• Testo DDL 714

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Atto a cui si riferisce:
S.714 Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 714
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÁ, MATTESINI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, BERTUZZI e PADUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2013

Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale

Onorevoli Senatori. -- Il dramma che pochi mesi fa ha toccato a Vittoria la famiglia Guarascio coinvolgendo anche agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo, è diventato un caso nazionale, grazie alla sensibilità dei mezzi di informazione e in particolare di giornalisti e conduttori delle principali reti televisive. Giovanni Guarascio, il muratore disoccupato che per opporsi allo sfratto della propria casa, messa all'asta per 26.000 euro a causa di un debito di 10.000 euro che l'uomo aveva con una banca, si è dato fuoco ed è morto in seguito alle gravi ustioni riportate. Ustionata gravemente anche la moglie e due agenti di polizia.

Oltre il singolo caso, che costituisce comunque un fatto molto grave, quanto accaduto segnala un profondo disagio sociale che riguarda oggi milioni di persone in tutto il Paese e in particolare nelle regioni meridionali e in Sicilia.

Anche a causa della lunga crisi che si è abbattuta sulla nostra economia molte persone e nuclei familiari, spesso a basso o insussistente reddito, si trovano oggi esposti al pericolo concreto e immediato di perdere l'unico alloggio o l'unico immobile strumentale all'esercizio della propria attività agricola, artigiana o commerciale di cui possano disporre. Per molti il rischio è quello di finire nel devastante circuito della povertà, dell'esclusione sociale e quindi della disperazione, che spesso ha portato e porta al compimento di gesti estremi.

Sull'onda dei fatti che hanno interessato la città di Vittoria, gli amministratori di quel comune hanno definito una proposta di legge redatta in articoli, recante «Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale», che è stata fatta interamente propria da una conferenza di sindaci di comuni di ogni parte del paese intanto costituitasi e trasmessa dal coordinatore della stessa conferenza ed estensore della proposta, l'assessore alla Trasparenza del comune di Vittoria avv. Pietro Gurrieri, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Con l'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 («Fare», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), il Governo è intervenuto in questa materia, e in effetti le disposizioni recate dal citato articolo 52 (comma 1, lettere da a) a d) e da e) a l), commi 2 e 3), danno conto dell'apprezzabile intendimento di riformare il sistema di riscossione esattoriale.

Una efficace riforma del sistema necessita tuttavia di ulteriori innnovazioni normative. Risulta innanzitutto necessario incidere, quanto meno in alcune situazioni limite, sui meccanismi di espropriazione immobiliare promossi dalle aziende e dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari, pur facendo in modo che tale intendimento non determini una sostanziale immunità per gli impegni contratti, in quanto, se così fosse, non solo sarebbero danneggiati i creditori, ma si rischierebbero distorsioni nei comportamenti dei gruppi sociali, che potrebbero essere indotti a organizzare il patrimonio su uniche abitazioni inattaccabili, e nel funzionamento del sistema creditizio.

Ugualmente necessario è accompagnare l'impossibilità per l'agente di riscossione di dar corso, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, all'espropriazione dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito a uso abitativo, con le misure normative dirette a sancire barriere analoghe per gli immobili strumentali all'esercizio di un mestiere, di un'arte o di una professione, soprattutto quando si tratti degli unici beni necessari per l'esercizio di una attività economica e quando su tale esercizio si fondino le possibilità del debitore e del suo nucleo familiare di sopperire ai propri elementari fabbisogni di sussistenza.

Inoltre, è necessario riformare il sistema delle espropriazioni, in particolare immobiliari, prevedendo la necessità del possesso di requisiti morali e di ordine pubblico in capo ai soggetti che intendano partecipare alle aste pubbliche: in questi anni, infatti, le inchieste condotte dalle Procure hanno dimostrato la presenza e l'influenza, nelle aste, di soggetti e gruppi criminali, ed è l'esperienza a dare atto della partecipazione a tali procedure anche di soggetti che, seppure non legati alla criminalità, sono dediti a pratiche spregiudicate e dirette a lucrare sulle difficoltà dei cittadini.

Infine, suscita più di una perplessità l'attuale meccanismo che, per i debiti contratti nei confronti dell'erario, garantisce a tutti i soggetti, indistintamente, di accedere al beneficio del blocco delle azioni esecutive sull'«unica» abitazione, senza distinguere tra quanti abbiano assolto i propri obblighi nei confronti dello Stato, perlomeno fino a quando ne siano stati impossibilitati per ragioni indipendenti dai propri intendimenti, e quanti abbiano coscientemente eluso tali obblighi, o abbiano riportato condanne per reati di particolare gravità. Ciò induce a ritenere la necessità di una riformulazione delle condizioni per accedere ai predetti benefici.

