• C. 2437 EPUB Proposta di legge presentata il 6 giugno 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2437 Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e altre disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2437


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAUSI, BENAMATI
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e altre disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti
Presentata il 6 giugno 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a modificare alcune disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di seguito «assicurazione RC», auto partendo dal proficuo lavoro svolto dai relatori e dalla Commissione nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosiddetto «Piano destinazione Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
      Successivamente alla presentazione del testo da parte del Governo recante disposizioni volte alla riduzione dei premi per la RC auto, l'emendamento dei relatori, modificativo dell'articolo 8, apportava miglioramenti al testo iniziale; tuttavia, date la complessità delle questioni e la ristrettezza dei tempi per la conversione in legge del provvedimento, il Governo ha ritenuto di voler approfondire ulteriormente l'argomento dando parere favorevole all'emendamento soppressivo del citato articolo e riservandosi la possibilità di presentare successivamente un testo organico in materia di assicurazione RC.
      La presente proposta di legge implementa le novità previste dall'emendamento 8.624 dei relatori, in particolare prevedendo la necessità di individuare le zone del Paese a più alto rischio, prevedendo che in queste aree gli automobilisti più «virtuosi» possano godere di un trattamento di maggior favore attraverso tariffe assicurative più vantaggiose e combinando l'introduzione di sconti significativi delle tariffe assicurative a favore degli utenti, fino ad un massimo del 20 per cento delle tariffe, con la razionalizzazione di un mercato ad oggi non sufficientemente trasparente.
      Le norme proposte individuano quindi gli interventi necessari alla riduzione strutturale dei premi di polizza nelle diverse aree del Paese, garantendo la razionalizzazione e recuperando l'efficienza dei sistemi di gestione delle fasi di accertamento e di liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi e di ottenere, così, una riduzione progressiva dei premi assicurativi.
      Si illustra di seguito l'articolo 1 della presente proposta di legge.
      La novella all'articolo 128 del codice delle assicurazioni private (CAP), di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta alla lettera a) del comma 1, risponde all'esigenza, largamente avvertita, di fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi adibiti al trasporto di passeggeri.
      La norma modifica i massimali minimi di garanzia per la stipulazione dei contratti in adempimento dell'obbligo di assicurazione RC.
      Gli attuali massimali minimi di legge sono regolati dall'articolo 128 del CAP, nel rispetto delle condizioni minime di assicurazione stabilite dalla V direttiva europea in materia di assicurazione RC che, dopo aver fissato i massimali minimi, lascia liberi gli Stati membri di optare per massimali di legge superiori. L'attuale valore, generalizzato per tutti i veicoli, è di 5 milioni di euro per danni a persone e di 1 milione di euro per danni a cose.
      Prima della liberalizzazione tariffaria del 1994, i massimali erano diversificati per categorie di veicoli, con massimali più elevati per gli autobus adibiti al trasporto di passeggeri.
      Ciò considerato, la disposizione eleva i massimali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), ampliando le coperture a garanzia dei danneggiati, rivelatesi non sufficientemente consistenti a fronte di eventi di particolare eccezionalità e gravità. I predetti massimali raddoppiano a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della disposizione.
      La disciplina recata dalla lettera b) del comma 1, superando le criticità evidenziate dal mercato assicurativo e dalle associazioni di rappresentanza di settore, oggetto di ricorso anche innanzi al giudice amministrativo, mira a chiarire la non obbligatorietà dell'offerta di detti meccanismi da parte delle imprese di assicurazione, che potranno liberamente valutarne la convenienza in funzione antifrode, proponendo la stipulazione di contratti che prevedano l'installazione di meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, secondo convenienza, garantendo nel contempo la massima efficacia dello strumento e la sostenibilità economica della significativa riduzione di premio praticata a vantaggio degli assicurati.
      La modifica proposta tiene fermo, a carico delle compagnie, l'assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei meccanismi, confermando che le imprese sono tenute a riconoscere una riduzione significativa del premio rispetto alle tariffe stabilite.
      Al fine di garantire la misura di tale riduzione, riscontrabile e verificabile, la norma prevede che lo sconto concordato non debba comunque essere inferiore al 7 per cento del premio medio applicato dall'impresa di assicurazione nell'anno precedente su base regionale diversificato per classe di merito.
