• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/04529 il 13 gennaio 2014 il Ministro dell'interno, riferendo a una seduta della commissione antimafia della Sicilia a Palermo, ha lanciato l'allarme relativo a 3.707 migranti minori scomparsi dai...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04529presentato daZAMPA Sandratesto diMercoledì 21 gennaio 2015, seduta n. 367

ZAMPA, SBROLLINI, DI SALVO, CAROCCI, TERROSI, IORI, ROMANINI, FREGOLENT, CARRA, GHIZZONI, PRINA, GRIBAUDO, ROBERTA AGOSTINI, FABBRI, BRAGA, GIUSEPPE GUERINI, MARCHI, MARIANO, ANTEZZA, CAPONE, AMODDIO, ROSSOMANDO, BENI, D'INCECCO, FIANO, PORTA, GASPARINI, GARAVINI, MAGORNO, BASSO, GNECCHI, GADDA, BRANDOLIN, RUBINATO, CHAOUKI, MARCHETTI, COVA, LA MARCA, ZANIN, PIAZZONI, MAESTRI, BERLINGHIERI, MIOTTO, IACONO e SCUVERA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
il 13 gennaio 2014 il Ministro dell'interno, riferendo a una seduta della commissione antimafia della Sicilia a Palermo, ha lanciato l'allarme relativo a 3.707 migranti minori scomparsi dai centri di accoglienza per minori in Italia su 14.243 registrati a seguito degli sbarchi sulle nostre coste nel 2014;
secondo la portavoce UNCHR per il Sud Europa si tratta di un dato particolarmente allarmante che si aggiunge a quello del numero clamoroso di minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia l'anno scorso: quasi il 10 per cento del totale degli sbarchi. Quello che preoccupa è la sorte di chi scompare dai centri, minori che spesso finiscono nella rete delle associazioni criminali;
il presidente del Consiglio italiano rifugiati (Cir) sulla vicenda ha affermato che «questi minori hanno diritto a una protezione rafforzata sia in base alla legge nazionale che a quella internazionale e lo Stato italiano nei loro confronti ha una grande responsabilità: è grave che ne scompaiano più di 10 al giorno»;
sebbene i funzionari del Viminale puntualizzino che la maggior parte dei minori abbia tra i 16 e i 18 anni e sia in possesso di un numero o un indirizzo di un parente o di un amico da raggiungere, cionondimeno il rischio che tali minori diventino invisibili e dunque facile preda della criminalità resta altissimo;
con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», si disciplinano, tra l'altro, le modalità di soggiorno dei minori stranieri sul territorio dello Stato. Tra le norme vigenti nell'ordinamento italiano si prevede che i minori non accompagnati che arrivano nel territorio nazionale vengano accolti nei centri di primo soccorso e accoglienza, identificati e lì ospitati non oltre 48 ore e destinati poi a strutture di accoglienza per minori;
il quadro normativo di riferimento per la tutela dei diritti dei minori è costituito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; nell'ambito delle migrazioni, i minori stranieri non accompagnati rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile;
la Convenzione Onu indica gli obblighi agli Stati e alla comunità internazionale nei confronti dell'infanzia e all'articolo 22 prevede, tra l'altro: «1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti. 2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo»;
la scomparsa di minori stranieri non accompagnati avviene per lo più prima della loro collocazione nelle comunità di accoglienza o case famiglie e, dunque, in uno spazio temporale che di fatto rappresenta una sorta di sospensione delle tutele e delle garanzie previste dalla Convenzione ONU e dalla legislazione vigente. Anche per questo è stata presentata alla Camera la proposta di legge Atto Camera 1658 concernente «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati» a prima firma dell'interrogante ed è ormai improrogabile che il Parlamento giunga ad una celere approvazione della proposta già esaminata dalle Commissioni competenti e in attesa del via libera della commissione bilancio della Camera –:
quali azioni immediate intendano avviare i Ministri interrogati al fine di rintracciare i minori scomparsi dai centri di accoglienza;
quali misure intendano adottare i Ministri interrogati – nell'ambito delle rispettive competenze – affinché si prevenga il ripetersi di analoghe drammatiche situazioni che coinvolgono pericolosamente minori stranieri non accompagnati giunti sul nostro territorio. (5-04529)