Il presente disegno di legge intende farsi carico dell'esigenza di un completamento della già avviata riforma e delle esigenze manifestate dalle amministrazioni territoriali e riassunte nella proposta da esse formulata, che è interamente trasposta nell'odierna iniziativa.

Il presente disegno di legge si fa carico delle esigenze e criticità sopra riassunte e si compone di 11 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 2910 del codice civile.

Il terzo comma stabilisce che non possano formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito e da parte di intermediari finanziari gli unici immobili di proprietà del debitore qualora ricorrano congiuntamente tre condizioni: 1) che essi siano adibiti ad abitazione del debitore, che vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la residenza dal sorgere del credito; 2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti nell'abitazione in questione, non siano proprietari o titolari di diritti su altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che, nel medesimo arco temporale, non abbiano ceduto ad altri diritti sui detti immobili; 3) che il valore degli immobili in questione sia inferiore ad euro 200.000.

Il quarto comma stabilisce sostanzialmente il medesimo divieto di espropriazione in capo agli stessi soggetti sugli unici beni immobili di proprietà del debitore strumentali all'esercizio di arti, imprese o professioni e adibiti fin dalla data del sorgere del credito all'esercizio di una tra le medesime attività.

Il quinto comma stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applichino se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al numero l del terzo comma e di cui al quarto comma siano stati vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o non abbia rimborsato il prestito alla scadenza, e qualora i fabbricati di cui al numero 1 del terzo comma e di cui al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.

L'articolo 1, al comma 2, stabilisce le procedure e i tempi per la definizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altro Ministero, dei criteri di qualificazione della strumentalità e dei parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2910 del codice civile, introdotto dal comma 1.

L'articolo 1, al comma 3, stabilisce che i prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ai soggetti cui si applica l'articolo 1 prima dell'entrata in vigore della legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui all'introdotto terzo comma, numero 1, del codice civile, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al quarto comma, siano convertiti in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 10 del presente disegno di legge; e le situazioni alla cui ricorrenza i beni immobili in questione possano comunque formare oggetto di espropriazione.

L'articolo 1, al comma 4, dispone che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2, al comma 1, abroga l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sostituendolo interamente con un altro testo: sono dichiarati impignorabili (comma 1) i beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, qualora essi siano adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni dal debitore o da suoi parenti o affini di primo grado, al ricorrere dei presupposti stabiliti, sempre che i medesimi soggetti non siano proprietari o titolari di diritti su altri beni mobili di eguali caratteristiche e destinazione la cui disponibilità possa assicurare loro un adeguato sostentamento, e stabilendo anche che i medesimi beni, ricorrendo uguali presupposti, non possano essere sottoposti a procedure di fermo; è stabilito (comma 2), nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, il contenimento ad un quinto dell'espropriazione, alle condizioni previste; è ancora stabilito (comma 3) che, in caso di pignoramento dei medesimi beni, la custodia sia sempre affidata al debitore ed il primo incanto non possa avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso; e che, in tal caso, il pignoramento perda efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto; ed infine (comma 4) è stabilito che i frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possano essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati. Con il comma 1 dell'articolo 2 si modifica ed integra la disciplina esistente, frutto anche delle innovazioni recate dal citato decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 2, comma 2, chiarisce che gli atti di concessione idonei ad impedire il pignoramento ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 riformulato dal comma 1, sono quelli di data certa stipulati entro il termine stabilito dalla norma.

L'articolo 2, comma 3, ha contenuto analogo a quello dell'articolo 1, comma 2.

L'articolo 2, comma 4, detta la disciplina transitoria ai fini dell'attuazione di quanto stabilito ai precedenti commi, che si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3, comma 1, aggiunge un comma all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, stabilendo che il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi non possa eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento.

L'articolo 3, comma 2, delega al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione con decreto dei parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo.

L'articolo 4, comma 1, aggiunge il comma 1-ter all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, stabilendo che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni di cui al terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile, ricorrendo le altre condizioni di legge.

L'articolo 4, comma 2, precisa che la deroga di cui al comma 1 opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 come sostituito dall'articolo 2, comma 1.

