• Testo DDL 1733

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Atto a cui si riferisce:
S.1733 [Decreto Sviluppo Taranto] Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1733
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)
e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 2015

Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto

Onorevoli Senatori. -- L'articolo 1 mira ad estendere la disciplina, prevista per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e sono sottoposte a commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. L'ammissione alla procedura, che avviene alternativamente o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con decreto del Ministero dello sviluppo economico, può prescrivere nell'apposito provvedimento il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il commissario straordinario dell'impresa che riveste interesse strategico nazionale può essere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.

Il comma 4 sostituisce il comma 4-quater dell’articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, prevedendo che il commissario dell'amministrazione straordinaria individui l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità del servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non devono essere inferiori a quelli di mercato. È altresì previsto che il diritto di prelazione di cui all'articolo 104-bis del regio decreto n. 267 del 1942 a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico e con parere favorevole del comitato di sorveglianza.

Il comma 5 sostituisce il comma 4-sexies del citato articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, statuendo che in caso di affitto o cessione di azienda o di un ramo aziendale, le autorizzazioni, certificazioni, licenze o altri titoli sono trasferiti all'affittuario o all'acquirente.

Il comma 7 dell'articolo 1 introduce una deroga alla disciplina dell'azione revocatoria per assicurare il raggiungimento dello scopo del commissariamento. In particolare la norma intende garantire la prosecuzione della attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale, assicurando che le risorse aziendali siano prioritariamente destinate a tale scopo.

L'articolo 2, al comma 1, disciplina la normativa applicabile all'ipotesi in cui ILVA S.p.A. sia ammessa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, prevedendo la cessazione del commissariamento straordinario deliberato ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Dispone, inoltre, l'attribuzione al commissario straordinario dei poteri necessari per attuare le prescrizioni di carattere ambientale previste dall'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come modificata dal piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

Il comma 2 disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'A.I.A., conformando la valutazione ai criteri metodologici stabiliti dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013. La VDS non può modificare unilateralmente le prescrizioni dell'A.I.A., ma consente alla regione competente di chiederne il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Vengono altresì disciplinati i procedimenti per la modifica del piano ambientale, conseguente alla suddetta variazione dell'A.I.A.

Il comma 3 specifica che l'attività di gestione dell'impresa va considerata ad ogni effetto attività di pubblica utilità e che gli interventi previsti dal piano ambientale sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti alla vigente pianificazione urbanistica.

I commi da 4 a 7 disciplinano la procedura per l'attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. In particolare il comma 4 introduce misure di semplificazione per il rilascio di pareri, visti e nulla osta da parte delle amministrazioni e dei soggetti competenti, prevedendo che gli stessi debbano essere resi entro venti giorni dalla richiesta ed eventualmente prorogati di ulteriori venti giorni previa istanza motivata. È altresì previsto che, nel caso in cui tali termini trascorrano infruttuosamente, troverà applicazione l'istituto del silenzio-assenso.

Il comma 5 detta la tempistica per la conclusione di tutte le misure previste nel piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, stabilendo che il piano si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono state realizzate almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data e che, entro il 31 dicembre 2015, il commissario è tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sull'osservanza delle disposizioni contenute del predetto piano. È infine previsto che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.

Il comma 6 disciplina il regime di responsabilità del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati ai fini della valutazione delle condotte poste in essere in attuazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. In particolare, viene esclusa la punibilità delle stesse.

Il comma 7 comporta l'esenzione dai reati di bancarotta, semplice e fraudolenta, per i finanziamenti all'impresa commissariata autorizzati ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché per i pagamenti e le operazioni che il commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013 ha effettuato, per le finalità della norma citata, con l'impiego delle somme derivanti da tali finanziamenti. L'esenzione trova giustificazione nel fatto che tali finanziamenti sono funzionali al risanamento ambientale ovvero alla continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa attestata dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 8 individua le norme vigenti che continueranno a trovare applicazione, nei limiti di compatibilità, in costanza del nuovo regime di amministrazione straordinaria.

Il comma 9 specifica che i riferimenti al commissario e al sub-commissario nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti agli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2013, all'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2013, e all'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014 devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003.

