• C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A EPUB FIANO Emanuele, Relatore per la maggioranza - SISTO Francesco Paolo, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.580 Modifica all'articolo 72 della Costituzione, in materia di esame parlamentare dei progetti di legge d'iniziativa popolare


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A


RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
presentata alla Presidenza il 13 dicembre 2014
(Relatori per la maggioranza: FIANO e SISTO)
sul
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 2613
APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'8 agosto 2014 (v. stampato Senato n. 1429)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento
(BOSCHI)
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 agosto 2014

NOTA: Per i testi dei progetti di legge costituzionale nn. 8, 14, 21, 32, 33, 34, 148, 177, 178, 179, 180, 243, 247, 284, 329, 355, 357, 379, 398, 399, 466, 568, 579, 580, 581, 582, 757, 758, 839, 861, 939, 1002, 1259, 1273, 1319, 1439, 1543, 1660, 1706, 1748, 1925, 1953, 2051, 2147, 2221, 2227, 2293, 2329, 2338, 2378, 2402, 2423, 2441, 2458, 2462 e 2499 si vedano i relativi stampati.
sulle
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 8, D'INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura l'11 ottobre 2011 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
n. 14, D'INIZIATIVA POPOLARE
Iniziativa quorum zero e più democrazia
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 24 agosto 2012 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
n. 21, d'iniziativa del deputato VIGNALI
Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, concernente le immunità dei membri del Parlamento
Presentata il 15 marzo 2013
n. 32, d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della Regione dei due Principati
Presentata il 15 marzo 2013
n. 33, d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, concernente l'istituzione della regione «Principato di Salerno»
Presentata il 15 marzo 2013
n. 34, d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifica all'articolo 132 della Costituzione, concernente il procedimento per l'istituzione di nuove regioni e la fusione di regioni esistenti
Presentata il 15 marzo 2013
n. 148, d'iniziativa del deputato CAUSI
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, composizione e funzioni del Parlamento e potestà legislativa dello Stato e delle regioni
Presentata il 15 marzo 2013
n. 177, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica
Presentata il 15 marzo 2013
n. 178, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche agli articoli 66, 68, 105, 107 e 134 della Costituzione. Attribuzione di funzioni in materia di prerogative parlamentari e di guarentigie della magistratura alla Corte costituzionale
Presentata il 15 marzo 2013
n. 179, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche agli articoli 73 e 82 e introduzione degli articoli 69-bis, 82-bis e 82-ter della Costituzione, concernenti lo statuto dell'opposizione
Presentata il 15 marzo 2013
n. 180, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, nonché agli Statuti speciali della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia, in materia di soppressione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di iniziative per promuovere l'occupazione giovanile
Presentata il 15 marzo 2013
n. 243, d'iniziativa del deputato GIACHETTI
Abrogazione dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione
Presentata il 15 marzo 2013
n. 247, d'iniziativa del deputato SCOTTO
Modifiche alla Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo dei giovani
Presentata il 15 marzo 2013
n. 284, d'iniziativa dei deputati
FRANCESCO SANNA, BIONDELLI, CARRA, MOSCA, SALVATORE PICCOLO, TARICCO
Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione. Introduzione della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale contro le deliberazioni delle Camere in materia di elezioni e di cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento
Presentata il 15 marzo 2013
n. 329, d'iniziativa dei deputati
PELUFFO, MARTELLA, GIACHETTI, MISIANI, AMENDOLA, BRAGA, CARUSO, CIMMINO, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, FERRARI, GOZI, IMPEGNO, LEVA, LIBRANDI, MANCIULLI, NARDELLA, OLIARO, PARRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RABINO, SOTTANELLI, VERINI
Modifiche alla parte seconda della Costituzione per assicurare il pieno sviluppo della vita democratica e la governabilità del Paese
Presentata il 18 marzo 2013
n. 355, d'iniziativa del deputato LENZI
Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione. Riduzione dei limiti di età per l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni politiche
Presentata il 20 marzo 2013
n. 357, d'iniziativa dei deputati
LAURICELLA, LEGNINI, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BERRETTA, CAPONE, DE MARIA, D'INCECCO, IACONO, MOSCATT, RIBAUDO, SCALFAROTTO, TARANTO, ZAPPULLA
Modifiche agli articoli 138 e 139 della Costituzione, concernenti il procedimento per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, nonché i limiti alla revisione costituzionale
Presentata il 20 marzo 2013
n. 379, d'iniziativa dei deputati
BRESSA, DE MENECH
Istituzione della provincia speciale montana di Belluno
Presentata il 20 marzo 2013
n. 398, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita
Presentata il 21 marzo 2013
n. 399, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, CAON, MARCOLIN, PRATAVIERA, RONDINI
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 21 marzo 2013
n. 466, d'iniziativa del deputato VACCARO
Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 21 marzo 2013
n. 568, d'iniziativa dei deputati
LAFFRANCO, BIANCONI
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione allo Stato della competenza legislativa concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia
Presentata il 27 marzo 2013
n. 579, d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, in materia di iniziativa popolare e di referendum
Presentata il 28 marzo 2013
n. 580, d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Modifica all'articolo 72 della Costituzione, in materia di esame parlamentare dei progetti di legge d'iniziativa popolare
Presentata il 28 marzo 2013
n. 581, d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni
Presentata il 28 marzo 2013
n. 582, d'iniziativa del deputato PALMIZIO
Abrogazione dell'articolo 116 della Costituzione e degli statuti speciali regionali nonché disposizioni in materia di accorpamento delle regioni
Presentata il 28 marzo 2013
n. 757, d'iniziativa dei deputati
GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'ammissibilità del referendum abrogativo sulle leggi tributarie e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali
Presentata il 16 aprile 2013
n. 758, d'iniziativa dei deputati
GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIOVANNI FAVA, FEDRIGA, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione, concernenti l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni e l'istituzione delle Macroregioni, attraverso referendum popolare, con attribuzione alle medesime di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario prodotto nel loro territorio, nonché disposizione transitoria riguardante il trasferimento delle funzioni amministrative ai Comuni e alle Regioni
Presentata il 16 aprile 2013
n. 839, d'iniziativa dei deputati
LA RUSSA, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, MAIETTA, NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO
Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti la composizione delle Camere del Parlamento e la forma di governo
Presentata il 23 aprile 2013
n. 861, d'iniziativa dei deputati
ABRIGNANI, BERGAMINI, BERNARDO, GARNERO SANTANCHÈ, GIAMMANCO, LATRONICO, POLVERINI, TANCREDI
Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni
Presentata il 30 aprile 2013
n. 939, d'iniziativa dei deputati
TONINELLI, COZZOLINO, DADONE, DIENI, FRACCARO, LOMBARDI, NUTI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CATALANO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRUSONE, FURNARI, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
Presentata il 14 maggio 2013
n. 1002, d'iniziativa del deputato GIANLUCA PINI
Istituzione della Regione Romagna
Presentata il 20 maggio 2013
n. 1259, d'iniziativa dei deputati
LAFFRANCO, BIANCONI
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di elezione e funzioni del Presidente della Repubblica e di struttura del Governo
Presentata il 24 giugno 2013
n. 1273, d'iniziativa dei deputati
GINEFRA, FONTANELLI, CASTRICONE, CHAOUKI, GARAVINI, GOZI, GRASSI, MAGORNO, MARTELLA, MELILLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUGHETTI, TIDEI, ZANIN
Modifica all'articolo 84 della Costituzione, concernente il requisito di età per l'elezione a Presidente della Repubblica
Presentata il 26 giugno 2013
n. 1319, d'iniziativa dei deputati
GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO
Introduzione dell'articolo 31-bis e modifiche agli articoli 56, 58 e 84 della Costituzione, concernenti la partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della nazione nonché i requisiti di età per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei membri del Parlamento
Presentata l'8 luglio 2013
n. 1439, d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, PILOZZI, KRONBICHLER, AIELLO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, SILVIA GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO, ZAN, ZARATTI
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 29 luglio 2013
sul
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 1543
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(LETTA)
dal vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro dell'interno
(ALFANO)
dal ministro per le riforme costituzionali
(QUAGLIARIELLO)
e dal ministro per gli affari regionali e le autonomie
(DELRIO)
Abolizione delle province
Presentato il 20 agosto 2013
e sulle
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE
n. 1660, d'iniziativa dei deputati
BONAFEDE, VILLAROSA
Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia di decadenza dal mandato parlamentare
Presentata il 4 ottobre 2013
n. 1706, d'iniziativa del deputato PIERDOMENICO MARTINO
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 16 ottobre 2013
n. 1748, d'iniziativa del deputato BRAMBILLA
Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente
Presentata il 29 ottobre 2013
n. 1925, d'iniziativa dei deputati
GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di forma di governo, di composizione e funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e di razionalizzazione del procedimento legislativo
Presentata il 7 gennaio 2014
n. 1953, d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, GIORGIA MELONI
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle regioni e delle province e di costituzione di trentasei nuove regioni
Presentata il 15 gennaio 2014
n. 2051, d'iniziativa del deputato VALIANTE
Modifiche agli articoli 55, 57, 58 e 69 della Costituzione, concernenti le funzioni della Camera dei deputati e l'istituzione del Senato delle autonomie
Presentata il 5 febbraio 2014
n. 2147, d'iniziativa dei deputati
QUARANTA, NARDI, ZAN, LAVAGNO, PIAZZONI, MELILLA, MIGLIORE
Introduzione dell'articolo 34-bis, in materia di trasporto pubblico, e modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di disciplina del trasporto pubblico e di grandi infrastrutture di trasporto
Presentata il 27 febbraio 2014
n. 2221, d'iniziativa dei deputati
LACQUANITI, MIGLIORE, BRAMBILLA, COSTANTINO, GULLO, KRONBICHLER, LAVAGNO, NARDI, PINNA, RICCIATTI
Modifica all'articolo 117 della Costituzione. Introduzione del turismo nell'elenco delle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni
Presentata il 25 marzo 2014
n. 2227, d'iniziativa dei deputati
CIVATI, MATTIELLO, ROCCHI, TENTORI, GANDOLFI, PASTORINO, GIUSEPPE GUERINI
Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di semplificazione dell'organizzazione e del funzionamento delle Camere, elezione e funzioni del Senato, soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle province e delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia delle regioni, nonché rideterminazione delle competenze legislative statali e regionali
Presentata il 25 marzo 2014
n. 2293, d'iniziativa del deputato BOSSI
Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea
Presentata il 9 aprile 2014
n. 2329, d'iniziativa dei deputati
LAURICELLA, SIMONI
Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, elezione e funzioni del Presidente della Repubblica, soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, incompatibilità dei membri del Parlamento, scioglimento dei consigli regionali nonché composizione e funzioni della Corte costituzionale
Presentata il 29 aprile 2014
n. 2338, d'iniziativa dei deputati
DADONE, COZZOLINO, NUTI, TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, CARIELLO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FERRARESI, FRACCARO, GAGNARLI, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LOMBARDI, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SEGONI, SPESSOTTO, VACCA, SIMONE VALENTE, VILLAROSA, ZOLEZZI
Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei titoli di ammissione e delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento
Presentata il 30 aprile 2014
n. 2378, d'iniziativa dei deputati
GIORGIS, D'ATTORRE, FIANO, RICHETTI, ROBERTA AGOSTINI, GASPARINI, BERSANI, BINDI, CUPERLO, FABBRI, FAMIGLIETTI, GULLO, LATTUCA, LAURICELLA, NACCARATO, PICCIONE, POLLASTRINI, ROSATO, FRANCESCO SANNA, MARCO DI MAIO
Modifica all'articolo 134 della Costituzione e introduzione dell'articolo 1-bis della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in materia di sindacato preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali
Presentata il 14 maggio 2014
n. 2402, d'iniziativa dei deputati
LA RUSSA, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, RAMPELLI, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA, TOTARO
Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea
Presentata il 22 maggio 2014
n. 2423, d'iniziativa dei deputati
RUBINATO, DE MENECH, MORETTO, ROTTA
Modifiche agli articoli 116, 119 e 121 della Costituzione, concernenti l'autonomia delle regioni e degli enti locali
Presentata il 29 maggio 2014
n. 2441, d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali e degli enti locali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età
Presentata il 9 giugno 2014
n. 2458, d'iniziativa dei deputati
MATTEO BRAGANTINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI, SIMONETTI
Modifiche agli articoli 68 e 87 della Costituzione, concernenti l'attribuzione del potere di autorizzazione alla limitazione dell'immunità dei membri del Parlamento al Presidente della Repubblica
Presentata il 17 giugno 2014
n. 2462, d'iniziativa del deputato CIVATI
Modifiche agli articoli 50, 71, 75, 134 e 138 della Costituzione, in materia di diritto di petizione, di iniziativa legislativa popolare e di disciplina dei referendum, per la promozione della partecipazione politica dei cittadini
Presentata il 18 giugno 2014
n. 2499, d'iniziativa dei deputati
FRANCESCO SANNA, ROBERTA AGOSTINI, GIORGIS, NICOLETTI, NACCARATO, MARCO MELONI, GASPARINI, DAL MORO, BORGHI, DELL'ARINGA, FABBRI, LATTUCA, PICCIONE, D'ATTORRE, GIUSEPPE GUERINI, VACCARO, BARGERO, CAPODICASA, CAPONE, CARLONI, CIMBRO, GAROFANI, MARZANO, MURA, PES, ROSSI, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SCANU, SGAMBATO
Modifica all'articolo 83 della Costituzione, concernente la partecipazione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia all'elezione del Presidente della Repubblica
Presentata il 30 giugno 2014

      Onorevoli Colleghi! – La Commissione affari costituzionali rimette all'Assemblea della Camera la presente relazione per l'avvio della discussione del disegno di legge di riforma costituzionale, d'iniziativa del Governo, approvato dal Senato l'8 agosto 2014, e delle abbinate proposte di legge costituzionale.
      Si tratta di un testo ampio ed articolato, che interviene sulla parte II della Costituzione, modificando profondamente l'architettura costituzionale del nostro ordinamento.
      I principali elementi caratterizzanti l'intervento di riforma riguardano, in primo luogo, il superamento del bicameralismo perfetto, per cui il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti, divenendo il Senato organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Nell'architettura costituzionale delineata, alla Camera dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del Governo. Vengono conseguentemente modificati la composizione del Senato – di cui è significativamente ridotto il numero dei componenti – nonché il procedimento legislativo. Al fine di adeguare quest'ultimo al nuovo assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato, viene previsto un numero definito di leggi ad approvazione paritaria attribuendo, in tutti gli altri casi, una prevalenza alla Camera dei deputati, secondo un modello che si potrebbe definire di «monocameralismo partecipato».
      Nell'ambito del nuovo procedimento legislativo viene introdotto l'istituto del «voto a data certa», che consente al Governo tempi definiti riguardo alle deliberazioni parlamentari relative ai disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione del programma di governo. Al contempo vengono «costituzionalizzati» i limiti alla decretazione d'urgenza, già previsti dalla legislazione vigente.
      Un'altra novità è costituita dall'introduzione del giudizio preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato.
      Nel corso dell'esame presso la Commissione affari costituzionali, è stata ripristinata la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare.
      Sempre riguardo alle garanzie costituzionali, è stato stabilito che il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica dopo il quarto scrutinio è pari alla maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea; a partire dal nono scrutinio è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
      Modifiche rilevanti riguardano il titolo V della parte II della Costituzione.
      In particolare, di rilievo appare la soppressione delle province, in linea con il processo di riforma degli enti territoriali in atto.
      Al contempo, con la finalità di ridurre il contenzioso costituzionale innescato dalla riforma del 2001, il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni è ampiamente rivisitato. Viene in particolare soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. L'elenco delle materie di competenza esclusiva statale è inoltre profondamente modificato, con l'enucleazione di nuovi ambiti materiali. Di significativo rilievo è infine l'introduzione di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello Stato di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale.