L'articolo 5, comma 1, abroga l'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sostituendolo interamente con una disciplina che modifica anche alcune disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 69 del 2013. Il comma 1 dell’articolo 76 stabilisce che, fermo l'intervento ex articolo 563 del codice di procedura civile l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile del debitore in cui lo stesso risieda, con esclusione di taluni immobili, sia adibito ad uso abitativo da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di determinati atti, al ricorrere dei presupposti stabiliti; che nei casi diversi da quello di cui sopra, possa procedere se l'importo del credito superi 120.000 euro, mentre, superata tale soglia, l'espropriazione possa essere avviata se sia stata iscritta ipoteca ex articolo 77 e siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Il comma 2 del medesimo articolo 76 dispone una analoga disciplina per l'unico immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni, qualora sia adibito all'esercizio di tali attività da parte del debitore o di suoi parenti o affini di primo grado, al ricorrere delle condizioni descritte; che, nei casi diversi da quello di cui sopra, possa procedere se l'importo del credito superi 120.000 euro, mentre, superata tale soglia, l'espropriazione possa essere avviata se sia stata iscritta ipoteca ex articolo 77 e siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Il comma 3 dell’articolo 76 stabilisce che il concessionario non proceda all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai precedenti commi, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, sia inferiore all'importo indicato al comma 1, lettera b) e al comma 2, lettera b). Il comma 4 dell’articolo 76 stabilisce infine che, in deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2, l'agente della riscossione possa dar corso all'espropriazione nei casi in cui a carico del debitore siano state applicate le misure di prevenzione o ricorrano le cause ostative ivi indicate; sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna irrevocabile o sentenza di patteggiamento per uno dei reati ivi indicati; siano state definitivamente accertate le indicate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o rispetto a quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il medesimo comma stabilisce anche alcune deroghe all'operatività delle citate preclusioni, tra cui l'essersi il debitore trovato nella impossibilità oggettiva di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge indicati.

L'articolo 5, comma 2, del disegno di legge, reca previsione analoga a quella dell'articolo 2, comma 2, salvo quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 5.

L'articolo 5, comma 3, stabilisce che qualora sia cessata l'efficacia degli atti di cui al comma 2, l'espropriazione possa essere avviata o proseguita al ricorrere delle condizioni ivi indicate. L'articolo 5, comma 4, reca una statuizione analoga a quella di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 76, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 come riformulato dal comma 1 dell'articolo 5.

L'articolo 6, comma 1, abroga l'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, sostituendolo interamente e disponendo che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività dal debitore, al ricorrere dei presupposti indicati; disponendo altresì, in caso contrario, che detti beni possano essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito, e che, in caso di pignoramento, la custodia sia sempre affidata al debitore ed il primo incanto non possa tenersi prima di trecento giorni dal pignoramento stesso.

L'articolo 7, comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 571 del codice di procedura civile. Il quinto comma impedisce di presentare offerte a coloro che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; a coloro a cui carico siano state applicate le misure di prevenzione o ricorrano le cause ostative ivi indicate; sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna irrevocabile o sentenza di patteggiamento per uno dei reati ivi indicati; siano state definitivamente accertate le indicate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o rispetto a quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva; sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra comportante divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; a quanti si trovino, rispetto ad altro partecipante, in situazione di controllo ex articolo 2359 del codice civile. L’ottavo comma stabilisce deroghe all'operatività dei sopra citati divieti, disciplina formalità e procedure ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e della loro verifica. Il comma 2 del disegno di legge stabilisce che la cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerti la veridicità delle dichiarazioni e gli adempimenti a proprio carico nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, istituendo anche un casellario informatico l'inclusione nel quale impedisce la partecipazione a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione. Il comma 3 dispone che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applichino anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'articolo 8, comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 579 del codice di procedura civile, di contenuto identico a quelli di cui all'articolo 7, comma 1, del disegno di legge.

L'articolo 9, comma 1, aggiunge un comma all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo cui l'assegnazione dell'immobile allo Stato non pregiudica che esso sia assegnato in uso alle persone esecutate, delegando il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altro, a definire con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si proceda alla concessione del diritto d'uso.

L'articolo 10, comma 1, abroga il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, sostituendolo interamente e stabilendo che il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 2003, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni.

L'articolo 11, comma 1, stabilisce i tempi dell'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2910 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, salvo quanto stabilito dal quinto comma del presente articolo, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore e che il medesimo vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, fin dalla data del sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado;

2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al numero 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;

3) che il valore del fabbricato di cui al numero 1 sia inferiore ad euro 200.000. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto testé disposto, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In deroga rispetto a quanto stabilito dai commi primo e secondo del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, salvo quanto stabilito dal quinto comma del presente articolo, l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado, all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.

Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto non si applicano:

1) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al numero 1 del terzo comma e di cui al quarto comma siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;

2) se i fabbricati di cui al numero 1 del terzo comma e di cui al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 2910 del codice civile, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui al primo periodo del presente comma sono affidati al giudice competente.

3. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonché ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e in essere alla medesima data, sui fabbricati di cui al terzo comma, numero 1), dell'articolo 2910 del codice civile come introdotto dal comma 1 del presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) del medesimo terzo comma, e su quelli di cui al quarto comma del citato articolo 2910, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni e fin tanto che le stesse abbiano a permanere:

a) che i beni siano adibiti all'esercizio, anche in forma societaria, di imprese, arti o professioni da parte sia del debitore che di suoi parenti o affini di primo grado che utilizzino tali beni in forza di atti a titolo gratuito di concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge;

b) che i soggetti di cui alla lettera a) non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni mobili delle stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento.

1-bis. I beni di cui al comma 1, qualora ricorrano i presupposti di cui al medesimo comma, non possono neppure essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, i beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

1-quater. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1-ter, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto».

2. Gli atti di concessione in uso o comodato idonei ad impedire il pignoramento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'adozione del decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui al primo periodo del presente comma sono affidati al giudice competente.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il procedimento espropriativo è comunque sospeso, anche nel caso sia stato eseguito il pignoramento, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 1 del presente articolo e finché essi permangano; nei casi di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 62, il pignoramento, qualora già eseguito, è ridotto nella misura stabilita dalla medesima disposizione.

Art. 3.

1. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione del limite di cui al comma 2-bis dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente.

Art. 4.

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni indicati al terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile qualora sussistano le altre condizioni di legge».

2. La deroga contenuta nel comma 1 del presente articolo opera nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Art. 5.

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - (Espropriazione immobiliare). -- 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore e in cui lo stesso risieda anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o comunque nei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, di concessione in uso o di comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili per civile abitazione nel territorio della stessa provincia di residenza;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni, è adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che lo utilizzino in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

3. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai commi 1 e 2, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), del presente articolo.

4. In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'agente della riscossione dà corso all'espropriazione nei casi in cui a carico del debitore:

a) sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o ricorra una delle cause ostative di cui agli articoli 67, commi 1, lettere da a) a g), e da 2 a 8, e 76, comma 8, del medesimo codice;

b) sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIIl del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, e agli articoli 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

c) siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

d) siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Le deroghe di cui alla lettera b) del presente comma non operano se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

5. Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del comma 4 non operano qualora il debitore dimostri in sede amministrativa o innanzi al giudice di essersi trovato nella impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge ivi indicati».

2. Gli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato idonei ad impedire l'espropriazione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale, salvo quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. Nel momento in cui venga temporalmente a cessare, per avvenuta decorrenza dei termini ivi stabiliti, l'efficacia giuridica degli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato di cui al comma 2, l'espropriazione può essere avviata o può proseguire al ricorrere delle seguenti concorrenti condizioni:

a) che i soggetti beneficiari non abbiano acquisito dal debitore proprietario il rinnovo, la proroga o comunque il prolungamento della efficacia temporale dei contratti entro la data della loro scadenza;

b) che essi non dispongano a nessun titolo, all'interno del territorio della stessa provincia, di immobili utilizzabili per civile abitazione o per l'esercizio dell'attività identica a quella dai medesimi esercitata tali da assicurare un adeguato sostentamento ad essi e ai rispettivi nuclei familiari.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 76, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni immobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la loro qualificazione è affidata al giudice competente.

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività dal debitore, qualora lo stesso non sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni delle stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella condotta. Qualora non ricorrano i superiori presupposti, i beni di cui al presente comma, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al presente comma, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto».

Art. 7.

1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o ricorra una delle cause ostative di cui agli articoli 67, commi 1, lettere da a) a g), e da 2 a 8, e 76, comma 8, del medesimo codice;

c) a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, e agli articoli 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

d) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

e) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

f) a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

g) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il divieto di cui alla lettera c) del quinto comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo.

Ai fini della lettera g) del quinto comma, il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del settimo comma, sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta».

2. La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai termini del settimo comma dell'articolo 571 del codice di procedura civile, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un Casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 571 del codice di procedura civile, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 8.

1. All'articolo 579 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o ricorra una delle cause ostative di cui agli articoli 67, commi 1, lettere da a) a g), e da 2 a 8, e 76, comma 8, del medesimo codice;

c) a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, e agli articoli 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

d) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

e) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

f) a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

g) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il divieto di cui alla lettera c) del quarto comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del presente articolo.

Ai fini della lettera g) del quarto comma, il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del sesto comma sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta».

2. La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai termini dell'articolo 579 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un Casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.

3. Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 579 del codice di procedura civile, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 9.

1. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi dei commi da 1 a 3 non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto».

Art. 10.

1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:

«12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 2003, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni».

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.