Testo DDL 1674
Atto a cui si riferisce:
S.1674 Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2014
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
Onorevoli Senatori. -- Il 5 novembre 1992 è stata sottoscritta a Strasburgo la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.
La Carta europea ha come scopo la protezione e la promozione di tutte quelle minoranze linguistiche storiche e regionali che hanno contribuito alla formazione del patrimonio culturale e artistico dell'Europa e riconosce il diritto di utilizzare tali lingue in ambiti amministrativi della vita economica e sociale delle aree geografiche nelle quali le stesse rappresentano il modo di esprimersi di un numero di persone, giustificante l'adozione di speciali misure di protezione e di promozione. Il trattato enuncia obiettivi e princìpi di massima cui le legislazioni dei vari Paesi devono aderire nel rispetto delle loro particolari minoranze.
La Carta mira a proteggere le lingue regionali o minoritarie e promuovere il loro utilizzo al fine di salvaguardare l'eredità e le tradizioni culturali europee, nonché il rispetto della volontà dei singoli di usare tali lingue nell'ambito delle attività pubbliche o private.
La ragion d'essere dello strumento deriva dalla constatazione dell'importanza svolta dalle lingue minoritarie o regionali in alcuni territori e dalla necessità di preservarne l'esistenza attraverso misure specifiche da parte dei Paesi membri e contraenti nel più ampio contesto della salvaguardia del patrimonio culturale europeo. Tra le misure da adottare si segnalano il rispetto per l'area geografica di ciascuna lingua e l'incoraggiamento all'uso di tali lingue attraverso adeguate misure d'insegnamento. In tale contesto, considerando la dimensione di particolare isolamento e marginalità oggettive, si segnala allâarticolo 3 il riconoscimento della lingua sarda e della lingua catalana.
La Carta propone inoltre delle misure specifiche per promuovere tali lingue anche nel campo pubblico, in settori quali quelli dell'educazione, della giustizia, dei mezzi d'informazione, delle attività culturali, economiche e sociali.
Gli sconvolgimenti che hanno attraversato e attraversano anche il nostro continente dimostrano che la protezione delle minoranze nazionali è fattore indispensabile per la stabilità e la sicurezza delle istituzioni democratiche e per la pace, e che dunque essa è intimamente legata allo spirito dello scopo statutario del Consiglio d'Europa: cooperazione più stretta tra gli Stati membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i princìpi che ne costituiscono il patrimonio comune. Per questi motivi, tale principio viene salvaguardato non solo dall'articolo 6 della nostra Costituzione e da alcune pronunce della Corte costituzionale -- si veda fra tutte la n. 62 del 24 febbraio 1992 -- ma anche dall'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.
à in tale quadro che si inserisce la ratio della presente proposta, che intende ratificare e conferire piena attuazione al contenuto della Carta europea, che assume un carattere fondamentale, trattandosi di uno dei pochi strumenti di diritto internazionale che si occupa delle minoranze nazionali. Il nostro Paese, infatti, non ha mai, sino ad ora, ratificato il trattato già in vigore dal 1° marzo 1998, ed anzi, in Italia, per lungo tempo è mancata una specifica legislazione riguardante le minoranze linguistiche.
Tale lacuna è stata poi colmata con l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Tale normativa ha consentito all'Italia non solo di sottoscrivere, il 27 giugno 2000, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, associandosi ad altri ventuno Paesi firmatari, ma di aderire inoltre alla Convenzione-quadro, sempre nell'ambito del Consiglio d'Europa, per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995 e resa esecutiva dalla legge 28 agosto 1997, n. 302. Senza una traduzione legislativa dei princìpi della Convenzione, la stessa non poteva essere applicabile direttamente nell'ordinamento interno.
Visto pertanto che anche l'Italia si è dotata di un corpo legislativo proprio che garantisce le minoranze nazionali, si tratta, ora di perfezionarlo attraverso l'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, i cui Paesi firmatari si impegnano, tutti assieme, a rispettare, con criteri comuni, le lingue regionali o minoritarie, operando a livello europeo per il loro potenziamento.
Con la presente iniziativa ci si propone di incoraggiare e promuovere la creazione, la trasmissione e la diffusione di programmi audiovisivi nelle diverse lingue regionali o minoritarie, conformemente a quanto già disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e di creare spazi di collaborazione con le Università al fine di estendere lo studio, l'apprendimento e la padronanza delle suddette lingue regionali o minoritarie.
Il Ministero dello sviluppo economico dovrà pertanto tenerne conto nell'ambito del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico.
Si tratta, in definitiva, di una ratifica che mira alla conservazione e allo sviluppo delle tradizioni linguistiche e del patrimonio culturale locale al fine di sostenere in modo attivo l'uso, la pratica e l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie attraverso ogni canale praticabile. S'intende così adottare un approccio interculturale e plurilingue che incoraggi la progressiva integrazione di ciascuna minoranza linguistica presente sul territorio nazionale per promuovere una più stretta comprensione fra i vari gruppi di popolazione esistenti, al fine di creare, stabilire e mantenere solidamente rapporti più sinergici fra cittadini dello stesso Paese e realizzare nel concreto il concetto di interculturalità .
Per tali ragioni si sollecita una rapida approvazione del disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: «Carta».
Art. 2.
1. Al fine di tutelare le minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e successive modificazioni, piena e intera esecuzione, è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, la legislazione in materia di lingue regionali o minoritarie è uniformata ai princìpi della Carta di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. Sono lingue regionali o minoritarie, tutte quelle così definite nellâarticolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (albanese, catalano, germanico, greco, sloveno, croato, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano e il sardo).
Art. 4.
1. La competenza relativa all'attuazione .della Carta di cui all'articolo 1 è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, d'intesa con le regioni e con i Ministeri interessati.
Art. 5.
1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nonché, in collaborazione con le Università , la programmazione e trasmissione di corsi di formazione di lingua e cultura delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 6.
1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, svolge un'apposita attività di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla Carta e dalla presente legge. Il documento contenente i risultati del monitoraggio è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2016, anche al fine di favorire l'eventuale adozione di misure di adeguamento degli interventi in linea con quanto previsto dalla Carta.
Art. 7.
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



