Esame in sede referente

      La Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame in sede referente dei progetti di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione nella seduta dell'11 settembre 2014. Dopo un ampio e approfondito esame istruttorio, nella seduta del 13 dicembre 2014 la I Commissione ha deliberato di conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo risultante dagli emendamenti approvati.
      In particolare, in sede di esame preliminare sono state svolte 13 sedute, con numerosi ed ampi interventi nella discussione. Al contempo, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, nella seduta dell'8 ottobre, la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, nell'ambito della quale hanno avuto luogo, dal 9 ottobre al 13 novembre 2014, 10 sedute di audizione. In particolare, sono stati ascoltati 50 soggetti, tra esperti – prevalentemente professori di diritto costituzionale – rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, l'Avvocato generale dello Stato, rappresentanti della Regione Veneto, il Presidente della Provincia autonoma di Trento, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rappresentanti di varie associazioni.
      Nella seduta del 16 ottobre, la Commissione ha convenuto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, elementi di informazione concernenti, in particolare, l'analisi dell'impatto della riforma sul contenzioso tra Stato e regioni in relazione al nuovo riparto delle competenze legislative, nonché i dati relativi all'impatto economico della riforma in termini di risparmi per la finanza pubblica. A seguito di tale richiesta, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali ha trasmesso, in data 28 ottobre e in data 18 novembre, elementi di documentazione, che sono stati pubblicati in allegato al resoconto sommario delle rispettive sedute.
      Nella seduta del 19 novembre, la Commissione ha deliberato di adottare come testo base per la prosecuzione dell'esame il disegno di legge del Governo, approvato dal Senato (A.C. 2613).
      Al testo base sono stati presentati 1176 emendamenti, di cui 388 dal gruppo Movimento 5 Stelle, 213 dal gruppo FI-PDL, 203 dal gruppo PD, 174 dal gruppo SEL, 80 dal gruppo Lega Nord per le Autonomie, 33 dal gruppo Scelta Civica, 29 dal gruppo Nuovo centrodestra, 31 dal gruppo Misto, 24 dal gruppo Per l'Italia, 1 dal gruppo Fratelli d'Italia-An.
      All'esame degli emendamenti, che ha avuto inizio il 26 novembre, sono state dedicate complessivamente 14 sedute, per un totale di 51 ore, con oltre 1.000 interventi da parte di deputati, senza considerare gli interventi dei relatori e del Governo. La presidenza della Commissione non ha applicato alcun criterio restrittivo relativamente ai tempi di esame o al numero degli emendamenti da sottoporre a votazione. Al netto degli emendamenti ritirati, decaduti o dichiarati inammissibili, gli emendamenti votati sono stati circa 550, dei quali 50 approvati.
      Da un raffronto con le precedenti esperienze di riforma della Costituzione delle passate legislature, si rileva l'ampio spazio che, anche in questa occasione, è stato riservato all'esame degli emendamenti. Nella XIV legislatura, la Commissione Affari costituzionali, dopo un'estesa attività conoscitiva, ha dedicato 9 sedute alla fase emendativa dei progetti di modifica della parte seconda della Costituzione, che si è conclusa in poco meno di 20 ore. Nella XIII legislatura, l'esame degli emendamenti in Commissione riferiti alla modifica del titolo V si è completato invece nell'arco di 3 sedute, per un totale di 5 ore e 20 minuti; in questo caso, però, bisogna tener conto del minor numero di articoli della Costituzione toccati dalla riforma e del fatto che era stato costituito un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.
      Per quanto riguarda i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva sul testo del disegno di legge, questi sono stati

oggetto di attento ed approfondito esame da parte della I Commissione, che ha recepito nel testo molti dei rilievi posti, a partire da quelli contenuti nel parere del Comitato per la legislazione.
      Per quanto riguarda le principali questioni evidenziate nei suddetti pareri, il Comitato per la legislazione ha formulato osservazioni ed alcune condizioni. Tra queste ultime, alcune rilevano sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: in particolare, il Comitato ha posto l'attenzione sulla necessità di coordinare l'articolo 85 e l'articolo 63 della Costituzione nel testo risultante dalla riforma nell'individuazione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune allorché il Presidente della Camera eserciti le funzioni del Presidente della Repubblica; coordinare l'articolo 135 con le leggi costituzionali n. 1 del 1989 e n. 2 del 1967, anche esplicitando le nuove modalità di designazione dei giudici aggregati; di chiarire i dubbi interpretativi in relazione all'articolo 38, comma 10, del disegno di legge di riforma, recante una clausola transitoria di «ultrattività» delle leggi regionali adottate sulla base dell’«attuale titolo V» e di riformulare con maggiore chiarezza la disposizione (articolo 38, comma 11 del disegno di legge di riforma) che prevede l'applicabilità del «nuovo titolo V» alle regioni a statuto speciale.
      Le ulteriori condizioni formulate dal Comitato attengono al profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo. Esse riguardano innanzitutto la nuova disciplina costituzionale del procedimento legislativo (articolo 70 della Costituzione), laddove si sottolinea l'opportunità di definire sia le modalità di risoluzione delle questioni che potrebbero insorgere tra Camera e Senato, sia la procedura da seguire nel caso in cui un disegno di legge sia di materia «mista». Inoltre, per il Comitato andrebbero specificati più diffusamente i termini dell'applicabilità al Senato delle procedure d'urgenza (articolo 72), nonché occorrerebbe inserire l'attuale previsione della sede referente, prevista al primo comma per leggi bicamerali, anche per le leggi rimesse alla approvazione della sola Camera dei deputati. Infine, le condizioni poste dal Comitato attengono al ruolo del Senato nella conversione dei decreti-legge (articolo 77), che dovrebbe essere meglio chiarito attraverso specificazioni dei termini e dei passaggi procedurali, che il testo di riforma non individua.
      Nel parere approvato dalla Commissione Trasporti nella seduta del 4 dicembre 2014, le condizioni poste attengono al riparto di potestà legislativa tra Stato e regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione: in particolare, si richiede l'inserimento tra le materie di legislazione statale esclusiva delle «disposizioni generali e comuni per garantire il diritto alla mobilità mediante il servizio di trasporto pubblico» e delle «disposizioni generali e comuni sui trasporti e sulla navigazione, sulla circolazione stradale e sulla mobilità».
      Le condizioni poste alla Commissione di merito nel parere favorevole approvato dalla Commissione Ambiente riguardano, in primo luogo, l'opportunità di integrare la materia ambientale con un riferimento esplicito allo «sviluppo sostenibile» e alla «difesa del suolo». Inoltre, si invita a riformulare le competenze legislative in materia di enti locali, esplicitando nell'articolo 117 l'attribuzione allo Stato delle norme generali sull'ordinamento degli enti locali, compresi quelli di area vasta, tenuto conto delle peculiarità delle aree montane.
      Nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea l'unica condizione espressa attiene al rapporto tra Parlamento e Unione europea (UE). In particolare, la Commissione ha rilevato la necessità di modificare il nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione e di inserire un nuovo articolo 55-bis, il quale preveda che entrambe le Camere esercitano la funzione di raccordo con l'UE: la Camera dei deputati opera il raccordo tra Stato e UE, mentre il Senato favorisce il raccordo tra gli enti costitutivi della Repubblica e l'Unione. In via analoga, entrambe le Camere partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti europei, in coerenza con il rispettivo ruolo costituzionale. Secondo la Commissione, andrebbe altresì esplicitato in Costituzione che il Governo assicura nelle competenti sedi decisionali dell'UE di rappresentare una posizione coerente con gli indirizzi del Parlamento.
      Anche le Commissioni Cultura, Lavoro, Affari sociali, Agricoltura, nonché la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso un parere favorevole al testo di riforma, accompagnato da alcune osservazioni relative alla nuova formulazione degli articoli 116 e 117, relativi al riparto della potestà legislativa e, in particolare, all'opportunità di alcune specificazioni nella definizione delle singole materie.
      Hanno infine espresso parere favorevole sul testo le Commissioni Giustizia, Esteri, Difesa, Finanze e Attività produttive nelle sedute dell'11 dicembre.

Contenuto del disegno di legge costituzionale.

Funzioni delle Camere: il superamento del bicameralismo perfetto.
      L'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, modificato in sede referente alla Camera, modifica l'articolo 55 della Costituzione, in materia di «funzioni delle Camere», inserendo nuovi commi, che rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. Viene così disposta la fine del bicameralismo perfetto nel nostro ordinamento, configurando un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.
      Il primo comma del nuovo articolo 55 della Costituzione – che prevede che «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» – non è modificato rispetto al testo vigente della Costituzione e mantiene dunque la denominazione di «Senato della Repubblica», rispetto al testo iniziale del disegno di legge, che faceva invece riferimento al «Senato delle Autonomie».
      Il nuovo secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione, introdotto dal Senato, prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, rafforzando in tal modo il principio sulla parità di accesso alle cariche elettive, già sancito dall'articolo 51 della Costituzione
      Il nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione prevede che «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione».
      I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall'articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di «ogni membro del Parlamento» il rappresentante della Nazione. Essi divengono invece rappresentanti delle istituzioni territoriali come risulta dal nuovo quinto comma dell'articolo 55 e dal nuovo primo comma dell'articolo 57.
      Il nuovo quarto comma dell'articolo 55 della Costituzione attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la «funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo».
      La Camera dei deputati, dunque, «esercita la funzione legislativa» mentre – come prevede il nuovo quinto comma dell'articolo 55 della Costituzione – il Senato «concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa».
      In base al nuovo quinto comma dell'articolo 55 della Costituzione il Senato della Repubblica «rappresenta le istituzioni territoriali». Il comma individua poi le funzioni del Senato, che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, sono:

          – il concorso, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa;

          – l'esercizio di funzioni di raccordo tra Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea;

           – la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione

degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;

          – il concorso alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni;

          – il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato;

          – il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.
      Nel corso dell'esame in sede referente, è stata soppressa la previsione di un concorso paritario del Senato nella funzione legislativa per le materie relative a famiglia e trattamenti sanitari obbligatori, di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, della Costituzione: il procedimento legislativo per i disegni di legge vertenti su tali materie seguirà quindi le previsioni dettate dall'articolo 70 della Costituzione. È stata inoltre in parte modificata la previsione relativa alla funzione di raccordo posta in capo al Senato che, nel testo approvato da tale ramo del Parlamento (C. 2613), poneva in capo a tale organo la funzione di raccordo tra «l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica». La funzione di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea non è dunque più espressamente richiamata nel testo dell'articolo 55 della Costituzione; è comunque confermata la previsione della partecipazione del Senato alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. È stata inoltre soppressa la previsione che attribuiva al Senato anche la valutazione di impatto di tali decisioni.
      Nel corso dell'esame in sede referente, è stato inoltre ritenuto opportuno chiarire, anche alla luce di quanto evidenziato dal Comitato per la legislazione nel proprio parere, che le funzioni di valutazione di impatto delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni e di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato spettano comunque anche alla Camera. È stata infine soppressa l'attribuzione espressa al Senato della funzione di controllo delle politiche pubbliche.
      Infine, in base al sesto comma dell'articolo 55 della Costituzione, il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Composizione del Senato della Repubblica.
      L'articolo 2 del disegno di legge costituzionale definisce – modificando l'articolo 57 della Costituzione – una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: in particolare, rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal testo costituzionale vigente, il Senato sarà composto di 100 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali o delle province autonome. Il numero di tali senatori è stato elevato da 95 a 100 nel corso dell'esame in sede referente.
      Nel corso dell'esame in sede referente, è stata contestualmente soppressa la previsione, contenuta nel primo comma dell'articolo 57, in base alla quale il Senato è composto, oltre che dai senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da 5 senatori che «possono essere nominati dal Presidente della Repubblica». Tali senatori continuano peraltro ad aggiungersi – insieme agli ex Presidenti della Repubblica – ai senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, in forza delle previsioni dell'articolo 59 della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge, e della disposizione finale recata dall'articolo 40, comma 5.
      Per il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei componenti, l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 100 membri, da un'elezione di secondo grado.
      I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori, con metodo proporzionale, tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori (articolo 57, secondo comma).


      Per quanto attiene alle modalità di attribuzione alle regioni dei seggi, il terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione prevede che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e che ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2 (articolo 57, terzo comma). Si ricorda che in base al testo vigente dell'articolo 57 della Costituzione nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 7; al Molise ne spettano 2, alla Valle d'Aosta 1 (la previsione vigente si applica ad un totale di 309 senatori, dovendosi escludere i 6 senatori eletti nella circoscrizione Estero).
      Al contempo, il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, senza mutare l'impostazione del testo attuale (eliminando solo il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, non più applicabile al nuovo Senato) prevede che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettui, previa applicazione del suddetto terzo comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
      Il riferimento all'ultimo censimento generale viene ripreso al comma 2 dell'articolo 39 del disegno di legge, il quale specifica che, quando in base all'ultimo censimento generale della popolazione il numero di senatori spettanti ad una regione (come definito in base alle predette disposizioni) è diverso da quello risultante dal censimento precedente il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento «anche in deroga al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione».
      La durata del mandato dei senatori coincide con quella dell'organo dell'istituzione territoriale in cui sono stati eletti (articolo 57, quinto comma).
      Per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo dei senatori, si ricorda che viene soppresso l'articolo 58 della Costituzione (dall'articolo 38, comma 2), con la conseguenza che non è più previsto, per diventare senatori, il requisito del compimento di quaranta anni di età, né quello di venticinque anni per eleggerli.
      Le «modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci», nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale sono regolate – in base a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 57 della Costituzione – con legge approvata da entrambe le Camere. La medesima disposizione esplicita i criteri da seguire nella ripartizione dei seggi: i voti espressi e la composizione di ciascun Consiglio. La suddetta legge è approvata, ai sensi dell'articolo 38 del disegno di legge, entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.
      Va altresì tenuto presente che, fino all'entrata in vigore della predetta legge bicamerale attuativa delle modalità di elezione indiretta del riformato Senato (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione), il disegno di legge detta specifiche disposizioni elettorali riguardanti la prima applicazione (articolo 39, commi 1-6).
      L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, prevedendo che il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Tali senatori non restano peraltro in carica a vita, come previsto dall'attuale testo costituzionale, ma durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
      L'articolo va letto in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 39, comma 7, e 40, comma 5, del disegno di legge costituzionale, che prevedono, rispettivamente, che i senatori a vita attuali rimangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato e che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 della Costituzione (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica) i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, come modificato, «non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque», tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.
      Il medesimo articolo 40, comma 5, stabilisce infine che «lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».
      L'articolo 4 interviene sull'articolo 60 della Costituzione, che disciplina la durata delle Camere. L'articolo riferisce alla sola Camera dei deputati l'elezione per cinque anni ed il divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra, disposizioni attualmente valide per entrambe le Camere.
      La modifica è conseguente alla previsione, di cui all'articolo 57 della Costituzione come novellato dal disegno di legge, in base alla quale il Senato diventa organo non sottoposto a scioglimento, essendo previsto un rinnovo parziale «continuo».
      L'articolo 5 inserisce, all'articolo 63 della Costituzione, un nuovo secondo comma che rimette al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali. L'intento è di evitare che si cumuli nello stesso soggetto la rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura ed estrazione.
      Restano ferme le previsioni vigenti dell'articolo 63 della Costituzione, in base alle quali ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza e, quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Al riguardo, si ricorda che i nuovi articoli 85 e 86 della Costituzione, come modificati dal disegno di legge costituzionale, modificano le disposizioni relative alla presidenza ed alla convocazione del Parlamento in seduta comune, con riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica (si veda infra).

Diritti delle minoranze, statuto delle opposizioni e dovere di partecipazione ai lavori parlamentari.
      L'articolo 6 introduce due nuovi commi all'articolo 64 della Costituzione (secondo e sesto comma) e reca una modifica di carattere formale al quinto comma del medesimo articolo.
      Viene, in particolare, introdotta una nuova disposizione (secondo comma) che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari. Con una modifica approvata in sede referente si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni.
      Il nuovo sesto comma dell'articolo 64 della Costituzione, a sua volta, prevedendo in Costituzione quanto attualmente stabilito da specifiche disposizioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, sancisce il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

Verifica dei poteri e rappresentanza della Nazione.
      L'articolo 7 modifica l'articolo 66 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità degli stessi. Il testo approvato dal Senato lasciava inalterata per la Camera dei deputati tale potestà di verifica dei poteri e, al contempo, attribuiva al Senato solo il potere di giudicare i titoli di ammissione dei propri componenti, specificando, invece, che delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori, fosse data «comunicazione» al Senato medesimo da parte del suo Presidente.
      Tale formulazione è stata modificata in sede referente, in primo luogo, al fine di mantenere l'attuale primo comma dell'articolo 66 della Costituzione, come oggi vigente, che attribuisce a ciascuna Camera la verifica dei poteri (titoli di ammissione e cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità). Al tempo stesso, considerato che lo status di senatore previsto dalla riforma dipende dai titoli legati alla condizione di consigliere regionale o di sindaco, il nuovo secondo comma dell'articolo 66 dispone

che il Senato «prenda atto» della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale, da cui consegue la decadenza da senatore. In tal modo si è inteso chiarire che il Senato giudica su tutti i titoli di ammissione e di permanenza in carica peculiari dei suoi membri, mentre si limita a prendere atto delle cause che impediscono lo svolgimento del mandato legate alla carica elettiva regionale o locale.
      L'articolo 8 interviene sull'articolo 67 della Costituzione, al fine di escludere i senatori dalla previsione costituzionale sulla rappresentanza della Nazione, in corrispondenza con le modifiche disposte all'articolo 55 della Costituzione; tale articolo, al terzo comma, prevede che «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione».
      Al contempo, la riscrittura dell'articolo 67 della Costituzione, operata dal disegno di legge, mantiene anche per i membri del Senato il divieto di vincolo di mandato.

Indennità.
      L'articolo 9 del disegno di legge modifica l'articolo 69 della Costituzione che, nella nuova formulazione, prevede che i membri della Camera dei deputati – e quindi non più i membri del Parlamento – ricevono una indennità stabilita dalla legge.
      Conseguentemente – come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento del disegno di legge – la modifica apportata all'articolo 69 della Costituzione determina l'effetto di limitare la corresponsione della indennità parlamentare ai soli membri della Camera dei deputati.
      Dalle modifiche costituzionali disposte deriva dunque che il trattamento economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali eletti in secondo grado sia quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono. Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, come novellato dal disegno di legge costituzionale (articolo 35) la legge statale ivi prevista, ad approvazione «paritaria», reca l'individuazione della durata degli organi elettivi della regione e dei relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.
      Per i senatori di nomina presidenziale (articolo 59, secondo comma, della Costituzione) non è invece prevista alcuna indennità.
      In base alle disposizioni transitorie e finali, viene inoltre mantenuta l'indennità per i senatori ex Presidenti della Repubblica (articolo 40, comma 5, ultimo periodo) e per i senatori a vita attualmente in carica (articolo 39, comma 7).