      Onde superare, infine, una serie di difficoltà applicative legate all'utilizzo dei dati rilevati dai meccanismi in giudizio e ai fini della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, è previsto che le risultanze dei dispositivi, conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge, facciano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo e, inoltre, che l'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, anche nei casi di un'impresa di assicurazione diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sia garantita da operatori – provider di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità e i dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, facendo divieto all'assicurato – nel contempo – di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante (ad esempio, attraverso l'interruzione temporanea del trattamento dei dati mediante funzione semplice) la rilevazione delle informazioni a opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
      La disciplina recata dalla lettera c) del comma 1 mira a evitare la prassi volta a far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro, attraverso l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'incidente comunicandoli al massimo entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro.
      La disposizione prevede l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità indicate dalla legge, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione.
      È infine previsto dal comma 3-quater dell'articolo 135 del CAP che nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmetta un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità RC negli ultimi cinque anni. La disposizione non si applica alle testimonianze rese in adempimento di un dovere d'ufficio.
      La disciplina recata dal comma 1, lettera d), modificando il CAP, regola ed estende la portata del risarcimento in forma specifica, superando le disposizioni già previste dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254.
      Al fine di ridurre i costi connessi alla liquidazione dei sinistri e di attenuare la dinamica dei premi pagati dagli assicurati, è stabilito che all'atto della sottoscrizione del contratto, in alternativa al risarcimento per equivalente l'impresa di assicurazione possa offrire al contraente, a fronte di uno sconto sul premio la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica, in tutte le ipotesi di danni a cose e in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo la necessaria garanzia sulle riparazioni effettuate attraverso l'impresa convenzionata.
      Al fine di controllare che la riduzione dei costi di gestione dei risarcimenti da parte delle imprese si traduca in una contestuale riduzione dei premi di polizza offerti agli assicurati, le imprese che intendano avvalersi di tali facoltà comunicano all'IVASS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di una nuova tariffa, l'entità delle riduzioni previste che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore al 5 per cento del premio medio applicato dall'impresa l'anno precedente su base regionale diversificato per classe di merito.
      Onde garantire una maggior tutela in alcune aree del Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, in base a specifici criteri e a determinate variabili temporali (frequenza dei sinistri denunciati, costo medio dei risarcimenti per soli danni a cose, sinistri senza seguito per attività antifrode, incidenza dei sinistri con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati), saranno individuate le aree territoriali in cui la riduzione non potrà essere inferiore al 10 per cento del premio medio applicato dall'impresa l'anno precedente su base regionale diversificato per classe di merito.
      Il danneggiato che, al fine di richiedere le riparazioni alla propria impresa di fiducia, liberamente intendesse rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata, anche se ha sottoscritto la clausola contrattuale, avrà diritto al versamento, direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, di una somma corrisposta a titolo di risarcimento, comunque non superiore ai costi standard per lavori a regola d'arte, che saranno determinati, per tipologia di intervento, dall'IVASS, previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione.
      Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo.
      La disciplina recata dal comma 1, lettera e), al fine di consentire alle imprese di assicurazione l'utile accertamento della sussistenza e dell'entità del danno, nonché una più attenta valutazione delle determinazioni conclusive da comunicare al danneggiato in merito alla richiesta di risarcimento, aumenta da cinque a otto i giorni non festivi in cui le cose danneggiate sono messe a disposizione dell'assicuratore.
      È previsto che la procedura attivabile nei casi in cui siano evidenziati indizi di frode si applichi anche in presenza di altri indicatori acquisiti dall'archivio integrato informatico, nonché dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, del CAP o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente.
      Modificando la previsione secondo cui restavano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145 del CAP, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146 del CAP, è previsto, infine, che l'azione in giudizio sia proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.
      La disciplina recata dalla lettera g) del comma 1 stabilisce che l'impresa di assicurazione possa offrire al contraente la facoltà di prevedere, all'atto della stipulazione del contratto e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Anche in questo caso, al fine di garantire l'immediato vantaggio economico per coloro che accettino la limitazione contrattuale, è previsto che l'impresa di assicurazione applichi una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura non inferiore al 4 per cento del premio medio applicato dalla compagnia l'anno precedente su base regionale diversificato per classe di merito.
