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Atto a cui si riferisce:
C.2724 Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di individuazione dei beni culturali oggetto di tutela


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2724


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MURA
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di individuazione dei beni culturali oggetto di tutela
Presentata il 14 novembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge prevede un intervento di revisione della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, di seguito «codice», laddove regola il rapporto fra la normativa di tutela e la sua concreta attuazione nel territorio.
      Il codice, ereditando per gran parte la normativa precedente e, in particolare modo, quella pre-repubblicana, non affronta sufficientemente il tema dell'architettura contemporanea, limitandosi a recepire le precedenti disposizioni di legge. Nell'applicazione pratica, la normativa non consente un'azione efficace su parte del patrimonio architettonico e, sovente, costituisce un ostacolo all'azione di tutela in generale. Ciò determina la proliferazione di provvedimenti che, all'atto pratico, rallentano l'azione degli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
      La tutela dell'architettura contemporanea è attualmente sottoposta, in parte, alla normativa relativa al riconoscimento dell'interesse culturale di un bene e, in parte, al vincolo temporale ereditato dalla legge n. 185 del 1902 (cosiddetta «legge Nasi»), secondo il quale ogni edificio realizzato da più di cinquanta anni – se privato – e da più di settanta anni – se pubblico – è soggetto a tutela.
      Sulla base dell'attuale contesto normativo, lo Stato rinuncia alla possibilità di individuare quali beni siano realmente meritevoli di tutela e contestualmente accetta la discriminante, del tutto irrazionale, secondo cui il riconoscimento dell'interesse culturale di un bene sia riferito esclusivamente alla sua età e al suo regime proprietario. Ne consegue che una volta sottoposti alla dichiarazione di interesse culturale prevista dal codice, i beni stessi siano soggetti alla medesima azione di tutela indipendentemente dalle proprie caratteristiche. Accade così che un quartiere popolare del dopoguerra di notevole interesse culturale, tuttora abitato e vissuto, sia sottoposto alla medesima azione di tutela di un importante edificio storico monumentale.
      In questa sede si propone, pertanto:

          1) l'eliminazione del blocco temporale dei cinquanta e dei settanta anni quale discrimine per riconoscere o no l'interesse culturale di un bene;

          2) l'introduzione di una nuova modalità di riconoscimento dell'interesse culturale di un bene già prevista in altri Paesi europei (Francia, Danimarca, Svizzera, Belgio, Portogallo, Irlanda e Romania). Nello specifico, la predisposizione di un elenco delle architetture contemporanee articolato per categorie di beni con caratteristiche omogenee, sulla base del quale definire e graduare l'interesse culturale medesimo. Con l'introduzione di questa importante modifica viene prevista l'applicazione del cosiddetto «vincolo vestito», il cui concetto è stato formulato a proposito della tutela paesaggistica.
      Il «vincolo vestito», a differenza di quello tradizionale, consente la trasformazione del bene sulla base di una serie di prescrizioni previste nel provvedimento di tutela, conservando di fatto soltanto alcune caratteristiche dello stesso, come una particolare tecnica costruttiva o un particolare linguaggio architettonico che contraddistinguono l'attività del suo progettista in relazione con il contesto storico e sociale.
      Ferme restando le norme di tutela su alcuni aspetti del bene, si propone che per gli altri interventi che non riguardano questi ultimi le indicazioni sulla modalità di applicazione del vincolo siano definite nel provvedimento di tutela, sulla base, pertanto, di un'analisi specifica della valenza culturale del bene.
      La necessità di intervenire sulla parte seconda del codice, ovvero sugli articoli che definiscono le categorie dei beni da tutelare, la discriminante temporale e l'interesse culturale, non ne esaurisce, naturalmente, le esigenze di modifica ma, anzi, presuppone un quadro organico e completo di revisione dello strumento normativo, che oggi spesso appare di difficile comprensione sia per chi deve applicarlo, sia per chi deve rispettarlo.
      L'articolo 10 del codice prevede una distinzione dell'interesse culturale relativamente al valore intrinseco o a quello relazionale del bene, oppure in funzione al soggetto a cui il bene appartiene. Nello specifico, si prevede che i beni mobili e immobili di proprietà privata la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni e quelli immobili di proprietà pubblica la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni siano tutelati fino a quando non sia stato accertato l'interesse culturale dagli organi preposti. Si riconosce agli stessi un valore intrinseco maturato con la propria storicizzazione, fissata attraverso il blocco empirico dei cinquanta e dei settanta anni.
      Per i beni di proprietà privata l'interesse da accertare deve essere invece particolarmente importante. L'interesse culturale del bene risulta, in tal modo, condizionato alla natura pubblica o privata del proprietario dello stesso.
      Nell'articolo 10, novellato dalla presente proposta di legge, al comma 1, dove vengono indicate le categorie dei beni, si interviene unificando i tipi di interesse culturale: i beni di cui allo stesso comma 1 e alla lettera a) del comma 3, oltre alle proprie caratteristiche intrinseche, sono così valutati anche per quelle relazionali legate alla storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
      Vengono ridotte da tre a una le procedure differenziate per la dichiarazione di interesse culturale implicate dalle citate caratteristiche, che oggi indeboliscono l'azione di tutela. Unificato l'interesse intrinseco e relazionale attraverso queste modifiche è dunque possibile eliminare il