Procedimento legislativo.
      L'articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 della Costituzione, prevede il superamento del bicameralismo perfetto, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi.
      Il procedimento legislativo rimane bicamerale (primo comma) – con un ruolo perfettamente paritario delle due Camere – nei seguenti casi:

          leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali;

          leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare;

          leggi sull'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni e città metropolitane e che recano le disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; nel corso dell'esame in sede referente, è stato approvato un emendamento volto a chiarire che il richiamo all'articolo 117, secondo comma, lettera p), contenuto nel testo approvato dal Senato, relativamente alle funzioni fondamentali di comuni e città metropolitane, deve intendersi – sulla scorta della giurisprudenza costituzionale in materia – riferito all'individuazione di tali funzioni fondamentali;

          leggi recanti princìpi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali e leggi che stabiliscono la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti.

      Con una modifica introdotta in sede referente, sono stati altresì espressamente enunciati nel testo gli altri casi previsti dalla Costituzione in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente:

          legge sull'elezione dei membri del Senato (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione);

          leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (di cui all'articolo 80, primo comma, secondo periodo, della Costituzione);

          legge che può attribuire alle regioni ordinarie ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione).

      Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati (secondo comma), quindi con un procedimento legislativo monocamerale; il Senato, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento: le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva (terzo comma).
      Viene previsto poi un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, con riferimento ai disegni di legge che dispongono in determinate materie, ivi indicate, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato – a condizione che lo stesso si sia espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente – solamente pronunciandosi «nella votazione finale» a maggioranza assoluta dei suoi componenti (quarto comma). Il testo di riforma approvato dal Senato non richiedeva invece quorum qualificati per la deliberazione del Senato.
      Nella medesima direzione, è stata approvata dalla I Commissione una modifica relativa all’iter parlamentare dei disegni di legge di bilancio, al fine di prevedere che – limitatamente alle materie di cui al quarto comma – solo qualora due terzi dei componenti del Senato approvino le proposte di modificazione da trasmettere alla Camera, quest'ultima deve pronunciarsi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei componenti. Il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento richiedeva, invece, per il Senato, un quorum pari alla maggioranza dei suoi componenti.
      Al fine di risolvere i contenziosi che potrebbero insorgere in ordine al nuovo iter legislativo, è stato approvato un emendamento – nel corso dell'esame in sede referente – che affida ai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, sulla base dei criteri indicati dai rispettivi Regolamenti, la «predeterminazione» del procedimento per l'esame dei disegni di legge, da applicare sino alla pronuncia definitiva, in linea con una condizione formulata dal Comitato per la legislazione (sesto comma).
      Infine, viene attribuita al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati (settimo comma).
      L'articolo 11 modifica l'articolo 71 della Costituzione che disciplina l'iniziativa legislativa in generale, lasciando inalterato il primo comma che attribuisce il potere di iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferita con legge costituzionale. Tuttavia, ai sensi del novellato articolo 72 della Costituzione, mentre i progetti di legge a procedimento paritario possono essere presentati indifferentemente ad una della due Camere, gli altri sono presentati alla Camera dei deputati.


      Viene però attribuito al Senato il potere di richiedere alla Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato (secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione).
      Viene quindi modificato anche il secondo comma (che all'esito della novella operata dall'articolo in esame diventerebbe il terzo comma) dell'articolo 71 vigente che attiene all'iniziativa legislativa popolare: è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo, introducendo al contempo il principio che ne deve essere garantito l'esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.
      Infine, vengono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, la cui disciplina è peraltro rinviata ad una apposita legge costituzionale, unitamente a quella di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali (quarto comma).
      L'articolo 12 modifica l'articolo 72 della Costituzione, che riguarda il procedimento di approvazione dei progetti di legge.
      Viene previsto che i disegni di legge per i quali si prevede un procedimento legislativo paritario delle due Camere sono presentati ad una delle due Camere (primo comma).
      Tutti gli altri progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, sono esaminati da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che li approva articolo per articolo e con votazione finale (secondo comma). Nel corso dell'esame in sede referente, recependo una condizione del Comitato per la legislazione, è stato aggiunto il richiamo all'esame in sede referente da parte delle Commissioni parlamentari che, nel testo del Senato, era riferito solo ai disegni di legge ad approvazione paritaria.
      È affidata ai regolamenti delle Camere la disciplina dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (terzo comma) nonché la possibilità di stabilire casi e forme per il deferimento dei disegni di legge alle Commissioni. Riguardo alla composizione delle Commissioni in sede legislativa, solo a quelle della Camera dei deputati viene riferita la previsione costituzionale di una composizione effettuata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (la stessa impostazione viene seguita per la composizione delle Commissioni di inchiesta dall'articolo 82 della Costituzione, come modificato – si veda infra) (quarto comma).
      Sono poi espressamente esclusi dalla possibilità di approvazione in sede legislativa anche i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, oltre a quelli – già previsti – in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (quinto comma).
      Viene demandata al regolamento del Senato la disciplina delle modalità di esame di tutti i disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati (sesto comma).
      Nel corso dell'esame in sede referente è stata modificata la formulazione del settimo comma dell'articolo 72 della Costituzione riguardo all'istituto del cosiddetto «voto a data certa» (settimo comma).
      In base alla nuova disposizione costituzionale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione.
      Si ricorda che il testo approvato dal Senato faceva riferimento alla «votazione finale» mentre la nuova formulazione definita all'esito dell'esame in sede referente si riferisce alla «pronuncia in via definitiva» della Camera, che – in base al nuovo articolo 70, terzo comma – include l'esame delle proposte deliberate dal Senato.
      Il nuovo testo prevede che, in tali casi, sono ridotti della metà i termini per la deliberazione di proposte di modificazioni da parte del Senato (che divengono quindi pari a 5 giorni per disporre di esaminare il disegno di legge e 15 giorni per la relativa deliberazione, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 70, terzo comma).
      Viene poi prevista la possibilità di un differimento del termine, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Al regolamento della Camera dei deputati è affidata la definizione delle modalità e dei limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge. Al contempo, una nuova disposizione transitoria precisa che, fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, il differimento del termine previsto da tale articolo (pari a quindici giorni) non può, in ogni caso, essere inferiore a dieci giorni (articolo 39, comma 9).
      Si ricorda che nel testo approvato dal Senato in prima lettura era prevista per il Governo la possibilità di chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, oltre ad essere iscritto con priorità all'ordine del giorno per essere poi sottoposto alla votazione finale, entro sessanta giorni dalla richiesta governativa, venisse comunque votato, decorso il termine, nel testo proposto o accolto dal Governo, su richiesta dello stesso, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale (cosiddetto «voto bloccato»).
      Sono state inoltre espressamente richiamate nel testo dell'articolo le leggi escluse dall'applicazione di tale procedura, per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale: si tratta delle leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto (articolo 79 della Costituzione) e della legge che stabilisce il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l'equilibrio di bilancio (articolo 81, sesto comma). La procedura resta altresì esclusa con riguardo alle leggi ad approvazione paritaria della Camera e del Senato, alle leggi in materia elettorale e alle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Giudizio preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali.
      L'articolo 13 introduce un nuovo secondo comma all'articolo 73 della Costituzione al fine di prevedere che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che almeno un terzo dei componenti di una Camera presenti un ricorso motivato recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.
      In tal caso, la nuova previsione costituzionale stabilisce che la Corte costituzionale si pronunci entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resti sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
      L'articolo in esame interviene inoltre sull'articolo 134 della Costituzione, che definisce gli ambiti di giudizio della Corte costituzionale, aggiungendo allo stesso un nuovo secondo comma. In base a tale modifica – disposta per esigenze di coordinamento con la suddetta modifica all'articolo 73 della Costituzione – si prevede che la Corte costituzionale giudichi altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del secondo comma del citato articolo 73.

Rinvio presidenziale delle leggi.
      L'articolo 14 modifica l'articolo 74 della Costituzione in materia di rinvio da parte

del Presidente della Repubblica, stabilendo che, qualora il rinvio riguardi i disegni di legge di conversione di decreti-legge, è contemplato un differimento di 30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni per la conversione, attualmente fissato dall'articolo 77 della Costituzione
      Con una seconda modifica, viene specificato che se «la legge» è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata. Tale formulazione, che sostituisce quella prevista nel testo vigente che fa riferimento all'ipotesi in cui le «Camere» approvino nuovamente, deriva dal nuovo procedimento legislativo delineato dall'articolo 70 della Costituzione
      Nel corso dell'esame in sede referente, è stata eliminata la possibilità di rinvio parziale da parte del Presidente, ossia limitato a specifiche disposizioni della legge, che era stata introdotta dal Senato durante la prima lettura del testo di riforma.

Referendum.
      L'articolo 15 modifica l'articolo 75 della Costituzione sul referendum abrogativo, introducendo un diverso quorum per la validità del referendum, ossia la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da almeno 800.000 elettori. Resta fermo il quorum di validità attualmente previsto, ossia la maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000.
      Si ricorda, inoltre, che in base al nuovo quarto comma dell'articolo 71 della Costituzione sono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo (si veda l'articolo 11).

Decretazione d'urgenza.
      L'articolo 16 modifica l'articolo 77 della Costituzione, prevedendo, in primo luogo, che alla «legge» competa il potere di conferire al Governo la delega legislativa di cui all'articolo 76 e quello di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
      Stabilisce poi che i disegni di legge di conversione dei decreti-legge siano presentati alla Camera dei deputati e «costituzionalizza» i limiti alla decretazione di urgenza, attualmente previsti solo a livello di legislazione ordinaria (legge n. 400 del 1988). È, in primo luogo, introdotto il divieto di disciplinare con decreto-legge le materie per cui la Costituzione (articolo 72, quinto comma) prevede la cosiddetta riserva di Assemblea, ossia la materia costituzionale ed elettorale, la delegazione legislativa, la conversione in legge di decreti, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e l'approvazione di bilanci e consuntivi. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata esclusa dal divieto di decretazione d'urgenza in materia elettorale la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni. È altresì previsto il divieto di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non procedurali. I decreti-legge inoltre devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo e nel corso dell'esame parlamentare dei disegni di legge di conversione non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
      Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che il termine di efficacia dei decreti-legge è pari a novanta giorni in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica (si veda anche il nuovo articolo 74 della Costituzione) e che il procedimento legislativo segue la disciplina generale dell'articolo 70, fermo restando l'obbligo di presentazione alla Camera anche per i decreti-legge cosiddetti bicamerali, recependo quanto evidenziato nel parere del Comitato per la legislazione.
      Sono altresì individuati i termini per l'esame dei decreti-legge cosiddetti monocamerali da parte del Senato. In particolare, l'esame è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10

giorni dalla trasmissione del testo. Nel corso dell'esame in sede referente, al fine di garantire il rispetto dei termini per la conversione, è stato infine previsto che la trasmissione del disegno di legge da parte della Camera deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione, recependo una condizione posta nel parere del Comitato per la legislazione.

Deliberazione dello stato di guerra, amnistia e indulto, ratifica dei trattati internazionali.
      L'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello stato di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari.
      L'articolo 18 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, modificandolo nel senso di prevedere che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati – e non di ciascuna Camera, come attualmente previsto – in ogni suo articolo e nella votazione finale.
      L'articolo 19 modifica l'articolo 80 della Costituzione, che disciplina l'autorizzazione con legge alla ratifica dei trattati internazionali inerenti alle cinque categorie di materie indicate dal medesimo articolo: trattati di natura politica; che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; che importano variazioni del territorio; che comportano oneri alle finanze; che comportano modificazioni di leggi. Il testo proposto riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla competenza ad autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali.
      Viene altresì espressamente previsto, con un ulteriore periodo del primo comma dell'articolo 80 della Costituzione, che nel caso di ratifica di trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea è attribuita al Senato della Repubblica – con previsione riconducibile allo schema di cui al nuovo articolo 70, primo comma, della Costituzione – una competenza paritaria con la Camera per l'esame dei relativi disegni di legge.

Commissioni di inchiesta.

      L'articolo 20 interviene sull'articolo 82 della Costituzione, in tema di istituzione di Commissioni di inchiesta.
      Il nuovo testo stabilisce, al primo comma, che la Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse «concernenti le autonomie territoriali».
      Il novellato secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede quindi che, a tale scopo, ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Soltanto per la Camera si stabilisce che la Commissione di inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi (la stessa impostazione è seguita all'articolo 72 della Costituzione, come modificato, riguardo alla composizione delle Commissioni parlamentari in sede legislativa).
      Analogamente a quanto già oggi previsto, le Commissioni di inchiesta procederanno alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Presidente della Repubblica.

      L'articolo 21 interviene sull'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83 della Costituzione), sopprimendo la previsione della partecipazione dei delegati regionali all'elezione, alla luce delle nuova composizione del Senato di cui fanno parte rappresentanti delle regioni e degli enti locali.
      Inoltre, viene modificato il sistema dei quorum per l'elezione del Capo dello Stato, prevedendo la maggioranza dei due terzi dei componenti fino al quarto scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei

componenti dal quinto scrutinio e, in seguito ad una modifica approvata in sede referente, la maggioranza dei tre quinti dei votanti dal nono scrutinio, in luogo della maggioranza assoluta prevista nel testo approvato dal Senato.
      Attualmente, per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
      L'articolo 22 modifica l'articolo 85 della Costituzione sopprimendo, in primo luogo, il riferimento alla convocazione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, sulla base delle modifiche previste dal nuovo articolo 83 della Costituzione.
      Inoltre, viene attribuito al Presidente del Senato il compito di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per la suddetta elezione, quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adempierle (v. infra articolo 23).
      Infine, si interviene sulla disciplina della convocazione del Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica nel caso di scioglimento o quando manchino meno di tre mesi alla sua cessazione, facendo riferimento allo scioglimento della sola Camera dei deputati (in quanto per il nuovo Senato, in considerazione della nuova composizione, non è previsto scioglimento).
      L'articolo 23 modifica l'articolo 86 della Costituzione, in materia di esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, in caso egli non possa adempierle, e di convocazione del collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.
      In particolare, viene novellato il primo comma, prevedendo che l'organo chiamato ad assumere la supplenza, nel caso in cui Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, sia non più il Presidente del Senato bensì il Presidente della Camera dei deputati.
      È modificato, di conseguenza, il secondo comma attribuendo al Presidente del Senato (e non più al Presidente della Camera come previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.

Scioglimento della Camera e rapporto di fiducia.

      L'articolo 24 novella l'articolo 88 della Costituzione, riferendo il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.
      L'articolo 25 modifica l'articolo 94 della Costituzione, che disciplina la fiducia al Governo.
      In considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1 del disegno di legge costituzionale all'articolo 55 della Costituzione – che attribuiscono alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo – vengono di conseguenza adeguate le previsioni dell'articolo 94 della Costituzione, che attualmente fanno riferimento ad entrambe le Camere.
      Il Senato della Repubblica resta quindi esterno al rapporto di fiducia, che si instaura solo tra il Governo e la Camera dei deputati.

Reati ministeriali.

      L'articolo 26 novella l'articolo 96 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Princìpi sull'amministrazione.

      Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un nuovo articolo (articolo

27), che modifica il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione, che apre la seconda sezione del titolo III della parte II della Carta fondamentale, dedicata alla pubblica amministrazione. In base al testo attuale, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. La modifica apportata aggiunge a questi princìpi quello della trasparenza.

CNEL.

      L'articolo 28 del disegno di legge abroga integralmente l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
      Il successivo articolo 41 dispone l'immediata applicazione dell'abrogazione dell'articolo 99, mentre le disposizioni finali e transitorie definiscono i profili amministrativi della soppressione del CNEL, prevedendo la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei conti (articolo 40, comma 1).

La revisione del titolo V

      L'articolo 29 modifica l'articolo 114 della Costituzione, sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.
      L'articolo 40, comma 4, peraltro, disciplinando il riparto di competenza legislativa relativamente agli «enti di area vasta», attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale.
      L'articolo 30 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetto «regionalismo differenziato» o anche «federalismo differenziato»).
      A seguito delle modifiche apportate: viene ridotto l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie; è introdotta una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge «approvata da entrambe le Camere», senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.
      L'articolo 31 riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.
      Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.
      Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi di competenza esclusiva in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali «disposizioni generali e comuni» o «disposizioni di principio»).
      Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibili ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale).
      Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale quando lo richieda la

tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
      Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nelle materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).
      Nel corso dell'esame in sede referente, sono state approvate alcune modifiche tese a riformulare specifiche materie. In particolare, nell'ambito della potestà statale esclusiva di cui al secondo comma:

          accanto alla materia «tutela della concorrenza» è stata aggiunta quella della «promozione della concorrenza», in linea con la giurisprudenza costituzionale sul punto [lettera e)];

          le competenze in materia di «tutela e sicurezza del lavoro» e di «sicurezza alimentare» sono state interamente attribuite allo Stato, mentre nel testo approvato dal Senato lo erano limitatamente alle disposizioni generali e comuni [lettere o) e m)].

