C. 2745 EPUB Proposta di legge presentata il 24 novembre 2014
Atto a cui si riferisce:
C.2745 Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente l'introduzione di un tributo sulla detenzione di cani non sterilizzati
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2745 |
Il contributo dei proprietari di cani non sterilizzati aiuta le amministrazioni a prevenire il randagismo con una completa vigilanza sui cani e incentiva l'attuazione dell'anagrafe canina con l'inserimento dei microchip.
Inoltre adottare cani dai canili consente di avere cani già sterilizzati e allo stesso tempo favorisce lo svuotamento dei canili migliorando anche il benessere dei cani che potrebbero tornare a una vita normale.
1. Dopo l'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Introduzione di un tributo sulla detenzione di cani sterilizzati). – 1. I proprietari o detentori di cani non sterilizzati sono tenuti al pagamento di una tassa comunale annuale, istituita da ciascun comune con propria delibera prevedendo esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.
2. La certificazione di sterilizzazione chirurgica definitiva è rilasciata da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, i quali, contestualmente, provvedono alla registrazione della sterilizzazione dell'animale presso l'anagrafe regionale.
3. Sono esentati dalla tassa di cui al comma 1 i seguenti cani non sterilizzati:
a) cani di proprietà di allevatori professionali di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349;
b) cani adibiti esclusivamente alla guida di soggetti non vedenti;
c) cani adibiti ai servizi dell'Esercito e a quelli di pubblica sicurezza;
d) cani di proprietà o detenuti da persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate individuate dai comuni.