• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00565 premesso che: nell'anno 2013 i terreni agricoli sono stati esentati dall'IMU sulla base del decreto-legge n. 102 del 2013, per la prima rata, e del decreto-legge n. 133 del 2013 per la...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00565presentato daTERROSI Alessandratesto diMartedì 13 gennaio 2015, seduta n. 361

Le Commissioni VI e XIII,
premesso che:
nell'anno 2013 i terreni agricoli sono stati esentati dall'IMU sulla base del decreto-legge n. 102 del 2013, per la prima rata, e del decreto-legge n. 133 del 2013 per la seconda rata, che ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU solo gli imprenditori agricoli professionali (IAP) e i coltivatori diretti; per tali soggetti è stato previsto il pagamento della cosiddetta «mini IMU», entro gennaio 2014, nei comuni che hanno innalzato le aliquote rispetto alle misure di base previste dalla legge;
ai sensi delle disposizioni citate risultavano, in sostanza, esenti da imposta – anche per l'anno 2014 – tutti i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 euro, nelle condizioni previste dalla legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali);
il decreto-legge n. 66 del 2014, con l'articolo 22, commi 2 e 2-bis, ha disposto una limitazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina prevista dalla lettera h), comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992; il medesimo decreto ha rinviato ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze l'individuazione dei comuni nei quali a decorrere dal periodo di imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell'apposito elenco ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola; tali disposizioni dovrebbero generare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014 a fronte di corrispondente riduzione delle quote assegnate del Fondo di solidarietà comunale;
il decreto ministeriale 28 novembre 2014 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014 stabilisce che sono esenti i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)»; il medesimo decreto prevede inoltre l'esenzione per i terreni agricoli in possesso di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, nei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri individuati sulla base dell'elenco ISTAT;
il decreto ministeriale conferma l'esenzione dell'IMU per i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al decreto ministeriale, non ricadono nelle esenzioni delle zone montane e di collina;
l'allegato A del citato decreto ministeriale riporta sia gli importi da recuperare sui comuni, sia gli importi da rimborsare ai comuni che subiscono una perdita di gettito per effetto delle modifiche del perimetro applicativo dell'esenzione;
i soggetti obbligati al versamento dell'IMU per l'anno 2014 sulla base di detto decreto erano tenuti ad effettuano in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014;
il 16 dicembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 185 del 2014, che, all'articolo 1, ha disposto la proroga al 26 gennaio 2015 del termine – già fissato al 16 dicembre 2014 – per il versamento dell'IMU relativa all'anno 2014 sui terreni agricoli situati in zone montane e collinari; l'imposta, dovuta sui terreni non più esenti a seguito della ridefinizione del perimetro delle esenzioni operata dal decreto ministeriale 28 novembre 2014, deve essere calcolata ad aliquota base (0,76 per cento) salvo che non siano state approvate dagli enti per i terreni agricoli specifiche aliquote;
tali norme risultano ora trasposte nella legge di stabilità 2015 all'articolo 1, commi 692-693 e 701;
i terreni assoggettabili all'imposta sono stati individuati in base al criterio della quota altimetrica del centro del comune di riferimento indicata nell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
tale disposizione ha sollevato notevoli perplessità in seno al mondo agricolo che si è espresso in maniera univoca chiedendo una revisione del provvedimento;
con numerosi atti parlamentari di indirizzo e di sindacato ispettivo e lettere indirizzate ai Ministri competenti, è stata sollecitata un'immediata revisione dei criteri e lo slittamento della data ultima prevista per il pagamento;
le ANCI regionali di Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Sardegna e Lazio hanno presentato ricorso al TAR del Lazio in considerazione del ritardo con cui sono stati resi noti i criteri per l'applicazione dell'IMU agricola rispetto alla scadenza prevista per il pagamento, e in relazione al taglio del fondo di solidarietà comunale intervenuto a bilanci chiusi, con gravi difficoltà per i comuni stessi; la pronuncia del TAR è prevista per il 21 gennaio 2014;
il maggior prelievo IMU sui terreni agricoli interviene in un momento di particolare difficoltà per il settore, colpito dalla crisi economica e da ricorrenti eventi alluvionali legati ai cambiamenti climatici,

impegnano il Governo:

a rivedere i criteri di definizione delle aree svantaggiate e montane per l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, individuando una griglia di criteri definiti sulla base delle caratteristiche pedoclimatiche, per tener conto delle difficoltà oggettive di coltivazione, e sulla base delle caratteristiche socio-economiche delle aree interessate per tener conto degli indici di infrastrutturazione e di organizzazione delle filiere agricole, nonché delle dimensioni e del reddito aziendale;
ad istituire un tavolo di confronto con le organizzazioni agricole e con gli enti locali per l'individuazione degli indici più rappresentativi dei criteri suddetti;
ad assumere iniziative per prorogare la data di scadenza del pagamento oltre il termine previsto del 26 gennaio 2016, fino alla definizione dei suddetti criteri, tenuto conto dell'esito dei ricorsi pendenti dinanzi al Tar del Lazio;
a prevedere specifici interventi finalizzati a sostenere il comparto agricolo e agroalimentare e a promuoverne la competitività, anche avendo riguardo a misure per finanziare la ricerca e l'innovazione in agricoltura;
ad assumere le iniziative di competenza dirette a favorire la produzione agricola e agroalimentare di qualità, che vive una gravissima crisi economica e occupazionale.
(7-00565) «Terrosi, De Maria, Cenni, Fiorio, Tentori, Carra, Romanini, Oliverio, Venittelli, Cova, Taricco, Antezza, Mongiello, Luciano Agostini, Zoggia, Mariani».