          è stata introdotta la materia delle «politiche attive del lavoro», non nominata nel vigente testo dell'articolo 117; tale materia non comprende comunque la formazione professionale, che è espressamente attribuita alla competenza delle regioni (articolo 117, terzo comma).
      Le ultime due modifiche sono state apportate anche tenendo conto dei rilievi espressi in sede consultiva, con particolare riferimento alle Commissioni Lavoro e Agricoltura.
      Nell'ambito delle materie di competenza regionale (terzo comma), è stato soppresso il riferimento al «Parlamento» per la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche.
      L'articolo 32 modifica l'articolo 118 della Costituzione, introducendo una nuova disposizione in base alla quale le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
      L'articolo 33 modifica l'articolo 119 della Costituzione, che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Con la riscrittura del secondo comma – dedicato alla finanza ordinaria degli enti territoriali – si prevede che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo «quanto disposto dalla legge dello Stato» a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Anche la disponibilità di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio viene ricondotta – con il nuovo testo e a differenza di quello vigente – alla necessaria armonia con la Costituzione, oltre che a quanto disposto, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato come prevista dal novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione, dalla legge statale.
      Per quanto concerne invece la riscrittura del quarto comma – dedicato al cosiddetto principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall'ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti – si stabilisce che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali «assicurano» il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza, laddove il testo vigente prevede che le risorse degli enti territoriali «consentono» di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite.
      L'articolo 34 modifica l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che disciplina il cosiddetto «potere sostitutivo» del Governo nei confronti delle autonomie territoriali, introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo

il parere preventivo del Senato della Repubblica, parere che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta. In sede referente, tale norma costituzionale è stata modificata al fine di chiarire che le disposizioni in materia di potere sostitutivo continuano ad applicarsi anche nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
      Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, viene inoltre attribuita alla legge la definizione dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni «quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».
      L'articolo 35 modifica l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, al fine di stabilire un limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali. Per effetto della modifica apportata, infatti, si dispone che con la legge statale bicamerale ivi prevista (la medesima fonte che disciplina i princìpi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali), ad approvazione paritaria in base all'articolo 70 della Costituzione, vada individuato un limite agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, in modo che non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.
      L'articolo 36, con una modifica al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica. Tale parere sostituisce la previsione, recata dal testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato «sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica». Viene così meno la «base costituzionale» dell'istituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Corte costituzionale.

      L'articolo 37 interviene sull'articolo 135 della Costituzione, in materia di elezione dei giudici della Corte costituzionale, modificando il settimo comma di tale disposizione.
      A seguito di una modifica approvata in sede referente, rimane attribuita al Parlamento in seduta comune la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale, rimanendo ferma la previsione del vigente primo comma dell'articolo 135 della Costituzione.
      In base al testo approvato dal Senato, invece, tali giudici sarebbero stati nominati separatamente, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.
      Viene invece modificato il settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, che prevede che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengano, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri (cosiddetti giudici aggregati) tratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. La modifica stabilisce che i cittadini in questione debbano avere i requisiti per l'eleggibilità a deputato e non più a senatore.

Disposizioni consequenziali e di coordinamento.

      L'articolo 38 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale e due leggi costituzionali.
      Il comma 1 modifica l'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. La proposta in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni relative, nel testo vigente, ad entrambe le Camere. Come conseguenza

della previsione in esame, la circoscrizione Estero concorre solo all'elezione della Camera dei deputati.
      Il comma 2 abroga l'articolo 58 della Costituzione, relativo ai requisiti anagrafici di eleggibilità attiva e passiva. Conseguentemente, non risulta più necessario il requisito anagrafico di 40 anni di età per l'eleggibilità a senatore, né di 25 anni per esercitare il diritto di voto. Si ricorda invece che non è modificata la previsione costituzionale (articolo 56 della Costituzione) che fissa a 25 anni l'età anagrafica per essere eletti alla Camera (e 18 anni per esercitare il diritto di voto).
      Il comma 3 sostituisce l'articolo 61 della Costituzione, che disciplina il termine delle elezioni e della prima riunione delle nuove Camere e la prorogatio delle uscenti.
      Il disegno di legge costituzionale riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in quanto solo la Camera dei deputati è prevista come direttamente elettiva e suscettibile di scioglimento.
      Il comma 4 abroga l'articolo 62, terzo comma, della Costituzione, relativo alla convocazione di diritto di una Camera, quando l'altra si riunisca in via straordinaria.
      Il comma 5 modifica l'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, relativo alla promulgazione delle leggi di cui le Camere dichiarano l'urgenza.
      Come conseguenza della modifica, solo la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiara l'urgenza di una legge e indica un termine per la promulgazione della legge stessa.
      Il comma 6 modifica i commi secondo, quarto e sesto dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplinano l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la legge di bilancio. Il disegno di legge in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere.
      Come conseguenza della proposta, dunque, il ricorso all'indebitamento è consentito previa autorizzazione della sola Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali (secondo comma); è la Camera dei deputati ogni anno ad approvare con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (quarto comma).
      Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della sola Camera dei deputati, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale (sesto comma).
      Il comma 7 modifica l'articolo 87 della Costituzione, nella parte relativa alle prerogative del Presidente della Repubblica.
      Di conseguenza, il Presidente della Repubblica indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione (viene soppresso il riferimento al Senato, che, a seguito delle modifiche disposte dal progetto di riforma costituzionale, diviene organo a rinnovo continuo, senza scioglimento) (terzo comma).
      Il Presidente della Repubblica, inoltre, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della «Camera dei deputati» (è eliminato il riferimento al Senato); in coerenza con quanto disposto dagli articoli 70 e 80 della Costituzione, come novellati, per i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la ratifica del Presidente della Repubblica avviene previa autorizzazione di «entrambe le Camere» (ottavo comma). Infine, lo stato di guerra è dichiarato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione della Camera dei deputati (nono comma).
      Il comma 8 modifica la denominazione del titolo V della parte II della Costituzione, sopprimendo le parole «le Province» ed introducendo le parole «Città metropolitane».
      I successivi commi 9 e 12 modificano rispettivamente gli articoli 120, comma secondo, e 132, comma secondo, espungendovi i riferimenti alle Province nel primo caso in tema di poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali, e nel secondo caso con riferimento all'ipotesi di trasferimento di enti territoriali da una Regione ad un'altra. In sede referente, è stato modificato il comma 9 al fine di specificare che le disposizioni in materia di potere sostitutivo si applicano anche nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
      Il comma 10 modifica l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, relativo alle potestà attribuite al Consiglio regionale.
      La modifica proposta incide sul secondo periodo del comma, prevedendo che la potestà d'iniziativa legislativa del Consiglio si eserciti con la presentazione di proposte di legge alla Camera dei deputati, e non più (come nel testo vigente) «alle Camere».
      Il comma 11 modifica l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, al fine di superare l'incompatibilità di membro di consiglio regionale o di giunta regionale rispetto al mandato parlamentare. La novella circoscrive alla sola Camera dei deputati tale incompatibilità, posta la nuova composizione del Senato, quale configurata dal disegno di legge costituzionale in esame.
      Il comma 13 abroga l'articolo 133, primo comma, della Costituzione, relativo al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione. Come già ricordato, il riferimento alle «Province» viene espunto, ovunque ricorra, dal testo costituzionale.
      Il comma 14, introdotto in sede referente, interviene in materia di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione: attraverso una modifica all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953 si prevede che il Comitato per la deliberazione della messa in stato di accusa sia presieduto dal Presidente della Giunta delle autorizzazioni della Camera.
      Il comma 15, anch'esso introdotto in sede referente, interviene in maniera analoga per i reati ministeriali, modificando l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989: si prevede che spetti alla Camera (e non al Senato come nel testo vigente) l'autorizzazione a procedere nei confronti delle persone coinvolte, se queste appartengono a Camere diverse o nel caso in cui il procedimento riguardi esclusivamente soggetti che non sono membri delle Camere; viene così recepita una condizione del Comitato per la legislazione.

Disposizioni transitorie.

      L'articolo 39, ai commi da 1 a 6, disciplina le modalità di elezione per il Senato in sede di prima applicazione.
      In particolare, il comma 1 stabilisce le modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, per la costituzione del nuovo Senato la cui composizione è definita dall'articolo 57 della Costituzione, novellato dal presente disegno di legge costituzionale. Queste norme, che sostituiscono l'originaria disciplina transitoria dettata dal disegno di legge d'iniziativa governativa, operano in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della legge che dovrà disciplinare appunto l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali. La legge, come stabilito dall'articolo 57 della Costituzione, deve essere approvata da entrambe le Camere.
      Il sistema di elezione stabilito dal comma 1 dispone che in ciascuna regione (e provincia autonoma) ogni consigliere possa votare per un'unica lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei comuni compresi nel relativo territorio. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il metodo proporzionale del quoziente naturale (costituito dal risultato della divisione del totale dei voti validi espressi diviso per il numero dei seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e – qualora ci siano ancora seggi da attribuire – dei più alti resti. Nell'ambito della lista, i candidati sono eletti secondo l'ordine di presentazione. Per la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, la norma in esame dispone che possa essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere.


      La norma dispone inoltre che, in caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è proclamato eletto, rispettivamente, il consigliere o sindaco che era risultato come il primo tra i non eletti della stessa lista.
      Il comma 2 dispone in merito all'ipotesi in cui in una o più regioni si debba procedere all'elezione dei senatori ad esse spettanti quando sia intervenuto un nuovo censimento della popolazione. La norma stabilisce che, qualora secondo l'ultimo censimento il numero dei senatori spettanti ad una regione sia diverso dal numero risultante in base a quello precedente, si fa riferimento, in ogni caso, al censimento più recente, anche in deroga alla composizione numerica del Senato, disciplinata dalla suddetta novella dell'articolo 57 della Costituzione.
      Il comma 3, introdotto nel corso della discussione in Assemblea al Senato, prevede che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
      Il comma 4 riguarda la prima costituzione del nuovo Senato fino alla data di entrata in vigore della legge ad approvazione paritaria sulla relativa elezione di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dal testo in esame.
      Viene previsto che la prima costituzione del Senato avrà luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.
      Si ricorda che l'articolo 40 del testo in esame stabilisce che le disposizioni della legge costituzionale su tale materia si applicano dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.
      Viene altresì previsto che, quando alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
      Il comma 5 affida al Presidente della Giunta regionale (o delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano) la proclamazione dei senatori eletti dal Consiglio regionale (o provinciale).
      Il comma 6 prevede che la legge che definisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato in base alle nuove disposizioni costituzionali (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione) sia approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.
      Il comma 7 riguarda gli attuali senatori a vita, che permangono – «ad ogni effetto» – nella carica nel nuovo Senato.
      Altra disposizione – recata dal comma 8 – concerne i regolamenti parlamentari. Viene precisato che i regolamenti parlamentari vigenti continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'adeguamento alla riforma costituzionale intrapreso dalle Camere nella loro autonomia regolamentare.
      In sede referente è stato aggiunto un nuovo comma 9, volto a chiarire che fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dal nuovo articolo 72, settimo comma, della Costituzione, che disciplina l'istituto del cosiddetto voto a data certa, il termine previsto per la pronuncia in via definitiva della Camera non può essere differito per meno di dieci giorni. In base al citato settimo comma, il differimento non può essere superiore a quindici giorni, tenuto conto dei tempi di esame da parte della Commissione nonché della complessità del disegno di legge.
      Invece, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 135 della Costituzione è stato soppresso il precedente comma 9 relativo all'elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare.
      Infine, tre disposizioni concernono l'ordinamento regionale.
      In primo luogo (comma 10), le leggi delle Regioni su materie attribuite alla loro competenza concorrente o esclusiva in via residuale, ad oggi vigenti, continuano ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell'articolo 117.
      In secondo luogo (comma 11), la riforma costituzionale – per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della parte II della Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al capo IV) – non si applica alle Regioni a Statuto speciale né alle Province autonome, finché non si abbia adeguamento dei loro Statuti (per il quale è necessaria, com’è noto, legge costituzionale). È esplicitato altresì che l'adeguamento statutario deve avvenire sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciale e con le Province autonome.
      Infine, il comma 12 specifica che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Disposizioni finali.

      Il comma 1 dell'articolo 40 reca alcune disposizioni finali e transitorie concernenti i profili amministrativi della soppressione del CNEL (stabilita dal precedente articolo 28).
      In particolare, è disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali – da operarsi, come specificato nel corso dell'esame al Senato, presso la Corte dei conti – nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
      Il comma 2 riguarda i gruppi politici presenti nei consigli regionali.
      La norma introduce il divieto di corrispondere ai suddetti gruppi consiliari «rimborsi o analoghi trasferimenti monetari» con oneri a carico della finanza pubblica, vale a dire a carico delle regioni medesime (come è attualmente) o a carico di qualsiasi altro ente pubblico.
      Il comma 3 affida alle Camere – alla luce della profonda riforma del Parlamento operata – l'obiettivo di un'integrazione funzionale delle Amministrazioni parlamentari, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, attraverso: servizi comuni; impiego coordinato di risorse umane e strumentali; ogni altra forma di collaborazione.
      Il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, che viene a tal fine istituito, è formato dal personale di ruolo delle due Camere, mentre nello statuto unico del personale dipendente, di cui si prevede l'adozione, sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite altresì le procedure per le successive modificazioni, da approvare conformemente ai princìpi di autonomia, imparzialità ed accesso esclusivo e diretto con apposito concorso.
      La norma affida altresì alle Camere la definizione – di comune accordo – della disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.
      Viene infine inserita una norma di continuità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche nei confronti dei terzi.
      Il comma 4 disciplina il riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli enti «di area vasta».
      In particolare, i profili ordinamentali generali sono ascritti alla competenza esclusiva statale mentre le «ulteriori disposizioni» vengono affidate alla competenza regionale.


      Si prevede poi che il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
      Si ricorda che le disposizioni di cui ai suesposti commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 40, in base al successivo articolo 41, entrano in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione della legge costituzionale, successiva alla promulgazione, nella Gazzetta Ufficiale.
      Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 della Costituzione (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica), i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, come modificato, «non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque», tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.
      Al medesimo comma 5 viene precisato che lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita (quindi gli ex Presidenti della Repubblica ed i senatori a vita in carica) restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale
      Infine, il comma 6 precisa che i senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
      L'articolo 41 reca le disposizioni relative non solo all'entrata in vigore ma anche all'applicabilità delle disposizioni della legge.
      Si prevede che il testo di legge costituzionale in esame entri in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.
      Tuttavia, le disposizioni non si applicano da quel momento, ma «a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere», fatte salve alcune disposizioni specificamente individuate.
      Solo alcune disposizioni sono dunque suscettibili di immediata applicazione: l'articolo 28, che modifica l'articolo 99 della Costituzione, relativo alla soppressione del CNEL; l'articolo 35, che modifica l'articolo 122 della Costituzione sui limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali; l'articolo 39, comma 7, relativo alla permanenza in carica degli attuali senatori a vita; l'articolo 40, che reca le disposizioni finali concernenti: il regime transitorio del CNEL (comma 1); il divieto di corresponsione di contributi ai gruppi nei Consigli regionali (comma 2); la riorganizzazione delle Amministrazioni parlamentari (comma 3); il riparto di competenza legislativa sugli enti di area vasta (comma 4). Nel corso dell'esame in sede referente, è stato aggiunto tra le disposizioni di immediata applicabilità l'articolo 39, comma 3, che dispone che non si proceda alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato a seguito dello scioglimento delle Camere nella legislatura attualmente in corso.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge costituzionale n. 2613 e rilevato che:

                il testo approvato dal Senato è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta proveniente dalla I Commissione ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento;

                nel presente parere, ove non diversamente specificato, il riferimento è agli articoli del progetto di Costituzione, mentre quando sia necessario citare gli articoli del disegno di legge di modifica lo si espliciterà espressamente;

            sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

                il testo è omogeneo, riguardando una complessiva riforma della parte II della Costituzione, concernente l'ordinamento della Repubblica, e prevedendo una disciplina transitoria a corredo delle innovazioni apportate al testo costituzionale;

                sul piano del coordinamento interno al testo e della corretta formulazione:

                in alcuni casi, il testo non cura gli opportuni coordinamenti interni, ciò si riscontra in particolare nei seguenti casi:

                    a) l'articolo 55, quinto comma, che enumera le funzioni del Senato, andrebbe coordinato con l'articolo 70, primo comma, che concerne l’iter legislativo, in quanto entrambi indicano àmbiti di intervento legislativo per i quali la Costituzione prevede un'approvazione bicamerale;

                    b) all'articolo 72, sesto comma, laddove si prevede che il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge «trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma», il rinvio, per maggiore chiarezza interpretativa e per completezza della formulazione, dovrebbe riguardare tutti i casi di procedimento monocamerale (per esempio rinviando al secondo comma oppure ai commi terzo, quarto e quinto oppure all'articolo 70 complessivamente inteso) e non limitarsi al solo procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70;

                    c) all'articolo 74, secondo comma, il quale prevede, in caso di rinvio da parte del Presidente della Repubblica che richieda una nuova deliberazione su una legge di conversione, il differimento di trenta giorni del termine per la conversione in legge di un decreto-legge, andrebbe valutata l'opportunità di assicurare un coordinamento con il terzo comma dell'articolo 77, che attribuisce ai decreti-legge efficacia per sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, termine entro il quale devono essere convertiti in legge: al riguardo parrebbe opportuno intervenire nel contesto del

predetto articolo 77 disciplinando ivi gli effetti del rinvio del disegno di legge di conversione sul termine di efficacia del decreto-legge medesimo;

                    d) la previsione dell'articolo 85, secondo comma – in base alla quale quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica è il Presidente del Senato che convoca e presiede il Parlamento in seduta comune – andrebbe coordinata con l'articolo 63, secondo comma, il quale continua a prevedere che per il Parlamento in seduta comune il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera: al riguardo, infatti, può sorgere il dubbio circa quale sia l'Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune nelle circostanze in cui esso sia presieduto dal Presidente del Senato;

