniera inoppugnabile sotto il profilo sia legislativo che giurisprudenziale.

L'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, tra le altre cose subordina l'avvio di nuove procedure concorsuali all'esistenza di una specifica autorizzazione.

Nel caso dell'amministrazione degli esteri tale autorizzazione esiste già e risiede nella normativa speciale di cui al decreto-legge n. 1 del 2010 che, come noto, in deroga al blocco del turnover nella pubblica amministrazione e come anche ricordato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia nel corso di una recente seduta di interrogazioni a risposta immediata (question time) alla Camera dei deputati, legittima il Ministero non solo a mettere a concorso ma anche ad assumere segretari di legazione in prova per la carriera diplomatica sino ad un numero di 35 unità, annualmente, e per il quinquennio 2010-2014.

In altre parole, la normativa del 2013 non ha aggiunto alcunché rispetto alle determinazioni del legislatore del 2010 sulla legittimità dell'indizione di nuovi concorsi da parte del Ministero. Anzi, il decreto-legge n. 101 del 2013 ne ha confermato i contenuti relativamente alla presenza di una previa, necessaria e speciale autorizzazione normativa per porre in essere un nuovo esercizio concorsuale.

In parallelo con il riscontro di tipo normativo, la legittimità dell'azione ministeriale è stata ribadita a più riprese anche dalla giustizia amministrativa che, oggi, attraverso le sue ripetute determinazioni ha oramai prodotto un orientamento consolidato a favore del Ministero.

Il Consiglio di Stato (con l'adunanza plenaria n. 14 del 2011, e successivamente con una sentenza del 2013 e 2 del 2014) e il TAR (con sentenza del 2014), nel quadro di una serie di determinazioni a favore del Ministero relative a ricorsi (respinti) presentati da idonei non vincitori dei concorsi 2010, 2011 e 2012, hanno ripetutamente confermato la specialità normativa del Ministero (non solo relativa al più volte citato decreto-legge n. 1 del 2010 ma altresì dell'ordinamento stesso dell'amministrazione degli esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica), legandola alle peculiarità proprie della carriera e dei meccanismi specifici di crescita professionale in essa previsti.

Da notare che la suddetta specialità, che proprio ai sensi dell'adunanza plenaria n. 14 del 2011 del Consiglio di Stato impone al Ministero l'obbligo primario di bandire nuovi concorsi prima di un eventuale assorbimento di idonei non vincitori, è stata ribadita dalla giustizia amministrativa nel 2014 in occasione di 3 pronunce: quindi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, a dimostrazione che con quest'ultima normativa non vi è stata alcuna novella sostanziale se non la conferma implicita della completa legittimità dell'azione dell'amministrazione (come, da ultimo, confermata in sede cautelare anche con riferimento alle impugnative presentate, e respinte, dagli idonei non vincitori del concorso 2013 avverso il concorso diplomatico 2014).

Stante quanto sopra, il Ministero non ritiene di dover effettuare alcun intervento in autotutela, nella piena convinzione non solo di non aver violato in nessun modo il decreto-legge n. 101 del 2013, ma anzi di stare agendo in un quadro di legittimità e legittimazione normativa.

PISTELLI LAPO Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

12/11/2014