• C. 2772 EPUB Proposta di legge presentata l'11 dicembre 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2772 Proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2772


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAUSI, SOTTANELLI
Proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita
Presentata l'11 dicembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, all'articolo 1, comma 1, stabilisce in dodici mesi il termine finale per l'esercizio della delega. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi è fissato entro i diciotto mesi successivi all'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo.
      In tale contesto, la normativa di delega stabilisce, al comma 5, che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali devono esprimersi entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, quando ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
      Il comma 7 dell'articolo 1 contempla un meccanismo di «doppio parere» nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, stabilendo che l'esecutivo trasmetta nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni.
      Il richiamato comma 8 delega altresì il Governo ad adottare, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, eventuali decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi, nonché delle modalità previsti dalla legge delega.
      Il comma 10 delega ulteriormente il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla delega e secondo la procedura prevista dallo stesso articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della legge delega e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.
      Al momento della presentazione della proposta di legge, le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso il proprio parere definitivo sullo schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (atti n. 100 e n. 100-bis), sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (atti n. 99 e n. 100-bis) e sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (atti n. 106 e n. 106-bis).
      Nei prossimi mesi saranno predisposti dal Governo e trasmessi alle Camere ulteriori schemi di decreto legislativo, che dovranno a loro volta essere esaminati dalle competenti Commissioni parlamentari.
      La complessità delle materie da trattare, la necessità di realizzare il più ampio consenso parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, che incidono profondamente su diversi aspetti cruciali dell'ordinamento tributario e dei rapporti fra contribuenti e fisco, nonché l'esigenza di realizzare, anche in questo campo, un intervento riformatore adeguato alle esigenze del Paese e al nuovo contesto socio-economico, consigliano di ampliare il termine per l'esercizio della delega, ora fissato in dodici mesi, con l'obiettivo di realizzare un sistema fiscale «più equo, trasparente e orientato alla crescita», in linea con le indicazioni programmatiche del Governo in questo campo, più volte ribadite dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri. In tale contesto la proposta di legge opera un intervento legislativo sull'articolo 1 della legge n. 23 del 2014, ampliando da dodici a venti mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega, senza invece intervenire sul termine per l'esercizio della delega all'adozione di disposizioni integrative e correttive, né sui termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari.
      In parallelo, con l'introduzione nel citato articolo 1 di un nuovo comma 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega. Conseguentemente, per motivi di coordinamento testuale si sopprime il terzo periodo del comma 5 dello stesso articolo 1, il quale prevede un limitato meccanismo di slittamento del termine di delega solo nel caso in cui le Commissioni competenti chiedano una proroga di venti giorni del termine per l'espressione del loro parere.
      Le limitate modifiche all'articolo 1 della legge n. 23 del 2014 recate dalla proposta di legge hanno dunque, in conclusione, una duplice finalità: da un lato, dare al Governo più tempo per predisporre gli schemi di decreto legislativo e, dall'altro, evitare difficoltà e sovrapposizioni nell'esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, che interverranno su tematiche molto complesse, consentendo invece un esame approfondito dei testi e valorizzando l'attività parlamentare su tale importantissimo intervento di riforma.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti mesi»;

          b) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

          c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
      «7-bis. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 8 ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».