                    e) l'articolo 117, terzo comma, che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, andrebbe coordinato con l'articolo 57, sesto comma, che prevede, per la legge elettorale del Senato, una legge statale e con l'articolo 70, primo comma, che prevede, fra le leggi bicamerali, quelle di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

                    f) all'articolo 135, il primo comma – secondo cui i giudici della Corte costituzionale vengono eletti non più dal Parlamento in seduta comune ma disgiuntamente dalla Camera (tre) e dal Senato (due) – andrebbe coordinato con il settimo comma, che attribuisce la compilazione dell'elenco di cittadini fra i quali sorteggiare i sedici giudici aggregati al «Parlamento» (in seduta comune) e «con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari»;

                in altre circostanze, questioni di coordinamento interno al testo si intrecciano con profili problematici relativi alle espressioni e formulazioni impiegate, così:

                    a) all'articolo 70, quarto comma, si prevede il procedimento bicamerale rinforzato per «la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»: tale definizione appare riferibile sia alla legge che disciplina gli aspetti generali degli obblighi europei, sia, anche, alla legge annuale europea o alla legge annuale di delegazione europea: tale ambivalenza è rafforzata dalla lettura dell'articolo 55, quinto comma, che prevede, fra l'altro, che il Senato partecipi «alle decisioni dirette (...) all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea», prospettando con ciò uno specifico oggetto di legislazione bicamerale;

                    b) all'articolo 72, quarto comma, il primo periodo ha come soggetto inespresso i regolamenti (menzionati al terzo comma), al plurale come si evince dal verbo «possono», mentre all'ultimo periodo si dispone, con forma al singolare, che «il regolamento determina» la pubblicità dei lavori in Commissione, suscitando dubbi circa l'effettiva riferibilità ad entrambe le Camere;

                particolari problemi di coordinamento sono posti, anche per effetto delle modificazioni introdotte al Senato, da talune disposizioni che sono collocate in contesti normativi (articoli) inidonei, alcune volte potendo anche ingenerare dubbi nell'interprete che intendesse valersi del criterio ermeneutico della sedes materiae; ciò si riscontra, in particolare, nei seguenti casi:

                    a) al sesto comma dell'articolo 70, secondo il quale: «Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati», e che testualmente parrebbe riferito ad attività sia legislativa sia non legislativa, ma che è comunque collocato nell'articolo che disciplina i diversi tipi di iter legislativo;

                    b) all'articolo 118, ove il secondo comma dispone che: «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»: nell'ipotesi in cui la Commissione di merito ritenesse che la costituzionalizzazione di tali princìpi debba essere riferibile alla generalità delle amministrazioni pubbliche e non solo a quelle delle istituzioni territoriali, parrebbe opportuno, da un lato, collocare la disposizione nell'ambito dell'articolo 97 (il quale, collocato in una Sezione rubricata «La Pubblica amministrazione», già reca i noti e consolidati princìpi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, di generale applicabilità e ai quali sono, appunto, riconducibili le previsioni in esame), dall'altro, valutare l'opportunità di sostituire il termine «amministratori» (usualmente riferito agli organi di governo delle amministrazioni territoriali), per esempio con quello di «funzionari» (di cui al predetto articolo 97), di «pubblici impiegati» (articolo 98, in tema di servizio esclusivo alla Nazione), o di «funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici» (articolo 28, in tema di responsabilità per gli atti compiuti in violazione di diritti) anche per contribuire all'uniformità terminologica, dall'altro curare il coordinamento con l'articolo 97 della Costituzione, che contiene i princìpi fondamentali in materia di pubbliche amministrazioni;

                    c) all'articolo 38, del disegno di legge, rubricato «disposizioni transitorie», sono contenute disposizioni che parrebbero destinate ad operare in modo permanente, sia al comma 2, sul rapporto fra il numero di senatori eletti in ciascuna regione e i nuovi censimenti, sia al comma 5, sulla proclamazione dei senatori eletti: tali previsioni troverebbero più idonea collocazione nel testo della Costituzione stessa;

                    d) anche all'articolo 39 del disegno di legge, rubricato «disposizioni finali» è recata una previsione (il secondo periodo del comma 4 reca la disciplina legislativa del mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane) che, in quanto avente carattere permanente, troverebbe più idonea collocazione nel testo della Costituzione;

                peraltro, andrebbe verificata la pertinenza della presenza in un testo di rango costituzionale della disposizione di cui al comma 2 – relativo al divieto di rimborsi a favore dei gruppi consiliari regionali – dell'articolo 39 del disegno di legge di riforma e, analogamente, di quella di cui al primo comma dell'articolo 122, sul limite massimo agli emolumenti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, la cui formulazione comunque dovrebbe essere più definita;

                in taluni casi, le disposizioni della riforma appaiono tecnicamente meritevoli di integrazioni e di specificazioni per favorire la semplicità, la chiarezza e la proprietà della formulazione oppure per perseguire una maggiore efficacia nel riordino della disciplina costituzionale; ciò si riscontra nei seguenti casi:

                    a) in due circostanze si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare più esplicitamente gli effetti sul mandato di Senatore delle ipotesi di sospensione dalla carica di sindaco o di consigliere regionale: ciò si rileva sia all'articolo 57, sesto comma, che demanda ad una legge, tra l'altro, la definizione delle modalità per la sostituzione dei senatori, «in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale» sia all'articolo 66, secondo comma, che attribuisce il giudizio sui titoli di ammissione dei senatori al Senato medesimo e la comunicazione delle «cause ostative alla prosecuzione del mandato» al Presidente del Senato (e ciò, inoltre, con una formulazione diversa da quella impiegata al primo comma, per la Camera, la quale giudicherà «dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità»);

                    b) all'articolo 70, che disciplina l’iter legis bicamerale necessario (primo comma) o eventuale (commi terzo e seguenti), basandosi anche sul criterio della materia, la Commissione dovrebbe valutare l'esigenza:

                        b.1) di definire – come previsto in altre Costituzioni e come era previsto nel testo originario del disegno di legge governativo – le modalità di risoluzione delle questioni che dovessero insorgere fra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica riguardo a quale sia il procedimento legislativo da seguire;

                        b.2) di definire quale sia la procedura da seguire nel caso in cui la materia di un disegno di legge sia «mista», comprendendo oggetti cui siano astrattamente applicabili procedure diverse;

                    c) all'articolo 72, ove emerge che:

                        c.1) mentre il nuovo primo comma prevede che quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere «ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale», il secondo comma, relativo agli altri disegni di legge, ripete la formula relativa alla votazione articolo per articolo da parte della Camera, omettendo la necessità del previo esame in Commissione;

                    c.2) al terzo comma ove si dispone che «I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza», si dovrebbe valutare l'opportunità di chiarire se la procedura d'urgenza sia dunque applicabile anche al Senato e, in tal caso, con quali effetti e per quali provvedimenti (bicamerali, monocamerali o entrambi);

                d) all'articolo 73, il secondo comma introduce la possibilità che le «leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» siano sottoposte, prima della loro promulgazione, a giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale: il termine massimo per la presentazione del ricorso è dunque quello della promulgazione, ma da un lato il termine non è conoscibile a priori (salvo il limite massimo di un mese dall'approvazione previsto dal primo comma dell'articolo 73 della Costituzione), rientrando nelle prerogative del Presidente della Repubblica, dall'altro, il terzo comma dell'articolo 73 consente alla Camera, a maggioranza assoluta dei componenti, di stabilire il termine della promulgazione;

                e) all'articolo 74, primo comma, laddove si prevede la possibilità del rinvio presidenziale di una legge anche limitatamente a specifiche disposizioni («rinvio parziale»), parrebbe opportuno specificare gli effetti del rinvio parziale e, in particolare, esplicitare se le parti non rinviate possano formare oggetto di autonoma promulgazione;

                f) all'articolo 77, il quale, nei commi secondo e seguenti, disciplina i decreti-legge:

                    f.1) al quarto comma, che – mediante il rinvio all'articolo 72, quinto comma – pone altresì il divieto di conferire delegazioni legislative al Governo mediante decreti-legge, si potrebbe valutare l'opportunità di chiarire se tale divieto si applichi, oltre che ai decreti-legge veri e propri, anche alle relative leggi di conversione, come da consolidati indirizzi del Comitato;

                    f.2) al sesto comma, che prevede la partecipazione necessaria del Senato nel procedimento di conversione dei decreti-legge secondo una modalità procedurale che appare ricalcare quella ordinaria prevista per le leggi rimesse alla approvazione della sola Camera (terzo comma dell'articolo 70) , andrebbe valutata l'opportunità di:

                    f.2.1) esplicitare il termine entro il quale la Camera debba trasmettere al Senato i disegni di legge di conversione;

                     f.2.2) chiarire se la previsione di questa procedura di esame significhi che essa sia applicabile comunque anche qualora il decreto-legge abbia ad oggetto materie per le quali il Senato concorre paritariamente alla funzione legislativa ovvero se possa intendersi che con riferimento ai decreti-legge operi il limite dell'ambito di intervento di cui all'articolo 70, secondo comma, della Costituzione ed esplicitare più puntualmente la procedura di esame dei disegni di legge di conversione, anche curando il coordinamento con l'articolo 70;

                    g) l'articolo 39, comma 4, del disegno di legge costituzionale istituisce un nuovo ente territoriale, l’«ente di area vasta», senza però fornirne una definizione;

            sotto il profilo della corretta formulazione del testo, all'articolo 72, settimo comma, il riferimento alle leggi «di ratifica dei trattati internazionali» andrebbe più propriamente corretto in legge «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali», come esattamente indicato al quinto comma del medesimo articolo; all'articolo 75, quarto comma, laddove uno dei quorum costitutivi dei referendum è individuato come «la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati», si potrebbe – più esattamente – specificare che esso è pari a «un numero di aventi diritto pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati»; all'articolo 116, terzo comma, si permettono forme di autonomia rafforzata «purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio», mentre all'articolo 119 è previsto l’«equilibrio di bilancio» (sesto comma) o «dei bilanci» degli enti (primo comma), senza riferimento alle entrate e alle spese, risultando opportuno uniformare la terminologia laddove si individuano fattispecie identiche;

            fisiologicamente nei testi costituzionali è riscontrabile una certa latitudine nelle espressioni e nelle formulazioni, l'individuazione del cui concreto significato è rimessa, non senza margini di elasticità e di apprezzamento dei casi concreti, alle autorità dello Stato nei vari momenti storico-politici del Paese. Sotto questo profilo, pertanto, il Comitato ritiene di dover condurre il proprio esame circa la chiarezza e la proprietà delle formulazioni non già trasponendo meccanicamente i criteri sviluppati nella sua giurisprudenza concernente la legislazione primaria, bensì limitando i rilievi sul punto a quelle formulazioni la cui ambivalenza testuale appaia suscettibile di ingenerare dubbi applicativi, senza soffermarsi sulle espressioni la cui particolare latitudine di significato appare invece finalizzata, per scelta di merito, a permettere margini di elasticità dell'ordinamento; al riguardo si rileva che:

                a) all'articolo 55, il quinto comma, che disciplina le funzioni del Senato, prevede che esso «concorre» o «partecipa» ad alcune funzioni (senza che risulti una ratio nella differenza terminologica) mentre sembra esercitare in via esclusiva (come dimostra l'uso di verbi che non prefigurano alcuna compartecipazione, come «esercita», «valuta», «verifica», «controlla e valuta») altre competenze (controllo e valutazione delle politiche pubbliche, attività delle pubbliche amministrazioni, attuazione delle leggi statali) che pure parrebbero attenere all'esercizio della funzione di controllo dell'operato del Governo, attribuita dal quarto comma alla Camera che è titolare in via esclusiva del rapporto fiduciario ai sensi del medesimo quarto comma nonché dell'articolo 94;

                b) all'articolo 57, il sesto comma dispone che i seggi del Senato «sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione

di ciascun Consiglio», con formulazione che non si presta a un'interpretazione univoca e che dovrebbe essere chiarita;

                c) all'articolo 64, secondo comma, il quale prevede che i regolamenti garantiscono «i diritti delle minoranze parlamentari», si rileva che con riferimento al Senato, il quale non è parte del rapporto fiduciario con il Governo ma allo stesso tempo è rappresentativo di istituzioni politiche territoriali, ciascuna delle quali caratterizzata da maggioranze politiche anche diverse, il concetto di «minoranze» appare di dubbia individuazione;

                d) all'articolo 117, secondo comma, la definizione del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, ed in particolare la delimitazione di alcune materie afferenti alla potestà esclusiva dello Stato, pongono nuovi problemi di tipo definitorio in relazione all'individuazione del significato delle categorie utilizzate, quali: «disposizioni generali e comuni», «disposizioni di principio», «norme (...) tese ad assicurare l'uniformità sul territorio nazionale», «profili ordinamentali generali», potendo tali categorie riproporre gli elementi di criticità legati alla distinzione tra princìpi fondamentali e norme di dettaglio, riferita al vigente testo dell'articolo 117 in relazione alla potestà legislativa concorrente, qui soppressa; al riguardo, la mancata coincidenza tra le nuove categorie e quelle utilizzate nel vigente articolo 117 non consente, a fini interpretativi, di potersi avvalere della giurisprudenza costituzionale che si è consolidata in proposito;

            le rubriche riferite agli articoli dei primi cinque capi, recanti novelle al testo costituzionale, utilizzano tre distinti criteri: alcune fanno esclusivo riferimento al contenuto sostanziale; altre si limitano a specificare l'articolo della Costituzione oggetto di novellazione; infine, la rubrica dell'articolo 21 presenta contemporaneamente aspetti formali e sostanziali, recitando «Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica»;

            la rubrica del capo VI si riferisce esclusivamente alle «disposizioni finali» e coincide con la rubrica dell'articolo 39, non rispecchiando appieno il contenuto del capo, che contiene anche «Disposizioni consequenziali e di coordinamento» (articolo 37) e «Disposizioni transitorie» (articolo 38);

            sul piano del coordinamento con la normativa vigente:

                in taluni casi la riforma costituzionale incide senza prevedere le opportune forme di coordinamento con altre leggi costituzionali vigenti, così:

                    a) l'articolo 96, nel prevedere che per i reati ministeriali si proceda «previa autorizzazione della Camera dei deputati», modifica non testualmente il vigente articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1989, secondo cui: «L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della

Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere»;

                    b) l'articolo 135, nel prevedere una riforma nell'elezione parlamentare di cinque giudici costituzionali, non appare coordinato con gli articoli 2 e 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967, la quale indica le modalità di elezione dei predetti giudici: il coordinamento sarebbe opportuno anche per esplicitare le modalità dell'elezione;

                sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

                    la riforma costituzionale prevede, all'articolo 40 del disegno di legge, termini differenziati per l'entrata in vigore e per l'applicabilità delle varie disposizioni; talune previsioni relative alla fase transitoria sono suscettibili di dar luogo ad alcune criticità:

                        a) l'articolo 38, comma 3, del disegno di legge, introdotto al Senato, prevede che nella legislatura in corso non si proceda alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato: tuttavia, l'articolo 40 del medesimo disegno di legge non include tale disposizione fra quelle di immediata applicazione, bensì fra quelle destinate ad applicarsi dalla prossima legislatura, rendendo con ciò necessario un coordinamento per prevenire l'insorgere di questioni interpretative;

                        b) per effetto dell'articolo 38, comma 10, del disegno di legge (il quale opportunamente detta una disciplina transitoria per la fase di passaggio dall'attuale Titolo V al nuovo Titolo V), «le leggi delle regioni adottate» sulla base dell'attuale Titolo V, «continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi» del nuovo Titolo V. La formulazione della disposizione in esame si presta ad ingenerare dubbi applicativi nelle circostanze in cui le «nuove» leggi non provvedano ad abrogazioni espresse, sia in quanto essa fa riferimento a un'ipotesi di inapplicabilità sopravvenuta che risulta parzialmente ma non pienamente sovrapponibile con i tradizionali canoni dell'abrogazione tacita o implicita, sia nell'ipotesi, non improbabile, in cui l'oggetto della «nuova» legge non coincida perfettamente con quello della «attuale» legge regionale (si pensi a leggi omnibus o a disposizioni inserite in contesti normativi peculiari quali leggi regionali finanziarie o di bilancio eccetera) e non si provveda a coordinamenti ed abrogazioni espresse: la Commissione di merito dovrebbe, al riguardo, valutare se sia opportuno sostituire il termine «leggi» (riferito a un intero atto normativo) con il termine «disposizioni» o individuare diversi metodi per ridurre l'incertezza nell'individuazione della vigenza e dell'applicabilità della «attuale» legge regionale;

                        c) per effetto dell'articolo 38, comma 11, del disegno di legge, le nuove disposizioni in materia regionale («nuovo titolo V») «non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome». Di conseguenza, le regioni a statuto speciale risultano escluse dall'applicazione del nuovo riparto di competenze di cui

all'articolo 117 riformulato («nuovo titolo V»), talché dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse continuerà ad applicarsi il testo attualmente vigente («attuale titolo V»). Ampliando le differenze di regime tra regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, tale transitoria duplicità di regime costituzionale sul livello nazionale:

                            c.1) è destinata a proseguire fino all'adeguamento degli statuti speciali, ma al riguardo la riforma costituzionale non prevede un termine per l'adeguamento né le conseguenze in caso di mancato, parziale o tardivo adeguamento degli Statuti, talché il regime transitorio è suscettibile di protrarsi per tempi indefiniti;