Il comma 10 specifica che il riferimento alla gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 61 del 2013 si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario o dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e che la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta fino alla data di cessazione del commissariamento o a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 11 dispone che, nel caso in cui l'impresa commissariata, ai sensi del decreto-legge n. 61 del 2013, sia successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, essa possa accedere alle misure previste dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale norma prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale (SIN), individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. L'esclusione da tale beneficio delle aree interessate dalle misure di commissariamento di cui al decreto-legge n. 61 del 2013 trova ragione nel fatto che con il suddetto commissariamento lo Stato si sostituisce al proprietario dell'area solo per l'attuazione del piano sanitario e ambientale e, una volta operato il risanamento, essa torna nella disponibilità del proprietario che è il responsabile dell'inquinamento. Con l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sorge, invece, la necessità di tutelare l'eventuale terzo acquirente, non responsabile della contaminazione, e di porlo in condizione di accedere al beneficio derivante dagli accordi di programma, al pari di altri cessionari di aree contaminate collocate in zone SIN.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie.

In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 1, comma 11-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2013, prevedendo il versamento in una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale.

Tale disposizione si collega funzionalmente al comma 2 ove si prevede, ai fini dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, la titolarità in capo al commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 61 del 2013, nonché di altre contabilità che vengono aperte presso la tesoreria statale nelle quali confluiscono sia le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e nel limite delle risorse annualmente disponibili, nonché altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

Con il comma 3 si prevede che, in aggiunta alla rendicontazione contabile prevista dalla vigente normativa, il commissario straordinario fornisca specifica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.

In coerenza con la normativa europea e nazionale, il comma 4 conferma il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.

Da ultimo, con il comma 5 si autorizza la sottoscrizione con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, di un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del commissario straordinario. L'operazione ha natura definitiva e non è soggetta ad azione revocatoria.

L'articolo 4 modifica i commi 2 e 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, che prevedono le procedura per l'approvazione dei piani di gestione dei rifiuti e delle discariche, per rifiuti pericolosi e non pericolosi, dell'ILVA S.p.A. L'attuale disciplina prevede che tali piani siano approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario ambientale ILVA, sentite la regione Puglia e l'ARPA Puglia. Con la presente modifica normativa i piani vengono approvati ex lege, così come proposti dall'organo governativo commissariale (il sub commissario ambientale). Tale procedura ha il pregio di valorizzare il lavoro tecnico già svolto dal sub commissario e di velocizzare e semplificare l'adozione dei piani, allo stato non ancora approvati. La norma elimina, poi, la previsione di misure di compensazione in materia di piano di gestione rifiuti, cancellando una statuizione normativa frutto di un evidente errore; il comma 6 dell'articolo 12 infatti replicava la disposizione del comma 2, ma senza giustificazione, atteso che per la gestione ordinaria di rifiuti non appare necessario provvedere a compensazioni economiche, opportune invece per la predisposizione di discariche e a favore degli enti locali nel cui territorio tali discariche vengono impiantate. Si prevede, infine, un meccanismo di possibile integrazione delle garanzie finanziarie a supporto delle attività previste nei piani rifiuti e discariche, nel termine di centoventi giorni dal decreto che le dispone, stabilendo un meccanismo sanzionatorio (decadenza dall'esercizio delle attività) in caso di mancata prestazione.

L'articolo 5 detta disposizioni finalizzate ad una celere e coordinata attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto.

Il comma 1 prevede che l'attuazione degli interventi sia disciplinata da un contratto istituzionale di sviluppo denominato «CIS Taranto».

Il comma 2 dispone che il CIS Taranto sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di coordinamento e concertazione delle azioni da intraprendere e di definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio tarantino. Sono chiamati a far parte del Tavolo, presieduto dalla Presidenza del Consiglio, rappresentanti delle amministrazioni centrali, degli enti territoriali e locali e degli altri soggetti coinvolti (Autorità portuale, Commissario straordinario per la bonifica, Commissario del porto di Taranto), nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia).

Il comma 3 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Con l'articolo 6 sono dettate disposizioni per le misure di bonifica di Taranto e dell'area tarantina.

Il comma 1 prevede che il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto predisponga un programma di misure a medio e lungo termine per il recupero dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sanitaria ed ambientale e mitigare la situazione di criticità delle imprese del territorio.

Il comma 2 individua le risorse da trasferire, per la realizzazione del programma, sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Il comma 3 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di utilizzare una quota di risorse per le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

Il Commissario inoltre, come disposto dal comma 4, può concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni, università ed altri enti pubblici di ricerca, per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di poteri del Commissario straordinario del porto di Taranto.

