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Atto a cui si riferisce:
C.4/06455 l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012 – che reca disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto – con i commi da 5 a 10 interviene in materia di trasporto...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 345
4-06455
presentata da
CARLONI Anna Maria

Risposta. — In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Preliminarmente, si evidenzia che l'accordo di approvazione del piano di rientro dell'azienda ente autonomo Volturno di cui al decreto legge n. 83 del 2012 e relativa legge di conversione è stato stipulato in data 24 dicembre 2013 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione Campania ed è stato registrato dalla Corte dei conti il 26 febbraio 2014.
Detta stipula permette al commissario di intraprendere le azioni efficientamento e razionalizzazione previste nel piano di rientro nonché di utilizzare le risorse nello stesso previste al fine di evitare l'acuirsi delle criticità che incidono sulla regolarità e sulla continuità del servizio di trasporto.
Come è noto agli interroganti, l'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedeva il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale nonché l'impignorabilità delle risorse destinate alla copertura del piano di rientro della Regione Campania per dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, successivamente prorogato, dall'articolo 17, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2014, al 30 giugno 2014.
Al fine di consentire l'efficace prosecuzione delle attività del piano di rientro relativo al trasporto pubblico locale della Regione Campania ed impedire la sottoposizione a vincolo pignoratizio di somme indispensabili per l'estinzione dei debiti societari e per l'erogazione del servizio pubblico, l'articolo 41, comma 5, del decreto legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») di recente pubblicazione, ha ripristinato tale disposizione dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2015.
Il medesimo comma 5, al fine di garantire la realizzazione delle misure previste nel citato piano di rientro, prevede, inoltre, che i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di trasporto pubblico locale.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Maurizio Lupi.