      La lettera h) del medesimo comma 1 introduce il comma 1-bis dell'articolo 170-bis del CAP, il quale prevede che le disposizioni che escludono il tacito rinnovo contrattuale si applichino anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
      La disciplina recata dai commi 2 e 3, ancora al fine di ridurre i costi di gestione in esito ai sinistri con lesioni, prevede che le imprese possono includere clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle imprese stesse. È altresì prevista anche in questo caso una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato che acconsenta ad avvalersi dei professionisti convenzionati.
      Per tutelare ulteriormente le aree che risultano più svantaggiate dai premi assicurativi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato ad altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.
      Viene modificata poi, ai sensi del comma 4, la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, accordato a seguito di riscontro medico legale da cui risulti solo strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.
      La disciplina recata dai commi 5 e 6 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'impresa, nonché la riduzione automatica del premio contrattuale, sia nel caso di mancata riduzione dei premi, con riferimento al comma 1, lettere b), d) e g), e al comma 2, sia nelle ipotesi in cui le stesse imprese non abbiano dato comunicazione del mancato avvalimento delle facoltà previste al medesimo comma 1, lettere b), d) e g), tramite apposita dichiarazione da allegare al contratto, in fase di stipulazione o di rinnovo.
      La disciplina recata dal comma 7 sostituisce il secondo comma dall'articolo 2947 del codice civile prevedendo, con riferimento al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, la decadenza del diritto del danneggiato qualora non venga presentata la richiesta entro sei mesi dal verificarsi del fatto dannoso. La norma, che mira a contrastare il fenomeno delle frodi in assicurazione, in fase di accertamento e liquidazione del sinistro, fa salva, in ogni caso, la prescrizione biennale già prevista dall'articolo 2947, escludendo dall'applicazione del termine decadenziale i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto, fatti salvi i diversi termini in caso di reato.
      Le norme proposte ai commi da 8 a 10 mirano a garantire il controllo e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni adottate nel settore assicurativo, con specifico riguardo agli esiti previsti, in termini di riduzione immediata dei premi assicurativi, a vantaggio dei cittadini. In particolare, attraverso obblighi di comunicazione e di pubblicazione posti a carico delle imprese, corrispondenti ai poteri di sanzione, controllo e informativa, a carico dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico, si garantisce una rendicontazione pubblica dei vantaggi per il Paese, in via ciclica, nei siti internet dei soggetti coinvolti e attraverso la relazione al Parlamento di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
      Ai sensi del comma 11 le sanzioni, comminate dall'IVASS, in seguito alle violazioni previste dalla legge, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.
      La norma proposta al comma 12 stabilisce che gli introiti delle sanzioni amministrativa pecuniarie siano destinati a incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
      Il comma 13 prevede che il Governo, con apposito provvedimento, rechi modifiche all'articolo 13 del regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, in materia di organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto, abbandonando l'attuale metodologia che prevede la franchigia in favore di risarcimenti effettuati sulla base dei costi medi e che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e per danni alle persone, nonché, limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee.
      Il comma 14 abroga l'articolo 14 del citato regolamento, che subordina la facoltà dell'impresa di offrire il risarcimento in forma specifica alla sottoscrizione da parte dell'assicurato di clausole che prevedano espressamente tale possibilità, in cambio dell'applicazione di uno sconto sul premio.
      Il comma 15, modificando l'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità di utilizzare i dispositivi di rilevamento omologati (autovelox o tutor) anche per l'accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione RC e senza l'obbligo della presenza degli organi di polizia stradale.
      Infine, l'articolo 2 della proposta di legge prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica di lieve entità, che l'IVASS effettui un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze per l'assicurazione RC in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Istituto nazionale di statistica. I risultati del monitoraggio sono raccolti in un rapporto contenente anche una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi che è trasmesso semestralmente alle Camere.
      L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del predetto monitoraggio o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni RC, secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. Le citate sanzioni sono devolute per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione. Per le medesime finalità sono modificate le sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi dell'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 128, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, importi non inferiori a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Tali importi sono raddoppiati a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente disposizione»;

          b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
      «1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipulazione del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le

imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipulazione di contratti i quali prevedano l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero degli ulteriori dispositivi individuati con il decreto dipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa, che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima impresa nell'anno precedente, per il profilo di rischio corrispondente alla classe unificata di merito del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione e si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
      1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico avente le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.
      1-ter. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui al comma 1, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa di assicurazione diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo sono determinate dal regolamento previsto dal citato articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o dell'operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal citato regolamento, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, di manomettere o comunque di rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali»;

          c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143 e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
      3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze delle persone che non risultino identificate secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
      3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore negli ultimi cinque anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano con riferimento agli ufficiali e

agli agenti delle autorità di polizia che siano chiamati a testimoniare»;

          d) dopo l'articolo 147 è inserito il seguente:
      «Art. 147-1. – (Risarcimento in forma specifica). – 1. All'atto della sottoscrizione del contratto, in alternativa al risarcimento per equivalente, l'impresa di assicurazione può offrire al contraente, a fronte di uno sconto sul premio determinato con le modalità di cui al presente comma, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di una nuova tariffa, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione di residenza dell'assicurato dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione. Le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio in misura non inferiore al 10 per cento dell'importo come calcolato ai sensi del terzo periodo. Le aree di cui al quinto periodo sono individuate sulla base dei seguenti elementi, riferiti ai dati dell'anno precedente: frequenza dei sinistri denunciati, costo medio dei risarcimenti per soli danni a cose, sinistri senza seguito per attività antifrode, incidenza dei sinistri

con soli danni a cose sul totale dei sinistri denunciati. I dati possono essere desunti anche dall'archivio informatico integrato, gestito dall'IVASS, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, la riduzione si applica nella misura del 5 per cento. Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare i costi standard per lavori a regola d'arte, determinati per tipologia di intervento dall'IVASS entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione. Tali costi standard per lavori a regola d'arte sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo»;

          e) all'articolo 148:

              1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto» e il sesto periodo è soppresso;

              2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza

di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, ovvero dai meccanismi elettronici o dispositivi di cui all'articolo 132, comma 1, del presente codice o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in mancanza, decorso il termine di novanta giorni di sospensione della procedura»;

          f) all'articolo 149, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che avviene sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese»;

          g) nel capo IV del titolo X, dopo l'articolo 150-bis è aggiunto il seguente:
      «Art. 150-bis.1. – (Disciplina della cessione del diritto al risarcimento). – 1. L'impresa di assicurazione può offrire al contraente la facoltà di prevedere, in deroga alle disposizioni del libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile, all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi riferiti a contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito del contraente, divisa per il numero degli assicurati

nella medesima classe di merito e nella stessa regione.
      2. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni»;

          h) all'articolo 170-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

      2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di

rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.
      4. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
      5. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), d) e g), e dal comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
      6. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà previste dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), d) e g), hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, l'IVASS applica all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
      7. Il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile è sostituito dal seguente:
      «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non sia presentata entro sei mesi dal fatto dannoso, fatti salvi i casi di forza maggiore e di impedimento senza colpa ad esercitare il diritto entro il termine previsto e fermi restando i diversi termini stabiliti in caso di reato».

      8. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 5, 6 e 9. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
      9. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), d) e g), e del comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
      10. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 9 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
      11. Le sanzioni previste dalle disposizioni di cui al presente articolo, comminate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.
      12. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 5, 6 e 10 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
      13. Per la regolazione dei rapporti economici tra imprese di assicurazione, la convenzione prevista dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, e successive modificazioni, deve prevedere rimborsi basati sul valore reale

dell'importo risarcito e un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi. I conguagli sono effettuati sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, con apposito provvedimento, provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 13, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
      14. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 13 e l'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono abrogati.
      15. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis:

              1) alla lettera g-bis), le parole: «di rilevamento.» sono sostituite dalle seguenti: «di rilevamento».

              2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni»;

          b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
      «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8,».

      16. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 2.
(Monitoraggio).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive

modificazioni, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al periodo precedente collaborano l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto nazionale di statistica.
      2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.
      3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.