Il comma 1 estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo e non solo a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2012 di nomina del Commissario medesimo. Ciò al fine di rendere l'infrastruttura portuale di Taranto rispondente agli standard competitivi dell'area mediterranea -- con riflessi positivi in termini di sicurezza e celerità dei trasporti marittimi, nonché di sviluppo economico e competitivo dell'intero Paese -- e soprattutto con benefiche ricadute in campo occupazionale. Gli interventi da realizzare comprendono, a titolo esemplificativo: la bonifica dello Yard Belleli, l'ampliamento del V Sporgente e relativi dragaggi, i dragaggi delle banchine pubbliche del porto commerciale, l'intervento di ripristino della Calata IV, ex area Soico. Nel porto vecchio o commerciale sono previsti altri interventi (ricostruzione impalcato testata Molo San Cataldo, Centro Servizi Polivalente, rete di raccolta e collettamento acque di pioggia e rete idrica e fognante) i cui oneri sono a carico dell'Autorità portuale. Si tratta di interventi che richiedono la medesima accelerazione delle opere indicate nel sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale ed al fine di determinare una fondamentale accelerazione in ordine all'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei Ministeri e di tutti gli altri competenti enti, prevede che detti atti siano rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto e che decorso tale termine gli stessi si intendono resi in senso favorevole.

Il comma 3 reca anch'esso una disposizione acceleratoria in ordine alla pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere che deve essere emessa nel termine di sessanta giorni.

L'articolo 8 intende definire alcuni strumenti di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione della cosiddetta «città vecchia» di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città.

Al comma 1 si prevede, agendo d'intesa con il comune di Taranto, di individuare un piano di azioni che mutino la condizione di abbandono della città vecchia. L'obiettivo che ci si pone è duplice: da una parte, la prioritaria messa in sicurezza e recupero del patrimonio architettonico della città vecchia, dall'altra l'avvio di un percorso di valorizzazione, che possa avere positivi risvolti anche dal punto di vista dell'attrattività turistica. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi, il Ministero, ricevuto il piano elaborato del comune di Taranto, provvede a valutarne la compatibilità con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero è espressa con decreto del Ministro che sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti e tutti gli atti di assenso degli enti territoriali e di ogni altro ente o autorità competente devono essere resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del comune di Taranto, decorso il quale detti atti si intendono resi in senso favorevole.

Sempre a fini acceleratori, il comma 2 prevede un termine di sessanta giorni per la pronuncia sulla compatibilità ambientale degli interventi da realizzare.

Con il comma 3, nell'ottica di potenziamento dell'offerta culturale, rivolta sia ai cittadini sia ai turisti, si prevede l'elaborazione, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero della difesa, previa intesa con la regione Puglia e il comune di Taranto, di un progetto di valorizzazione culturale e turistica del complesso dell'Arsenale militare marittimo.

L'Arsenale di Taranto, che occupa un'area di oltre 90 ettari insistente sul demanio dello Stato in uso all'Amministrazione della difesa, è, storicamente, una realtà di rilevante importanza sociale, culturale ed economica che ha costituito e costituisce il principale fattore di sintesi fra le componenti militare e civile della città. Il complesso arsenalizio di Taranto non è dunque solo realtà produttiva, ma un importantissimo patrimonio storico e di archeologia industriale per l'intero Paese, da tutelare e valorizzare, rendendolo fruibile per la collettività.

Il progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; detto decreto, come previsto dal comma 4, sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 5 dispone che sia il piano per la riqualificazione della città vecchia di Taranto che il progetto di valorizzazione dell'Arsenale militare siano sottoposti al CIPE per l'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel limite delle risorse annualmente disponibili.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Relazione tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2015.

Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di applicare la disciplina recata dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto;

Considerato che la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica, nonché di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria
delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono inserite le seguenti: «ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231».

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, è inserito il seguente: «2-ter. L'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è presentata dal commissario straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 può essere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.».

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole: «operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,».

4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

5. All'articolo 4, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 347, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente.».

6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.

7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.».

Art. 2.

(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.)

1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014».

2. In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

3. L'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.

5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.

6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell' incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

7. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.».

8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto, e l'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.

10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

11. Al comma 1 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il comma 11-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 è sostituito dal seguente: «11-quinquies. Ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario straordinario, dispone il versamento in una contabilità speciale intestata al commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, con il vincolo, quanto al loro utilizzo, all'attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata.».

2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge n. 61, come modificato dal comma 1, è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:

a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;

b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.

4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.

5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di compensazione ambientale e le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.».

2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.».

Art. 5.

(Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto)

1. In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di seguito denominato «CIS Taranto».

2. Il CIS Taranto è sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio ed è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Programma per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione dell'area di Taranto)

1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all'articolo 5 del presente decreto.

2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto.

3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.

4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 7.

(Disposizioni sul commissario straordinario del porto di Taranto)

1. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo.

2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Art. 8.

(Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto)

1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica.

2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

3. I Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 2015.

NAPOLITANO

Renzi -- Guidi -- Galletti -- Franceschini -- Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando