• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/04457 il regolamento dell'Unione europea è un atto normativo direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri (articolo 288, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04457presentato daFAENZI Monicatesto diMercoledì 14 gennaio 2015, seduta n. 362

FAENZI e CATANOSO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
il regolamento dell'Unione europea è un atto normativo direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri (articolo 288, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). L'effetto diretto ed immediato dei regolamenti comporta che essi non richiedono (a differenza delle direttive) l'adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, senza necessità di ulteriori atti;
il regolamento (UE) 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 all'articolo 15, obbliga i pescherecci dell'Unione, al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015, a mantenere a bordo, registrare, sbarcare ed imputare ai rispettivi contingenti tutti gli esemplari catturati di specie soggette a limiti di cattura e/o taglia minima, quali tonno rosso, pesce spada, tonno bianco e altro;
l'ICCAT, nella riunione plenaria tenutasi a Genova nel mese di novembre del 2014 con Doc. No. PA2-606A/2014 ha statuito il principio per cui ove la legislazione dello Stato membro preveda l'obbligo di sbarco non venga applicata la percentuale del 5 per cento come limite massimo di pesci mantenuti a bordo catturati accidentalmente;
il regolamento n. 302/2009 (CE) del 6 aprile 2009 prevede che la pesca al tonno rosso per le imbarcazioni autorizzate inferiori a metri 24 sia aperta dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
la decisione della Commissione del 6 dicembre 2013 «che istituisce un piano di azione per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca», ha prescritto una revisione e diminuzione dei permessi speciali di pesca al pesce spada sulla base di ben determinati criteri, che posso tranquillamente riassumersi con l'espressione di «pesca prevalente»;
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 ottobre 2014 (rilascio permesso speciale alla pesca del pescespada) apparso per circa 15 giorni sul sito istituzionale e mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è scomparso lasciando spazio ad una «errata corrige» della modulistica del medesimo decreto del 7 ottobre 2014, ad oggi ancora presente, ma di fatto inutile, vista la revoca del decreto di adozione;
ad oggi, la flotta interessata ai provvedimenti anzidetti vive e lavora nell'assoluta incertezza normativa, dovuta ad una totale assenza ed inerzia dell'amministrazione competente, assistendo di fatto ad una gestione domestica della pesca nazionale con i palangari ai grandi pelagici, che sta penalizzando la marineria nazionale, già duramente provata dalla crisi del settore;
è necessario emanare le disposizioni attuative per quanto riguarda il vigente obbligo di sbarco, ad evitare provvedimenti sanzionatori difformi da regolamenti dell'Unione europea;
è necessario emanare il provvedimento di ripartizione delle quote tonno anno 2015, nonché le relative disposizioni attuative, onde permettere alle imbarcazioni inferiori a metri 24 di svolgere la legittima attività, come previsto dai regolamenti in materia;
è necessario emanare un provvedimento conforme ai regolamenti in vigore in materia di disciplina della pesca professionale al pescespada, nonché di rilascio dei relativi permessi speciali –:
quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato per risolvere le problematiche esposte in premessa. (5-04457)