vincolo temporale dei cinquanta e dei settanta anni per i beni immobili, modulando, infine, l'interesse culturale sulla base di nuove categorie.
      Al comma 5 dell'articolo 10 – che esclude dalla tutela le opere di autori viventi e fissa il riferimento al vincolo temporale estromettendo dalla tutela i beni che non abbiano raggiunto i cinquanta o i settanta anni di età – vengono eliminati i beni immobili. Per i beni mobili (come ad esempio un quadro e una scultura), per i quali la dichiarazione di interesse culturale, mentre l'autore è ancora in vita, potrebbe alterare la percezione della loro natura e il loro valore di mercato, la disposizione prevista dall'articolo vigente è dunque necessaria.
      Per un'importante opera di architettura contemporanea, invece, il cui valore è soggetto a differenti regole di mercato e usi, eliminato il vincolo temporale dei cinquanta o dei settanta anni, è necessario che esso possa essere tutelato indipendentemente dal fatto che l'autore sia ancora in vita o no.
      All'articolo 12, comma 1, del codice, che disciplina la procedura per verificare l'interesse culturale di un bene, è eliminata la previsione dei settanta anni per i beni immobili, che rientrano, a prescindere dalla maturazione del suddetto criterio temporale, nelle disposizioni del medesimo comma, in quanto fanno parte delle cose «di cui all'articolo 10, comma 1»; le disposizioni restano inalterate in ogni caso per i beni mobili, per i quali sono previste la maturazione dei cinquanta anni e la circostanza che l'autore non sia più in vita.
      È poi inserito il comma 2-bis il quale, in combinato disposto con l'articolo 13, dispone che per i beni immobili – per i quali siano accertati valori identitari, storici, culturali, morfologici ad estetici in rapporto al contesto storico e culturale del territorio in cui ricadono – il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo individui le necessarie prescrizioni affinché le modifiche effettuate sugli stessi beni non ne alterino i valori elencati, di fatto differenziando la valutazione di interesse per parte del patrimonio culturale immobile e sostituendo relativamente a questa categoria il tradizionale vincolo con una serie di indicazioni che consentirebbero una procedura di intervento semplificata.
      Inoltre, si avrà maggiore possibilità di intervento rispetto all'immodificabilità che ricade spesso su tutti i beni immobili oggi sottoposti al tradizionale vincolo di tutela. In ogni caso, le cose immobili di cui all'articolo 10, comma 1, che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico – le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico ovvero i beni che interessino la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà, di cui all'articolo 10, comma 4, e gli altri beni di cui agli articoli 10 e 11 – restano soggette alle disposizioni di tutela in vigore fino a quando sia dichiarato o no l'interesse culturale di cui all'articolo 13.
      Al fine di semplificare ulteriormente la procedura di dichiarazione di interesse culturale, si propone l'eliminazione della distinzione procedurale tra vincolo diretto e vincolo indiretto: attualmente quest'ultimo si applica sull'area immediatamente circostante al bene sul quale ricade il vincolo diretto per preservarne il contesto e la procedura per la sua emanazione è oggi all'origine di procedure lunghe e farraginose.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10:

              1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che rivestono un interesse a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere ovvero che costituiscono testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose»;

              2) al comma 3:

                  2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico o che rivestono un interesse a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero che costituiscono testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1»;

                  2.2) la lettera d) è abrogata;

              3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178 non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose mobili indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo che siano opera di autore vivente»;

          b) all'articolo 11, comma 1, la lettera e) è abrogata;

          c) all'articolo 12:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Le cose mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni sono sottoposte alle disposizioni della presente parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 del presente articolo»;

              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. I beni immobili indicati all'articolo 10, comma 1, e comma 3, lettera a), per i quali la verifica di cui al comma 2, del presente articolo accerti valori identitari, storici, culturali, morfologici ed estetici in rapporto al contesto storico e culturale del territorio in cui ricadono, sono sottoposti alla dichiarazione prevista dall'articolo 13»;

            d) all'articolo 13:

              1) al comma 1, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per le cose immobili, la dichiarazione, secondo criteri espressamente indicati, definisce caso per caso il contesto di riferimento estendendo su quest'ultimo il regime di protezione, di cui specifica le modalità applicative»;

              2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Per i beni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, i competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dei relativi dati conoscitivi, elaborano proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi»;

          e) all'articolo 37, il comma 4 è abrogato.