                            c.2) è suscettibile di comportare dubbi applicativi e interpretativi ove si consideri che, stando al dato testuale della riforma costituzionale, alle regioni speciali non è applicabile la clausola di supremazia di cui al nuovo articolo 117, quarto comma, bensì, sulla base dei propri Statuti e ad eccezione della regione siciliana, la clausola dell’ «interesse nazionale» quale limite alla propria potestà legislativa esclusiva;

                            c.3) non appare in linea con le esigenze di semplificazione e riordino della normativa vigente nella misura in cui alle regioni a statuto speciale continuerà, per quanto detto, a risultare applicabile anche l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 il quale prevede la cosiddetta «clausola di maggior favore» in base alla quale sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della legge costituzionale del 2001 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, con la conseguenza di un ulteriore elemento di potenziale concorrenza tra fonti diverse in fase transitoria;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                    si assicuri il coordinamento fra l'articolo 85, secondo comma – nel testo risultante dalla riforma in esame – e l'articolo 63, secondo comma, nel testo in vigore – non risultando esso modificato – nell'individuazione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune allorché il Presidente della Camera eserciti le funzioni del Presidente della Repubblica;

                    si assicuri il coordinamento con le leggi costituzionali n. 1 del 1989 e n. 2 del 1967, anche esplicitando le nuove modalità di designazione dei giudici aggregati e, correlativamente, coordinando il primo e il settimo comma dell'articolo 135;

                    in relazione all'articolo 38, comma 10, del disegno di legge di riforma, recante una clausola transitoria di «ultrattività» delle leggi regionali adottate sulla base dell’«attuale Titolo V», si chiariscano i

dubbi applicativi e interpretativi che potrebbero ingenerarsi qualora le «nuove» leggi (statali o regionali) non procedano ad abrogazioni espresse delle «attuali» leggi regionali;

                    in relazione all'articolo 38, comma 11, del disegno di legge di riforma, circa l'applicabilità del «nuovo Titolo V» alle regioni a statuto speciale, si valuti la riformulazione della disciplina transitoria in termini di maggiore chiarezza e univocità, così da non risultare caratterizzata – come deriverebbe dal testo di riforma in esame – da una pluralità concomitante di fonti e di discipline di rango costituzionale;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 70, per quanto meglio detto in premessa, sia valutata l'esigenza di:

                1) definire le modalità di risoluzione delle questioni che dovessero insorgere fra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica riguardo a quale sia il procedimento legislativo da seguire;

                2) specificare la procedura da seguire nel caso in cui un disegno di legge sia di materia «mista»;

            all'articolo 72, per quanto meglio detto in premessa, sia valutata l'esigenza di:

                1) specificare se la procedura d'urgenza, rimessa ai Regolamenti parlamentari e quindi applicabile anche al Senato, sulla base della formulazione letterale della disposizione, investa tutti i disegni di legge potenzialmente esaminabili dal Senato, sia in forma bicamerale che monocamerale, e, in caso affermativo, quali effetti produca sui termini previsti dalla Costituzione per l'esame dei disegni di legge approvati dalla sola Camera;

                2) inserire l'attuale previsione della sede referente prevista al primo comma per leggi bicamerali anche per le leggi rimesse alla approvazione della sola Camera dei deputati;

                al sesto comma dell'articolo 77, sul ruolo del Senato nella conversione dei decreti-legge, sia valutata l'esigenza di:

                    1) individuare il termine entro il quale la Camera debba trasmettere al Senato i disegni di legge di conversione;

                    2) chiarire se la previsione della procedura di esame da parte del Senato nei termini fissati al nuovo sesto comma dell'articolo 77 significhi che essa sia applicabile comunque anche qualora il decreto-legge abbia ad oggetto materie per le quali il Senato concorre paritariamente alla funzione legislativa ovvero se possa intendersi che con riferimento ai decreti-legge operi il limite dell'ambito di intervento di cui all'articolo 70, secondo comma, della Costituzione;

                    3) esplicitare che sulle proposte di modifica deliberate dal Senato la Camera è tenuta comunque a pronunciarsi e chiarire quale

maggioranza sia necessaria alla Camera per non conformarsi ad esse qualora il decreto-legge riguardi le materie di cui al quarto comma dell'articolo 70;

                    4) si assicuri il coordinamento fra l'articolo 117, terzo comma, l'articolo 57, sesto comma, e l'articolo 70, primo comma, in merito alla rappresentanza elettorale delle minoranze linguistiche.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            con riferimento all'articolo 55, quinto comma, sulle funzioni del Senato, alcune delle quali apparentemente conferenti alle funzioni di controllo del Governo attribuite alla Camera in via esclusiva, si dovrebbe chiarire la formulazione al fine di distinguere le funzioni attribuite in via esclusiva da quelle da esercitare in via partecipativa, impiegando locuzioni che, da un lato, risultino uniformi laddove riferite ad istituti o concetti identici, dall'altro, descrivano le funzioni del Senato evitando rischi di sovrapposizione con le correlative funzioni che la Camera dovrebbe esercitare in via esclusiva;

            all'articolo 57, sesto comma, si dovrebbe chiarire la formulazione relativa all'attribuzione dei seggi «in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio»;

            all'articolo 64, secondo comma, si dovrebbe chiarire, in rapporto al Senato, il concetto di «minoranza» il quale appare di dubbia individuazione relativamente a tale ramo del Parlamento e alle sue nuove funzioni e composizione;

            con riferimento all'articolo 57, sesto comma, e all'articolo 66, secondo comma, si dovrebbe valutare l'opportunità di precisare più esplicitamente gli effetti sul mandato di senatore delle ipotesi di decadenza o di sospensione dalla carica di sindaco o di consigliere regionale, anche – se del caso – coordinando il primo e il secondo comma dell'articolo 66;

            si dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare con maggiore puntualità l'esatta individuazione della «legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», indicata al quarto comma dell'articolo 70, anche alla luce delle funzioni attribuite al Senato all'articolo 55, quinto comma;

            le disposizioni attualmente recate all'articolo 70, sesto comma (su attività del Senato di carattere anche non legislativo), andrebbero collocate in un idoneo contesto normativo anziché in un articolo riferito all’iter legislativo parlamentare;

            all'articolo 74, primo comma, in merito all'ipotesi di «rinvio parziale», parrebbe opportuno specificarne gli effetti, in particolare esplicitando se le parti della legge non rinviate possano formare oggetto di autonoma promulgazione;

            all'articolo 77, sui decreti-legge, al quarto comma, in merito al divieto di conferire deleghe con decreto-legge, si potrebbe valutare l'opportunità di chiarire se tale divieto si applichi anche alle relative leggi di conversione;

            in relazione al nuovo articolo 117, nella definizione della competenza legislativa Stato-Regioni, appare opportuno ridefinire il riparto di competenze in termini tali da prevenire, per quanto possibile, problemi nell'individuazione delle rispettive potestà legislative;

            la Commissione di merito dovrebbe valutare, nel senso meglio specificato in premessa, se le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 118 in merito a princìpi dell'azione amministrativa, siano da riferire alla generalità delle amministrazioni pubbliche e dei dipendenti pubblici ovvero ai responsabili delle istituzioni locali e regionali e, conseguentemente, ove acceda alla prima opzione, collocare la disposizione nel contesto dell'articolo 97 e assicurare l'uniformità terminologica;

            le disposizioni recate dall'articolo 38 del disegno di legge, al comma 2 (sul numero dei senatori eletti in ciascuna regione) e al comma 5 (sulla proclamazione dei senatori), nonché all'articolo 39 del disegno di legge, comma 4, secondo periodo (sulle città metropolitane), in quanto destinate ad operare in via permanente, andrebbero collocate nel testo della Costituzione anziché fra le disposizioni transitorie e finali;

            si dovrebbe curare il coordinamento fra le disposizioni di cui agli articoli 40 e 38, comma 3, del disegno di legge di riforma, onde prevenire ogni dubbio circa l'immediata applicabilità dell'articolo 38, comma 3, in merito alle prossime elezioni del Senato;

            andrebbe, inoltre, verificata la pertinenza della presenza in un testo di rango costituzionale della disposizione di cui al comma 2 – relativo al divieto di rimborsi a favore dei gruppi consiliari regionali – dell'articolo 39 del disegno di legge di riforma e, analogamente, di quella di cui al primo comma dell'articolo 122, sul limite massimo agli emolumenti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, la cui formulazione comunque dovrebbe essere più definita;

            all'articolo 39, comma 4, del disegno di legge di riforma, appare opportuno fornire una definizione del nuovo «ente di area vasta»;

            si dovrebbe assicurare il coordinamento interno al testo nei seguenti casi specificati in premessa: ambiti di intervento legislativo bicamerale (articolo 55, quinto comma, e articolo 70, primo comma); rinvio presidenziale dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge (articolo 74, secondo comma, e articolo 77, terzo comma – eventualmente novellando quest'ultima partizione).


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge costituzionale n. 2613, approvato dal Senato

            rilevato che il testo non modifica disposizioni rientranti nella competenza della Commissione Giustizia, salvo che al fine di adattare le predette disposizioni al superamento del bicameralismo perfetto,

            esprime, per le parti di propria competenza,

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», approvato dal Senato;

            sottolineato che il provvedimento in titolo si inscrive all'interno di un processo di riforma delle massime istituzioni rappresentative volto a conferire alle stesse una maggiore capacità di esprimere la volontà dei cittadini, una maggiore efficacia nel tradurre tale volontà in atti legislativi e una più forte armonizzazione con l'evoluzione del costituzionalismo europeo;

            condiviso il complessivo quadro delle nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione delle leggi, che assegna alla Camera dei deputati, in quanto titolare esclusiva del rapporto fiduciario, la competenza alla autorizzazione con legge della ratifica dei trattati internazionali aventi natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni alle leggi, secondo quanto previsto dal novellato articolo 80 della Costituzione;

            ritenuta coerente con il nuovo assetto delle competenze ai fini dell'esercizio della funzione legislativa la previsione di un ruolo

paritario per il Senato della Repubblica, in quanto titolare della funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, ai fini dell'autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ai sensi del medesimo articolo 80;

            valutato condivisibile, per le stesse ragioni, il valore rafforzato riconosciuto alle proposte di modificazione, formulate dal Senato, ai fini della approvazione di leggi relative alla partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto europeo, all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, come pure della legge che stabilisce forme e termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

            evidenziata la novella apportata all'articolo 78 della Costituzione che, in coerenza con la titolarità esclusiva del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, assegna alla sola Camera dei deputati la deliberazione dello stato di guerra, unitamente a quella relativa al conferimento al Governo dei poteri necessari;

            evidenziato che resta immutato il dettato dell'articolo 11 della Costituzione – in base alla quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo – che continua a rappresentare il fondamento costituzionale per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;

            richiamate, altresì, le novità introdotte in tema di riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni, di cui al nuovo articolo 117 della Costituzione, a conferma della competenza delle Regioni alla conclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato in tema di riparto, ma introducendo una clausola di supremazia secondo cui, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando così lo richieda, tra l'altro, la tutela dell'interesse nazionale;

            tutto ciò premesso, ritenuto che, in particolare, il conferimento alla sola Camera dei deputati della competenza in ordine alla autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali consente un rafforzamento delle procedure finalizzate all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e quindi una maggiore armonizzazione dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e al diritto internazionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale recante «Revisione della parte seconda della Costituzione» (C. 2613 Governo, approvato dal Senato, e abbinate);

            premesso che il disegno di legge costituzionale n. 2613 reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione;

            rilevato in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, nel modificare l'articolo 55 della Costituzione in materia di «funzioni delle Camere», rivisita profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento disponendo, in tal modo, la fine del bicameralismo paritario e perfetto nel nostro ordinamento e configurando contestualmente un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti;

            considerato, altresì, che il nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione prevede poi che «Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione». I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall'articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di «ogni membro del Parlamento» il rappresentante della Nazione;

            rilevato, altresì, che l'articolo 2 del disegno di legge, come approvato dal Senato, definisce – modificando l'articolo 57 della Costituzione – una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado;

            considerato che in linea con le richiamate modifiche il nuovo quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la «funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo»;

            osservato che coerentemente con il richiamato nuovo assetto istituzionale l'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione che disciplina la deliberazione dello stato di guerra attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari;

            considerato, infine, che le modifiche alla parte seconda della Costituzione non incidono sulle ulteriori disposizioni costituzionali

connesse con la dichiarazione di guerra e, in particolare, né sull'articolo 87, nella parte in cui prevede che il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di Difesa e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, né sull'articolo 11 della Costituzione, in base alla quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il disegno di legge costituzionale n. 2613, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», adottato come testo base dalla I Commissione, cui sono abbinate numerose proposte di legge costituzionale;

            evidenziato il rilievo storico del disegno di legge, il quale incide su numerosi aspetti di notevole importanza per gli assetti costituzionali del Paese, in particolare per quel che riguarda il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione radicale della composizione e del ruolo del Senato, il contenimento dei costi delle istituzioni e la rivisitazione dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali disciplinati dalla Costituzione;

            sottolineato come il provvedimento costituisca uno degli snodi cruciali del programma di riforme messo a punto e perseguito con determinazione dal Governo, rappresentando un passaggio fondamentale per la modernizzazione delle istituzioni, del sistema politico e del Paese nel suo complesso;

            evidenziato come il rinnovamento di taluni aspetti del quadro costituzionale si ponga come condizione imprescindibile per consentire al Paese di superare la situazione di crisi attuale e di assumere il ruolo che gli appartiene nel quadro europeo e internazionale;

            rilevato, in tale generale contesto, come gli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze risultino sostanzialmente e comparativamente marginali,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato il disegno di legge costituzionale n. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abbinate, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione;

            valutato positivamente l'impianto del provvedimento, il quale persegue l'obiettivo della modernizzazione complessiva della nostra architettura istituzionale, la quale dopo quasi 70 anni dall'approvazione della Costituzione richiede un'attenta opera di aggiornamento per rendere l'Italia in grado di affrontare le sfide complesse dell'attuale fase storica;

            ritenuto importante in questa prospettiva il superamento del bicameralismo paritario, il quale oltre a rappresentare un unicum nel panorama del costituzionalismo contemporaneo, costituisce un decisivo fattore di inefficienza, lentezza e scarsa trasparenza del nostro sistema parlamentare;

            valutata, altresì, favorevolmente la riforma del procedimento legislativo che dovrebbe essere in grado di garantire l'adozione di decisioni legislative più efficaci e tempestive;

            considerata la necessità di una profonda manutenzione delle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione, che nei tredici anni di applicazione della riforma del 2001 hanno determinato fenomeni di incertezza e confusione nella ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni ed hanno conseguentemente prodotto un elevato contenzioso costituzionale;

            sottolineata la necessità di definire meccanismi legislativi che consentano, in relazione alla soppressione del riferimento costituzionale

alle Province, il trasferimento allo Stato dei beni inclusi nel demanio e nel patrimonio di queste ultime, con particolare riferimento ai beni storico-artistici;

            ritenuto che l'inclusione della istruzione e formazione professionale tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni non comporta conseguenze sull'ordinamento degli istituti professionali, i quali fanno parte del sistema statale di istruzione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere, tra le materie che con legge dello Stato possono essere attribuite ad alcune Regioni, l'istruzione, l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica, di cui alla lettera n) del primo comma del nuovo articolo 117, in considerazione del fatto che si tratta di settori dell'ordinamento di primario interesse nazionale, connessi ai diritti di cittadinanza e per i quali, quindi, appare opportuno garantire la massima omogeneità su tutto il territorio nazionale;

            b) con riferimento all'articolo 30, terzo capoverso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni della materia della promozione del diritto allo studio non esclude la possibilità per lo Stato di adottare disposizioni generali in materia, in considerazione del fatto che gli interventi pubblici in tale direzione sono essenzialmente finalizzati alla rimozione degli ostacoli e delle disparità che incontrano i ragazzi nell'esercizio di tale diritto, e che tali ostacoli sono anche legati alle differenze, di risorse e di capacità organizzative, che si registrano nelle diverse aree del Paese;

            c) con riferimento alla materia dei beni culturali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di tutela e valorizzazione e l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa in materia di promozione dei medesimi beni.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale n. 2613 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante «Revisione della parte seconda della Costituzione»;

            premesso che:

                il disegno di legge introduce importanti innovazioni con riguardo al riparto di competenze legislative e regolamentari tra Stato e regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione attraverso la soppressione della competenza concorrente e una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;

                le modifiche introdotte incidono in modo rilevante sulle materie di competenza della VIII Commissione;

            considerato che:

                in base al nuovo riparto di competenze, la materia ambientale rimane nell'ambito della competenza esclusiva statale, ma muta denominazione in quanto, in luogo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», si fa riferimento ad «ambiente ed ecosistema»;

                la competenza in materia ambientale andrebbe integrata con un riferimento esplicito allo «sviluppo sostenibile» alla luce dell'evoluzione e del dibattito, anche internazionale, che si è svolto negli ultimi anni in ordine alla necessità di coniugare la dimensione ambientale, economica e sociale dello sviluppo;

                la materia ambientale andrebbe altresì integrata con un riferimento esplicito alla «difesa del suolo», al fine di sottolineare l'esigenza di interventi incisivi ed efficaci di tutela in risposta alle peculiarità e alle criticità del territorio italiano;

