Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/00428 SERRA, CAPPELLETTI, DONNO, MORRA, CASTALDI, TAVERNA, CAMPANELLA, SCIBONA, COTTI, BLUNDO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-00428 presentata da MANUELA SERRA
mercoledì 26 giugno 2013, seduta n.051
SERRA, CAPPELLETTI, DONNO, MORRA, CASTALDI, TAVERNA, CAMPANELLA, SCIBONA, COTTI, BLUNDO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:
l'art. 12 dello statuto della Regione autonoma della Sardegna, approvato con la legge costituzionale n.3 del 1948, disciplina l'istituzione di punti franchi, riconoscendo che la materia doganale è di esclusiva competenza dello Stato; l'istituzione di punti franchi è limitata ad alcune parti del territorio;
le zone franche sono istituite in virtù della normativa nazionale e, altresì, comunitaria, in materia doganale. Ciò richiede una serie di adempimenti tra cui: una norma di attuazione del suddetto art. 12, già adottata con il decreto legislativo. n. 75 del 1998, la quale stabilisce che l'istituzione delle zone franche avvenga secondo le disposizioni comunitarie, il codice doganale europeo, e attraverso l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di delimitare territorialmente le zone franche e la loro operatività;
il decreto legislativo citato, in attuazione dell'art. 12 dello statuto sardo, prevede l'istituzione delle zone franche nei porti di Cagliari, Porto Vesme, Arbatax, Olbia, Oristano, Porto Torres e gli altri porti o aree industriali collegate o collegabili;
a tutt'oggi è stato adottato il solo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2001 con il quale viene individuata l'operatività della sola zona franca di Cagliari, corrispondente con l'area del porto industriale; tuttavia, non è stato ancora delimitato il perimetro delle restanti;
considerato che:
il testo unico in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 dispone all'articolo 166 che i punti franchi possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestono rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero;
con l'art. 174 del Trattato di Lisbona (ex art. 158 TCE), ratificato dall'Italia con la legge del 2 agosto 2008, n. 130, si intende consentire uno sviluppo che possa ritenersi armonioso all'interno dei Paesi dell'Unione europea: quest'ultima, infatti, promuove ed ispira la propria azione al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale, perseguendo la riduzione del discrimine sussistente tra le varie regioni meno favorite dal punto di vista geografico, come nel caso di specie la Sardegna, il cui deficit è dato, ragionevolmente, anche dal carattere insulare;
l'articolo 155, n.1, del regolamento (CE) n. 450/2008, il codice doganale comunitario aggiornato, dispone che gli Stati membri possano destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca e che, inoltre, l'articolo 188 dello stesso regolamento, sebbene disponga che la sua applicazione avvenga con decorrenze diverse, fissa come termine dell'applicazione il 24 giugno 2013;
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 le autorità doganali degli Stati membri devono comunicare alla Commissione l'istituzione delle zone franche determinate ex decreto legislativo n. 75 del 1998 attuativo dell'art. 12 dello statuto regionale;
in Sardegna, eccetto Cagliari, non sono state delimitate le zone franche già istituite;
la Regione, rappresentata del presidente della Giunta, intende promuovere la nascita e lo sviluppo di una zona franca integrale nell'isola;
a parere degli interroganti, che tuttavia non esprimono un diniego rispetto all'istituto de quo, tale fattispecie non rappresenta sotto il profilo economico e fiscale, tout court, la soluzione alle problematiche dell'economia sarda ma potrebbe essere, invece, a seconda delle modalità di attuazione, uno svantaggio sotto il profilo della tutela dei lavoratori e dei loro diritti, nonché sotto il profilo della tutela del territorio a seguito delle attività che ivi verranno svolte da aziende straniere;
in Europa così come in Cina e nelle più grandi zone franche del mondo le attività produttive svolte al loro interno generano una serie di problematiche legate alla tutela del lavoro; si verificano, difatti, frequentemente violazioni dei più elementari diritti dei lavoratori, non essendo riconosciuta la presenza dei sindacati a loro tutela;
nel caso del Portogallo ad esempio, nella zona franca di Madeira, occorre rilevare che se è vero che vi è stata in passato una crescita lavorativa in virtù della delocalizzazione di aziende straniere, attirate da dazi ridotti e dalla quasi assenza di tasse, è anche vero che contestualmente non si è raggiunta la redditività delle industrie manifatturiere a causa degli elevati costi dei trasporti. Del profitto prodotto, inoltre, non ne beneficia la comunità locale ma i Paesi di origine delle aziende, in tal modo viene a mancare un importante introito fiscale;
fatti analoghi sono riscontrabili in Serbia, Macedonia, Albania, Marocco, solo per citarne alcuni, in cui gli incentivi derivanti dalla istituzione di zone franche hanno indotto varie aziende estere a delocalizzare l'attività. Tali aziende offrono impieghi pagati con poche centinaia di euro al mese, mediamente circa 300 euro, con orari di lavoro spesso eccessivi, senza alcun potere contrattuale in capo al lavoratore, senza offrire congrue garanzie di permanenza dell'azienda e, quindi, della produzione sul territorio derivante dall'attività ivi svolta. Allo stesso tempo, però, vengono conservati gli incentivi statali, anche nel caso di un'ulteriore delocalizzazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e come intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intervenire;
se ritengano di dover promuovere l'avvio di un tavolo di confronto tra tutte le istituzioni interessate a livello nazionale, regionale e comunitario.
(4-00428)