• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00475 FATTORI, SIMEONI, FUCKSIA, MONTEVECCHI, BENCINI, BOCCHINO, ROMANI Maurizio, BATTISTA, PEPE, SCIBONA, CASTALDI, CAPPELLETTI, GAETTI, DE PIETRO, BLUNDO, SERRA, ORELLANA, GIARRUSSO, MANGILI,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00475 presentata da ELENA FATTORI
martedì 2 luglio 2013, seduta n.055

FATTORI, SIMEONI, FUCKSIA, MONTEVECCHI, BENCINI, BOCCHINO, ROMANI Maurizio, BATTISTA, PEPE, SCIBONA, CASTALDI, CAPPELLETTI, GAETTI, DE PIETRO, BLUNDO, SERRA, ORELLANA, GIARRUSSO, MANGILI, VACCIANO, ENDRIZZI, NUGNES - Al Ministro della salute - Premesso che:

a partire dal 1° gennaio 2013 vige uno stato di emergenza in relazione alla non potabilità dell'acqua destinata al consumo umano, in conseguenza della concentrazione di arsenico superiore ai 10 microgrammi per litro, limite imposto dal decreto legislativo n. 31 del 2001;

sarebbero gli abitanti di 64 comuni del Lazio ad essere esposti in maniera costante e continuata, a partire dalla metà degli anni '80, ai nocivi effetti sulla salute umana derivanti dall'assunzione di acqua contenente arsenico, ampiamente documentati dalla letteratura scientifica internazionale e da studi epidemiologici condotti dall'ISS (Istituto superiore di sanità);

i risultati pubblicati dall'ISS nel dicembre 2012 sull'esposizione alimentare ad arsenico inorganico dimostrano che essa è risultata elevata in larga parte del campione analizzato nel Lazio e che tale concentrazione dovrà essere ridotta;

uno studio del Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario della Regione Lazio, pubblicato ad aprile 2012, ha registrato tra il 2005 e 2011, nei comuni dove la concentrazione di arsenico è superiore a 20 microgrammi, un aumento della mortalità per tutti i tipi di tumore (in particolare polmone e vescica), ipertensione, ischemia cardiaca e diabete nella provincia di Viterbo e del 12 per cento per i tumori in quella di Latina;

il limite massimo di concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano è di 10 microgrammi per litro, limite considerato provvisorio dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) a causa della difficoltà di rilevazione e di rimozione dell'arsenico, e la stessa OMS ne raccomanda la riduzione pressoché totale;

nel marzo 2011 la Commissione europea ha concesso alla Regione Lazio la deroga sul contenuto di arsenico nell'acqua da erogare: il limite è stato innalzato dai 10 microgrammi per litro previsti dalla direttiva 98/83/CE, a 20 microgrammi per litro. La CE indica la data del 31 dicembre 2013 come termine improrogabile per riportare i valori di arsenico contenuti nell'acqua nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria;

tramite il programma degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3921 del 2011, sottoscritto dal presidente pro tempore della Regione Lazio, è stato nominato un commissario delegato al fine di "fronteggiare l'emergenza determinatasi che dovrà provvedere all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere la situazione di pericolo";

il ricorso a impianti di dearsenificazione è da considerarsi assolutamente di carattere temporaneo per via del residuo fisso di difficile, se non impossibile, smaltimento con conseguente rischio di reimmissione nelle falde;

in molti comuni del Lazio sono in corso i bandi di gara per la realizzazione degli impianti ed in altri la realizzazione è entrata nella fase esecutiva;

l'art. 10 del decreto legislativo n. 31 del 2001 sancisce l'obbligo di informativa ai cittadini in ordine ai provvedimenti adottati da parte di sindaci, gestori, Azienda sanitaria locale ed autorità d'ambito, l'art. 12 prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione nel caso di inerzia delle autorità locali nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana;

a parere degli interroganti l'applicazione delle disposizioni non sarebbe rispettata in quanto attuata parzialmente o in modo insufficiente, anche in considerazione del fatto che le ASL sarebbero in ritardo nell'effettuazione delle analisi dei pozzi e le analisi effettuate sarebbero riferite ad un numero esiguo di pozzi e/o fontanelle pubbliche;

l'art. 12 prevede l'obbligo da parte della Regione di rendere possibile un approvvigionamento idrico d'emergenza per fornire acqua in quantità e per il periodo necessario a far fronte alle contingenze ed esigenze locali;

risulta agli interroganti che sarebbe avvenuto un incontro, nel mese di maggio 2013, tra il Ministro in indirizzo, il Presidente della Regione Lazio e le autorità locali competenti al fine di attivare le misure urgenti per far fronte ai disagi della popolazione interessata dall'emergenza arsenico, ma non ne sarebbe stato reso noto l'esito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato di attuazione del programma degli interventi nei 64 comuni laziali esposti ai rischi e quale sia l'entità dei fondi finora stanziati ed utilizzati e gli impianti attualmente in uso;

se risulti che siano state applicate, negli impianti finanziati, le migliore tecnologie disponibili per la rimozione efficace dell'arsenico inorganico al fine di ridurre l'impatto ambientale e limitare i residui prodotti dalla lavorazione in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque, e se gli impianti di dearsenificazione finanziati siano stati implementati in via effettivamente temporanea con relativo piano di investimento per la loro dismissione graduale e se gli stessi siano dotati di una garanzia d'uso almeno ventennale;

di conseguenza, se siano state prese in considerazione soluzioni alternative alla costruzione degli impianti in funzione dell'idrogeologia del territorio, del risparmio delle risorse pubbliche e della durata di funzionamento degli impianti;

se sia a conoscenza della previsione di un piano di monitoraggio degli impianti in corso di realizzazione o realizzati, con particolare attenzione alla qualità dell'acqua erogata, alla concentrazione di arsenico, ai rischi microbiologici, alla presenza di inquinanti derivati dal processo di trattamento, alla rigenerazione dei materiali usati, alla manutenzione degli impianti ed allo smaltimento degli eventuali residui derivati dal processo di trattamento, e di quale sia lo stato di attuazione degli interventi necessari ad affrontare la fase di rischio sanitario, ai sensi del art. 12 del decreto legislativo n. 31 del 2001, attraverso un approvvigionamento idrico alternativo per la popolazione di tutti i comuni in cui le acque presentino concentrazione d'arsenico superiore a 10 microgrammi per litro, con particolare attenzione per scuole, ospedali e carceri;

se non intenda adoperarsi presso le amministrazioni competenti affinché siano promosse azioni di responsabilità nei confronti di coloro che non ottemperano alle direttive previste dalla legge in merito agli obblighi di informazione completa e soddisfacente ai cittadini, qualora non siano state già intraprese azioni adeguate per informare circa i provvedimenti adottati sulle limitazioni d'uso dell'acqua, sul rischio sanitario e sullo stato di realizzazione degli interventi per il ripristino della potabilità dell'acqua stessa.

(4-00475)