                sarebbe opportuno fare più correttamente riferimento agli «ecosistemi» anziché all’«ecosistema», al fine di ricomprendere in tale materia gli ecosistemi naturali e quelli artificiali;

            rilevato che:

                il citato disegno di legge, all'articolo 30, nel modificare l'articolo 117 della Costituzione, attribuisce alla competenza regionale la disciplina, per quanto di interesse regionale, della promozione dei beni ambientali e paesaggistici;

                la reintroduzione, all'articolo 117, di un non meglio precisato «interesse regionale», in nome del quale le Regioni dovrebbero disciplinare la promozione dei beni ambientali e paesaggistici, rischia di vanificare l'obiettivo della riforma, vale a dire l'eliminazione del principio della legislazione concorrente con tutte le complessità, le complicazioni e le farraginosità che esso ha determinato nella sua concreta applicazione;

            nel nuovo testo dell'articolo 117 sono ascritte alla competenza esclusiva dello Stato le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e la materia delle infrastrutture strategiche, mentre sono ricondotte alla competenza delle regioni materie quali la pianificazione del territorio regionale e la mobilità al suo interno, nonché la dotazione infrastrutturale;

            tale previsione di una nuova articolazione di competenze tra Stato e regioni in materia di governo del territorio appare più

rispondente alle effettive competenze sul tema, che intreccia numerose competenze esclusive dello Stato quali ordinamento civile, ordinamento penale, determinazione dei livelli essenziali di prestazione concernenti i diritti civili e sociali, tutela dell'ambiente, attribuendo così alle regioni competenze specifiche sotto il profilo della legislazione di pianificazione per il raggiungimento delle finalità di promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, di tutela delle identità storico-culturali e delle qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani e di tutela del paesaggio;

            evidenziato che:

                il disegno di legge attribuisce espressamente alla potestà legislativa esclusiva statale la materia delle «infrastrutture strategiche», nel contempo includendo tra le materie di competenza regionale la «dotazione infrastrutturale»;

                sarebbe opportuno verificare se l'attribuzione alle regioni della potestà legislativa relativamente alla dotazione infrastrutturale possa determinare problemi interpretativi rispetto all'assegnazione alla competenza statale della materia delle infrastrutture strategiche;

            ritenuto che:

                le questioni attinenti alla governance territoriale, oggetto di riforma da parte del presente disegno di legge costituzionale, hanno incidenza sulla materia dell'ambiente, degli ecosistemi, dello sviluppo sostenibile e delle infrastrutture;

                di particolare rilievo, alla lettera p) del nuovo articolo 117, è la enucleazione della competenza statale in materia di «disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni», nonché la previsione, all'articolo 39, comma 4, che per gli enti locali di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale;

                è necessario pertanto coordinare le disposizioni di cui alla lettera p) del nuovo articolo 117 a quelle di cui all'articolo 39, comma 4, primo periodo, del disegno di legge, dal momento che l'ordinamento degli enti locali, da un lato, richiede norme generali comuni per tutto il territorio nazionale, dall'altro, deve lasciare spazio sia alle norme generali che all'autorganizzazione delle istituzioni interessate, tra le quali vanno ricompresi anche gli enti di area vasta;

                nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 39, comma 4, occorre altresì porre in atto una modifica per contemperare l'esigenza di profili ordinamentali comuni validi sul piano nazionale con l'autonomia che in materia va assicurata alle Regioni, ferma restando l'esigenza di disposizioni peculiari per gli enti operanti in territori interamente montani, come tra l'altro previsto nella legge n. 56 del 2014:

                esprime:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, lettera s), le parole: «ambiente ed ecosistema» siano sostituite con le seguenti: «ambiente, ecosistemi, difesa del suolo e sviluppo sostenibile»;

            2) all'articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, sia sostituita la lettera p) con la seguente: «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e città metropolitane, nonché norme generali sull'ordinamento degli enti locali, compresi quelli di area vasta, e sulle forme associative dei comuni, tenuto conto anche delle peculiarità delle aree montane»;

            3) all'articolo 39, comma 4, sia sostituito il primo periodo con il seguente: «Fatto salvo l'ordinamento generale degli enti di area vasta per le aree non metropolitane, definito con legge statale bicamerale, per gli enti in territori interamente montani e confinanti con Paesi stranieri, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale, assicurando forme e condizioni particolari di autonomia»,

        e con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare all'articolo 30, nell'ambito delle materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva della Regione, il riferimento alla promozione dei beni ambientali e paesaggistici, al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione tra le competenze statali e quelle regionali;

            b) all'articolo 30, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare le conseguenze dell'attribuzione alle regioni della competenza in materia di «dotazione infrastrutturale» in rapporto all'assegnazione alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «infrastrutture strategiche».


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale recante «Revisione della parte seconda della Costituzione» (C. 2613 Governo, approvato dal Senato, e abbinati);

            premesso che:

                con riferimento all'articolo 30, che sostituisce interamente il testo dell'articolo 117 della Costituzione, si ritiene condivisibile l'abrogazione delle disposizioni del vigente testo costituzionale con cui si individuano materie di legislazione concorrente e l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato delle materie «ordinamento della comunicazione» (lettera t) del secondo comma dell'articolo 117), «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza» e «porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale» (lettera z) del medesimo comma), proprio in considerazione della rilevanza nazionale degli interventi relativi alle suddette materie;

                un compiuto inquadramento costituzionale del tema del trasporto pubblico richiede, contestualmente alla previsione della competenza regionale per quanto attiene alla mobilità all'interno del territorio della regione (articolo 117, terzo comma), il riconoscimento dell'esigenza dell'intervento dello Stato per determinare e assicurare livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla mobilità, quale diritto che deve essere garantito su tutto il territorio nazionale attraverso un adeguato sistema di trasporto pubblico;

                sempre con riferimento al nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, si segnala che occorre prevedere, nell'ambito delle materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, anche le seguenti: «disposizioni generali e comuni sui trasporti e sulla navigazione, sulla circolazione stradale e sulla mobilità»; tale competenza si giustifica, da un lato, con l'esigenza di garantire una disciplina comune per quanto concerne l'ordinamento delle suddette materie e, dall'altro, con l'opportunità di mantenere in capo allo Stato gli indirizzi generali e il coordinamento delle politiche della mobilità, in ambito sia urbano sia extraurbano;

                nelle materie riportate alla competenza esclusiva dello Stato, quali le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, risulta comunque opportuno prevedere un adeguato coinvolgimento operativo delle regioni per i profili di interesse regionale, sulla base del principio di leale collaborazione,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera m), sostituire le parole «e per la tutela e sicurezza del lavoro» con le seguenti: «, per la tutela e sicurezza del lavoro e per garantire il diritto alla mobilità mediante il servizio di trasporto pubblico»;

            2) all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, dopo la lettera t), inserire la seguente:

        «t-bis) disposizioni generali e comuni sui trasporti e sulla navigazione, sulla circolazione stradale e sulla mobilità»;

        e con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare, nelle materie riportate alla competenza esclusiva dello Stato, come le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, modalità adeguate ad assicurare, sulla base del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento operativo delle regioni, in relazione ai profili di interesse regionale.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo base del disegno di legge costituzionale n. 2613, approvato dal Senato, recante «Revisione della parte seconda della Costituzione»;

            rilevata la portata dell'articolo 30 del disegno di legge, con il quale si viene a modificare l'articolo 117 della Costituzione;

            apprezzato l'inserimento nell'elenco di cui al secondo comma del citato articolo 117 della Costituzione, della lettera: «v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia», che determina un richiamo al centro, in favore dello Stato, di una nuova e meglio delineata competenza legislativa esclusiva. Si tratta di una materia (e di una funzione) che appare decisiva per le politiche di sviluppo e rilancio del tessuto produttivo nazionale;

            considerata necessaria l'assegnazione della programmazione strategica scientifica e tecnologica alla competenza esclusiva statale e della promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese alla competenza regionale;

            sottolineata la positività della novellata assegnazione all'esclusiva competenza statale della materia del commercio con l'estero;

            condivisa la complessiva revisione dell'impianto di riparto di competenze tra Stato e Regioni e la scelta di espungere dal sistema costituzionale le materie di competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni, foriere di un ingente conflittualità in sede di giurisdizione

costituzionale e di rilevanti effetti di incertezza, in particolare, sul settore dell'industria, del commercio e del turismo;

            rilevato che andrebbe incoraggiato, sempre e in ogni caso, un esercizio positivamente cooperativo delle competenze – quale comunque si richiede in un assetto istituzionale multilivello – puntando alla più compiuta valorizzazione del principio di leale collaborazione e del conseguente metodo dell'intesa interistituzionale, nonché ad un esercizio del principio di attrazione in sussidiarietà secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, che non possono non presiedere anche alla concreta attivazione della clausola di supremazia;

            considerato che tale modalità operativa andrebbe incoraggiata tanto più in tutte le aree ove permarranno linee di confine complesse tra competenza dello Stato e competenze delle Regioni, a partire dal «banco di prova» della relazione tra la trasversalità della tutela statale della concorrenza e le discipline regionali generate dal sistema delle materie innominate;

            valutata positivamente la finalità principale della riforma costituzionale che, attraverso il superamento del bicameralismo paritario, crea le condizioni per la razionalizzazione, semplificazione e, conseguentemente, per la velocizzazione della fase di produzione legislativa con la naturale e auspicata creazione delle condizioni per un'azione riformatrice più consona a garantire risposte più efficaci alle esigenze dell'economia e più generalmente del mondo del lavoro;

            raccomandando, la massima cura nell'assicurare la migliore rappresentatività del corpo elettorale e l'equilibrio tra gli organi costituzionali sia nelle funzioni proprie sia nella garanzia democratica che deriva dalla loro interazione;

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge costituzionale n. 2613, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, adottato come base per il seguito dell'esame dei progetti di legge costituzionale n. 14 e abbinati;

            osservato, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, che l'articolo 30 del provvedimento dispone una diversa ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le Regioni, ridisegnando l'assetto previsto dal vigente articolo 117 della Costituzione, in particolare attraverso la soppressione della legislazione concorrente;

            rilevato come, in questo contesto, si preveda il trasferimento della materia della previdenza complementare e integrativa dalla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            considerato che tale attrazione nell'ambito delle materie di esclusiva competenza statale trova giustificazione nell'esigenza di garantire una disciplina unitaria e omogenea a livello nazionale in materia pensionistica, riconducendo alla materia della previdenza sociale, già attribuita alla legislazione esclusiva statale, anche la previdenza integrativa e complementare;

            osservato che la nuova formulazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, prevista dall'articolo 30 del provvedimento, attribuisce alla legislazione esclusiva statale la competenza in materia di disposizioni generali e comuni per la tutela e sicurezza del lavoro;

            rilevato come tale ultima disposizione, pur superando l'attribuzione alla legislazione concorrente della materia «tutela e sicurezza del lavoro», prevista dal vigente terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in sostanza consente l'intervento della legislazione regionale di carattere residuale nella materia della tutela e sicurezza del lavoro, negli ambiti non riconducibili alla definizione di disposizioni generali e comuni o ad altre materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato;

            ritenuto che il ricorso, nel nuovo testo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla locuzione «disposizioni generali e comuni» determini, rispetto al vigente terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alla legislazione dello Stato la determinazione dei princìpi fondamentali della materia, un ampliamento della competenza legislativa statale, consentendo in particolare l'adozione di disposizioni di carattere puntuale, suscettibili di esaurire in se stesse la propria operatività;

            segnalata l'opportunità di individuare formule normative che escludano i margini di incertezza interpretativa e il conseguente contenzioso costituzionale che si sono determinati in sede di applicazione del terzo comma dell'articolo 117 del vigente testo costituzionale, verificando altresì se la formulazione del nuovo testo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, renda possibile l'ampliamento della sfera di intervento statale in materia di servizi per il lavoro necessario al fine di rafforzare la cornice unitaria degli interventi messi in campo a livello territoriale, in linea con quanto più volte rappresentato, da ultimo, nel corso dell'indagine

conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati;

            evidenziato che, in ogni caso, si può configurare la possibilità di un intervento legislativo dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, ai sensi di quanto disposto dal nuovo testo dell'articolo 117, quarto comma, e dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, qualora ciò si renda necessario ai fini della tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, alla quale si deve ricondurre la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

            rilevato che il nuovo testo dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione individua una nuova materia rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato, al quale è attribuita la competenza ad adottare norme sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

            ritenuto che tale disposizione, in linea con la consolidata giurisprudenza costituzionale riferita al vigente articolo 117 della Costituzione, affermi espressamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

            ravvisata l'opportunità di verificare se, alla luce di tale configurazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, alla legislazione regionale permangano affidati gli aspetti pubblicistici e organizzativi del rapporto di pubblico impiego presso le Regioni, con particolare riferimento al momento della costituzione del rapporto e alla disciplina dei concorsi, ovvero siano configurabili ulteriori ambiti rimessi alla competenza regionale;

            condivisi gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in materia di semplificazione dell'assetto istituzionale a livello territoriale, mediante la soppressione dei riferimenti alle province presenti nel testo della Costituzione e l'attribuzione allo Stato, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del disegno di legge, della competenza legislativa relativa ai profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta, la cui ulteriore disciplina è rimessa alla legislazione regionale;

            osservato che il processo di riforma delle province e di riordino delle loro competenze, già avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, si riverbera necessariamente sulle dotazioni organiche di tali enti territoriali, che devono adeguarsi alle nuove funzioni attribuite alle amministrazioni provinciali;

            rilevata l'esigenza che nei processi di riordino delle amministrazioni provinciali siano assicurate adeguate garanzie per i lavoratori attualmente in servizio, anche nell'ambito di procedure di riallocazione del personale nelle pubbliche amministrazioni centrali, regionali o comunali,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            con riferimento all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera g), valuti la Commissione se la previsione dell'attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di norme sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale definisca in modo sufficientemente esaustivo la competenza legislativa statale in ordine all'adozione di disposizioni volte a disciplinare unitariamente a livello nazionale i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, salvi gli eventuali profili, riferiti in particolare agli aspetti pubblicistici e organizzativi del rapporto di pubblico impiego presso le Regioni, rientranti nella competenza legislativa regionale;

            con riferimento all'articolo 30, comma 1, capoverso articolo 117, secondo comma, lettera m):

                a) valuti la Commissione se la formulazione della disposizione, che attribuisce alla legislazione statale la competenza esclusiva in materia di disposizioni generali e comuni per la tutela e sicurezza del lavoro, sia tale da restringere in modo consistente i margini di incertezza interpretativa e il conseguente contenzioso costituzionale riscontrati in sede di applicazione del vigente articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

                b) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le Regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale n. 2613 Governo, approvato dal Senato, e abbinate, recante «Revisione della parte seconda della Costituzione»;

            considerato che le modifiche proposte al Titolo V della Costituzione dal disegno di legge in esame sembrano ridurre l'ambito spettante alla potestà legislativa regionale rispetto alle norme costituzionali

ancora in vigore, operando una riforma ad orientamento «centripeto», che per quanto concerne la materia sanitaria tenderebbe a superare le difformità esistenti fra i sistemi sanitari regionali;

            espresse perplessità sulla circostanza che la nuova formulazione dell'articolo 117 sia in grado di operare una definitiva chiarezza sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, in particolare per quanto riguarda la locuzione «disposizioni generali e comuni» per qualificare la competenza esclusiva statale in alcune materie tra cui la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro;

            rilevato che la prima parte dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), si riferisce a tutti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e non solo a quelli sanitari;

            rilevato altresì che, nell'articolo 117, risulta attribuita alle regioni in via esclusiva la potestà legislativa in materia di politiche sociali, materia che invece è da considerarsi complementare rispetto a quella della tutela della salute al fine di garantire indirizzi nazionali uniformi in temi di integrazione socio-sanitaria;

            ritenuto altresì che la nuova configurazione dei poteri e delle funzioni del Parlamento e in particolare la nuova composizione del Senato impattino sulla Conferenza Stato-regioni, il cui ruolo andrà necessariamente ridefinito, al fine di evitare sovrapposizioni istituzionali in particolare nel settore sanitario;

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 117, secondo comma, lettera m), valuti la Commissione di merito l'opportunità di separare i due periodi, inserendo il secondo periodo relativo alle disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e la sicurezza del lavoro in una distinta lettera da inserire dopo la lettera m);

            b) all'articolo 117, secondo comma, lettera m), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che allo Stato spetti anche la potestà legislativa esclusiva in materia di disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;

            c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la clausola di supremazia di cui all'articolo 117, quarto comma, consenta in maniera esplicita allo Stato di intervenire anche quando lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in caso di inerzia dello Stato nella adozione delle disposizioni generali

e comuni in materia di tutela della salute, che le regioni possano legiferare in tale materia in attesa della legge statale, al fine di evitare lacune normative.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale n. 2613 d'iniziativa del Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL, e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», adottato come testo base;

            preso atto che le parti di specifico interesse della XIII Commissione hanno attinenza alla riforma del titolo V, che, attraverso la riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione, delinea un nuovo riparto di competenza legislativa e regolamentare tra lo Stato e le regioni. Il catalogo delle materie è, infatti, ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale;

            considerato, al riguardo, che di particolare interesse è il passaggio dal testo vigente della Costituzione, che prevede «l'alimentazione» come materia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni», a quello proposto con il provvedimento in esame, dove si attribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato «le disposizioni generali e comuni sulla sicurezza alimentare» (articolo 117, primo comma, lettera m));

            considerato che la XIII Commissione Agricoltura ha avuto modo in numerose occasioni di approfondire alcune questioni legate alla sovrapposizione delle competenze statali e regionali in materia di alimentazione e tutela del consumatore. Il riferimento è, in particolare, al sistema nazionale dei controlli ufficiali che è composto da diversi organi di controllo che assicurano, in ogni fase del ciclo di produzione e consumo, qualità, genuinità, salubrità e igiene degli alimenti per proteggere la salute e gli interessi dei consumatori;

            ritenuto, quindi, positivo che il provvedimento in esame ponga nuovamente all'attenzione l'esigenza di garantire unitarietà e coordinamento nelle politiche legate alla sicurezza alimentare, materia che coinvolge il rapporto tra il cittadino, il cibo e l'intera filiera

alimentare, configurandosi tra le questioni che, anche dal punto di vista del commercio internazionale, richiedono il mantenimento di un elevato livello di attenzione;

            considerato che la limitazione della competenza statale alle sole «disposizioni generali e comuni» in materia di sicurezza alimentare rischia di determinare una certa ambiguità interpretativa essendo poco definibile l'ambito di applicazione con il rischio di contenzioso di fronte alla Corte costituzionale;

            ritenuto, conseguentemente, opportuno che il testo di riforma dell'articolo 117 faccia riferimento, alla lettera m), alla «sicurezza alimentare» senza alcuna premessa in ordine al carattere generale e comune delle disposizioni;

            ritenuto, altresì, particolarmente rilevante che venga rafforzato il ruolo dello Stato nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni comunitarie sulla politica agricola comune, dando, così, la possibilità di prefigurare scelte e politiche aventi una visione complessiva dell'agricoltura italiana;

            considerato, quindi, necessario che nella modifica dell'articolo 117 della Costituzione venga introdotta, alla lettera m), una competenza statale in riferimento alle disposizioni generali e comuni relative all'attuazione delle norme dell'Unione europea di politica agroalimentare e della pesca,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire all'articolo 30, capoverso Articolo 117, primo comma, la seconda parte della lettera m), con la seguente: «; sicurezza alimentare; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e per la tutela e sicurezza del lavoro;»;

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 30, capoverso articolo 117, primo comma, lettera m), dopo le parole: «sicurezza del lavoro» le seguenti: «e sull'attuazione delle norme dell'Unione europea di politica agroalimentare e della pesca».


