• Testo DDL 1659

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Atto a cui si riferisce:
S.1659 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1659
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MOGHERINI)
e dal Ministro della difesa (PINOTTI)
di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012

Onorevoli Senatori. --

1. Finalità

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione.

In particolare, la finalizzazione di tale Accordo contribuirà al rafforzamento delle relazioni già esistenti tra i due Paesi, anche in ambito culturale, scientifico -- tecnologico e, specialmente, economico, atteso che l'Azerbaijan è un Paese tra i principali estrattori di idrocarburi e, in particolare, di petrolio, con tassi di crescita estrattiva in continua espansione.

Si segnala, infine, che l'Azerbaijan è un Paese membro dell'Euro -- Atlantic Partnership Council, in qualità di stato «partner» dell'Organizzazione del Nord Atlantico, e che il 4 maggio 1994 ha sottoscritto l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo status delle loro forze (PfP SOFA).

2. Contenuti

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da nove articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, ovverosia quello di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 prevede, al paragrafo 1, che la cooperazione si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l'organizzazione di tali attività ai rispettivi Ministeri della difesa, contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Baku e a Roma, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi del presente. Il paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della cooperazione, individuandoli nei seguenti:

-- politica di sicurezza e difesa e cooperazione politico-militare;

-- ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;

-- operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

-- organizzazione, impiego e ammodernamento delle Forze armate, strutture ed equipaggiamenti di unità militari, gestione del personale;

-- questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;

-- formazione e addestramento in campo militare;

-- sanità, storia e sport militare.

Il paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in scambi di visite di delegazioni civili e militari; scambi di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa; partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi; partecipazione ad esercitazioni militari e ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi; supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi di difesa; altre forme concordate di volta in volta tra le Parti.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per la sua esecuzione. Inoltre, al comma 3, viene espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si prevede, infine, che nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. In proposito, si evidenzia che l'Azerbaijan ha abolito la pena di morte per tutti i reati fin dal 1998.

L'articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, sarà a carico della Parte inviante il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante durante o in relazione alla propria missione o esercitazione nell'ambito del presente Accordo, mentre entrambe le Parti, se congiuntamente responsabili, rimborseranno, previa intesa, l'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo.

L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. In particolare, nel paragrafo 1 viene pattuita dalle Parti la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti il settore in argomento, mentre il paragrafo 2 individua le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti. Infine, il paragrafo 3 impegna le Parti ad attuare le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative discendenti dal presente Accordo.

L'articolo 7 stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.

L'articolo 8, oltre a prevedere la possibilità di stipulare eventuali protocolli aggiuntivi e programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione, indica le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo.

L'articolo 9, infine, disciplina l'entrata in vigore del documento in esame, prevedendone la durata a tempo indeterminato e le modalità di denuncia e di cessazione. È, da ultimo, stabilito che le lingue ufficiali del testo dell'Accordo sono l'italiano, l'azero e l'inglese, tutte le versioni facenti ugualmente fede; in caso di divergenze nell'interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

Relazione tecnica

1659-04 1659-05

Analisi tecnico-normativa

1659-01 1659-02 1659-03

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

1659-06 1659-07 1659-08 1659-09

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, del medesimo Accordo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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