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo n. 2613, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del

bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»;

            preso atto che il progetto di riforma costituzionale sancisce la fine del bicameralismo paritario, delineando un diverso assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato;

            osservato che il Parlamento continuerà ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti;

            tenuto conto dei profili di maggiore interesse del progetto di riforma costituzionale per quanto riguarda gli ambiti di competenza della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), e, in particolare, delle modificazioni che incidono significativamente sul rapporto esistente tra Parlamento e Unione europea, e sui rispettivi ordinamenti;

            ricordate al riguardo le disposizioni modificative dell'articolo 70 della Costituzione che incidono sulla partecipazione al procedimento legislativo e che investono direttamente gli aspetti procedurali connessi alla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa europea;

            esaminate inoltre le disposizioni di revisione del titolo V della parte II della Costituzione che – in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni – riscrivono ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, prevedendo una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale e la soppressione della competenza concorrente, inclusa la competenza concorrente delle regioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea;

            osservato inoltre che il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché i Protocolli 1 e 2 ad essi allegati conferiscono espressamente alcune prerogative di intervento diretto dei Parlamenti nazionali nei processi decisionali dell'Unione;

            richiamato, in proposito, l'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea (TUE), in base al quale «i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione» attraverso l'esercizio di poteri di informazione, di valutazione nonché mediante la partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati e alla cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo;

            evidenziato che le predette prerogative – di cui sono titolari i «Parlamenti nazionali o ciascuna Camera di uno di questi Parlamenti» – spettano alla Camera così come al Senato per forza diretta dei Trattati e che le disposizioni necessarie per garantire un effettivo esercizio delle medesime prerogative sono contenute nella legge n. 234 del 2012 e nei regolamenti e prassi di ciascuna Camera;

            preso atto, in particolare, del nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione, che attribuisce espressamente al Senato l'esercizio di funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, nonché inserisce, tra le specifiche funzioni attribuite al Senato, la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e la valutazione del relativo impatto;

            rilevato che tale disposizione presenta forti elementi di ambiguità che potrebbero configurarne l'incoerenza con il nuovo assetto costituzionale e con l'esigenza di un'efficace partecipazione del Parlamento alla formazione della normativa e delle politiche europee;

            osservato infatti che l'attribuzione espressa al solo Senato delle «funzioni di raccordo» tra l'Unione europea, lo Stato e gli enti territoriali e del potere di partecipare alla formazione e attuazione di normativa e politiche europee potrebbe indurre a considerare, di fatto se non di diritto, che l'intervento del Parlamento in materia europea sia affidato prevalentemente al Senato;

            sottolineato come tale lettura risulterebbe incompatibile con il nuovo assetto prospettato dal disegno di legge, per effetto dell'attribuzione alla sola Camera dei deputati della titolarità del rapporto di fiducia con il Governo, e la configurazione del Senato quale Camera che «rappresenta le istituzioni territoriali». Tale assetto implicherebbe infatti l'espresso riconoscimento della funzione di indirizzo e controllo sull'azione del Governo, anche nella fase di formazione della normativa e delle politiche dell'UE, alla Camera e, nei settori di competenza delle regioni e degli enti territoriali, al Senato;

            considerato che sarebbe altresì di dubbia compatibilità con il nuovo assetto costituzionale l'attribuzione in via primaria ad una Camera, non eletta direttamente e rappresentativa delle istituzioni territoriali, della competenza a stabilire la posizione dell'intera nazione nei negoziati europei;

            considerato che nelle Costituzioni di numerosi Stati membri dell'Unione europea, tra cui Francia e Germania, sono contenute disposizioni specifiche ed articolate che regolano l'intervento delle Camere, in coerenza con il rispettivo ruolo costituzionale, nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE;

            rilevata pertanto la necessità di:

            modificare il nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione al fine di separare l'enunciazione delle funzioni di carattere generale di ciascuna Camera da quella delle funzioni specificamente attinenti all'intervento nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, che potrebbero essere inserite in un apposito comma dell'articolo 55 o in nuovo e distinto articolo;

            stabilire che la Camera e il Senato partecipano entrambi, in coerenza con le rispettive funzioni e ruolo costituzionali, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;

            prevedere che la Camera esercita la funzione di raccordo tra l'Unione europea e lo Stato mentre il Senato esercita la medesima funzione di raccordo tra gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea;

            ritenuto altresì necessario inserire nel dettato costituzionale il principio attualmente enunciato dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, in base al quale il Governo deve rappresentare nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea una posizione coerente con gli indirizzi definiti dalla Camera dei deputati e, nelle materie di competenza regionale, dal Senato, ferma restando la possibilità del Governo di discostarsi da tali indirizzi dando adeguata motivazione alla Camera che li ha formulati;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            provveda la Commissione di merito a:

                modificare l'articolo 1, primo comma, capoverso Art. 55, quinto comma, nel modo seguente:

                    a) nel secondo periodo, sopprimere le parole: «ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica»;

                sopprimere il terzo periodo;

                    conseguentemente, al medesimo articolo 1, primo comma, dopo il capoverso Art. 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

        La Camera dei deputati esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e l'Unione europea. Il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea.

        La Camera dei deputati e il Senato partecipano, in coerenza con il ruolo e le funzioni attribuite a ciascuna di esse dall'articolo 55, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea.

        Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalla Camera dei deputati e, per le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, dal Senato. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro competente riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari, fornendo le adeguate motivazioni della posizione assunta».


COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera come testo base,

            rilevato che:

                l'articolo 30 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;

                oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;

            rilevato che:

                la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;

                peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;

                tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti

civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);

        rilevato che:

            il medesimo articolo 30 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione, al quarto comma, una «clausola di salvaguardia», per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale;

            è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;

            appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

        rilevato che:

            la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;

            in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;

            al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare il ruolo di raccordo

del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle istituzioni territoriali possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;

        rilevato che:

            il disegno di legge del Governo – attraverso la modifica dell'articolo 55 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;

        rilevato che:

            al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;

        rilevato che:

            l'articolo 29 del disegno di legge in esame – nel confermare l'impianto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie ivi indicate, possano essere attribuite ad altre regioni, oltre quelle a statuto speciale, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse regioni, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119 – introduce la condizione che la regione interessata sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; inoltre, nel confermare che la legge dello Stato che attribuisce le ulteriori forme e condizioni di autonomia deve essere approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata, elimina la previsione attualmente vigente che tale legge debba essere approvata con il quorum della maggioranza assoluta dei componenti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

            b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità

nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;

            c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);

            d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;

            e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;

            f) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel

caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;

            g) all'articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di chiarire cosa accada nell'eventualità in cui venga meno la condizione dell'equilibrio del bilancio regionale ivi prevista per l'attribuzione a singole regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ed in particolare di chiarire se lo Stato possa revocare (con legge) l'attribuzione delle predette forme e condizioni di autonomia anche senza l'intesa con la regione interessata;

            h) al medesimo articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di prevedere che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono essere attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con norme di attuazione, previa intesa, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione stessa, purché le suddette regioni a statuto speciale e province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

            i) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le Regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza;

            l) al fine di evitare che sul territorio nazionale si creino realtà troppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, sia dal punto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni, sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi, appare opportuno, all'articolo 117, secondo comma, lettera m), prevedere che rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei «princìpi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta»;

            m) all'articolo 32, capoverso articolo 119, terzo comma, si specifichi che le risorse del fondo perequativo sono attribuite sulla base dei costi standard;

            n) all'articolo 32, capoverso articolo 119, sesto comma, appare opportuno sopprimere il seguente inciso (già previsto dall'attuale formulazione del medesimo comma): «e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio», atteso che lo stesso inciso, prevedendo che la regione e i singoli enti locali della stessa possano accedere all'indebitamento solo alla condizione predetta, non consente di valorizzare la condotta virtuosa sotto il profilo del bilancio dei singoli enti territoriali;

            o) si valuti infine l'opportunità di intervenire anche sugli articoli 131 e 132 della Costituzione, avviando un processo di revisione del

numero e dei confini geografici delle regioni tale da assicurare l'aggregazione di queste ultime e la loro riduzione, in modo da ricondurre l'assetto regionale italiano, sotto questo profilo, agli standard degli altri Paesi regionali o federali dell'Unione europea.



TESTO
del disegno di legge costituzionale n. 2613 approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica
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TESTO
della Commissione
Capo I
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 1.
(Funzioni delle Camere).
Art. 1.
(Funzioni delle Camere).

      1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.       «Art. 55. – Identico.
      Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.       Identico.
      Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.       Identico.
      La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.       Identico.
      Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.       Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell’attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.
      Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».       Identico».
Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.       «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da cento senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali.
      I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.       Identico.
      Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.       Identico.
      La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.       Identico.
      La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.       Identico.
      Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».       Identico».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).
Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).

      1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati).
Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.  
      La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).
Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).

      1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      Identico.

      «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).

      1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:           a) identico:
      «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari»;       «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni »;
          b) il quarto comma è sostituito dal seguente:           b) identica;
      «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;  
          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:           c) identica.
      «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».
Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica).
Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 66 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          a) le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;  
          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
      «Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente».       «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore ».
Art. 8.
(Vincolo di mandato).
Art. 8.
(Vincolo di mandato).

      1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».
Art. 9.
(Indennità parlamentare).
Art. 9.
(Indennità parlamentare).

      1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

      Identico.

Art. 10.
(Procedimento legislativo).
Art. 10.
(Procedimento legislativo).

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.       «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, per le leggi sull'ordinamento, sulla legislazione elettorale, sugli organi di governo e sull'individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e che recano le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, per la legge di cui all'articolo 57, sesto comma, per le leggi di cui all'articolo 80, secondo periodo, e per le leggi di cui all'articolo 116, terzo comma.
      Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.       Identico.
      Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.       Identico.
      Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.       Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera u), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.       I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
        Il procedimento per l'esame dei disegni di legge, da applicare sino alla pronuncia definitiva, è predeterminato dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, sulla base dei criteri indicati dai rispettivi regolamenti.
      Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».       Identico».
Art. 11.
(Iniziativa legislativa).
Art. 11.
(Iniziativa legislativa).

      1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:  
      «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;  
          b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;  
          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
      «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».
Art. 12.
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).
Art. 12.
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).

      1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.       «Art. 72. – Identico.
      Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.       Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
      I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.       Identico.
      Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.       Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
      La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.       Identico.
      Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.       Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
      Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà».       Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge ».
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).

      1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

      Identico.

      «Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.  
      Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».  

      2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

 
      «La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».
Art. 14.
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione).
Art. 14.
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione).

      1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      1. Identico:

      «Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni.       «Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
      Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.       Identico.
      Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata».       Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
Art. 15.
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione).
Art. 15.
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione).

      1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.  
      Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.  
      Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.  
      La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.  
      La legge determina le modalità di attuazione del referendum».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza).
Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza).

      1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;           a) identica;
          b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;           b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
          c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;           c) al terzo comma:

              1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;

              2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;

          d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:           d) identico:
      «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.       «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
      I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.       Identico.
      L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.       L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
      Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».       Identico.»
Art. 17.
(Deliberazione dello stato di guerra).
Art. 17.
(Deliberazione dello stato di guerra).

      1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 78. – La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».
Art. 18.
(Leggi di amnistia e indulto).
Art. 18.
(Leggi di amnistia e indulto).

      1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

      Identico.

Art. 19.
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).
Art. 19.
(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).

      1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

      Identico.

Art. 20.
(Inchieste parlamentari).
Art. 20.
(Inchieste parlamentari).

      1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.  
      A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
Capo II
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica).
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica).

      1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) il secondo comma è abrogato;           a) identica;
          b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».           b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal nono scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti ».
Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).
Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).

      1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;  
          b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».
Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).
Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).

      1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;  
          b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati).
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati).

      1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
Capo III
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25.
(Fiducia al Governo).
Art. 25.
(Fiducia al Governo).

      1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;  
          b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;  
          c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;  
          d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;  
          e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».
Art. 26.
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione).
Art. 26.
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione).

      1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

      Identico.

 
Art. 27.
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione).
 

      1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».
Art. 27.
(Soppressione del CNEL).
Art. 28.
(Soppressione del CNEL).

      1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

      Identico.

Capo IV
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 28.
(Abolizione delle Province).
Art. 29.
(Abolizione delle Province).

      1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;  
          b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
Art. 29.
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).
Art. 30.
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).

      1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».
Art. 30.
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).
Art. 31.
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).

      1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico:

      «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.       «Art. 117. – Identico.
      Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:       Identico:
          a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;           a) identica;
          b) immigrazione;           b) identica;
          c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;           c) identica;
          d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;           d) identica;
          e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;           e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
          f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;           f) identica;
          g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;           g) identica;
          h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;           h) identica;
          i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;           i) identica;
          l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;           l) identica;
          m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;           m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; sicurezza alimentare;
          n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;           n) identica;
          o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;           o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro;
          p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;           p) identica;
          q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;           q) identica;
          r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;           r) identica;
          s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;           s) identica;
          t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;           t) identica;
          u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;           u) identica;
          v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;           v) identica;
          z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.           z) identica.

      Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

      Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

      Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.       Identico.
      Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.       Identico.
      La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.       Identico.
      Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.       Identico.
      La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.       Identico.
      Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».       Identico».
Art. 31.
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).
Art. 32.
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).

      1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      Identico.

          a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;  
          b) dopo il primo comma è inserito il seguente:  
      «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;  
          c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;  
          d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;  
          e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.
Art. 32.
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione).
Art. 33.
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione).

      1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.  
      I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.  
      La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.  
      Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza.  
      Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
      I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».
Art. 33.
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione).
Art. 34.
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione).

      1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».

      Identico.

Art. 34.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali).
Art. 35.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali).

      1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».

      Identico.

Art. 35.
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali).
Art. 36.
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali).

      1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

      Identico.

Capo V
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 36.
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale).
Art. 37.
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale).

      1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:  
      «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;  
          b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
Capo VI
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).

      1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

      1. Identico.

      2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.       2. Identico.
      3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:       3. Identico.
      «Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.  
      Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».  

      4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

      4. Identico.

      5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».       5. Identico.
      6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       6. Identico.
          a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;  
          b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;  
          c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
      7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:       7. Identico.
          a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;  
          b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;  
          c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».  

      8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

      8. Identico.

      9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.       9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».
      10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».       10. Identico.
      11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».       11. Identico.
      12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».       12. Identico.
      13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.       13. Identico.
        14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
            «2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
 

      15. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, le parole: «al Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Art. 38.
(Disposizioni transitorie).
Art. 39.
(Disposizioni transitorie).

      1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

      1. Identico.

      2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.       2. Identico.
      3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.       3. Identico.
      4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.       4. Identico.
      5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.       5. Identico.
      6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.       6. Identico.
      7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.       7. Identico.
      8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.       8. Identico.
        9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
      9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.       Soppresso
      10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.       10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
      11. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.       11. Identico.
      12. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.       12. Identico.
Art. 39.
(Disposizioni finali).
Art. 40.
(Disposizioni finali).

      1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

      Identico.

      2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
      3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.  
      4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
      5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.  
      6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Art. 40.
(Entrata in vigore).
Art. 41.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

      1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3 e 7, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.