• C. 2771 EPUB Proposta di legge presentata l'11 dicembre 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2771 Modifiche agli articoli 240 e 318 del codice penale in materia di confisca e di corruzione per l'esercizio della funzione


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2771


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI
Modifiche agli articoli 240 e 318 del codice penale in materia di confisca e di corruzione per l'esercizio della funzione
Presentata l'11 dicembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! L'articolo 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha mutato profondamente non solo il testo originario dell'articolo 318 del codice penale, ma anche la sua rubrica, passando da «corruzione per un atto d'ufficio» a «corruzione per l'esercizio della funzione».
      In precedenza il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio riceveva per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una ricompensa che non gli era dovuta, o ne accettava la promessa, veniva punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      Alla luce di avvenimenti che hanno visto aumentare gli episodi di corruzione all'interno dell'amministrazione pubblica, non solo si è proceduto a riformulare il testo dell'articolo 318 del codice penale, prendendo in particolare considerazione l'esercizio della funzione del pubblico ufficiale, ma si è anche provveduto a innalzare le pene previste per la commissione del reato.
      Parliamo, quindi, di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l'articolo 320 dello stesso codice parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.
      La riforma del 2012 ha eliminato il riferimento al compimento di «atti», prendendo invece in considerazione l'esercizio delle «funzioni o dei poteri» del pubblico funzionario e permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità risulti correlata alla generica attività, ai generici poteri e alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più, quindi, solo al compimento, all'omissione o al ritardo di uno specifico atto.
      Oggi viene pertanto criminalizzata anche la corruzione impropria attiva.
      L'espressione «esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri» rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quelle giudiziarie e legislative; quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio. Dunque, sono compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità e onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro che esercitano una pubblica funzione.
      Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa: condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo fra il corrotto e il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere indebita, cioè priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell'ordinamento.
      Con la riforma del 2012 è stato cancellato il precedente riferimento alla «retribuzione»: l'articolo infatti recitava «Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del proprio ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» (primo comma) e «Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno» (secondo comma).
      Oggi, anche a seguito di ulteriori episodi di corruzione, verificatisi sempre all'interno di amministrazioni pubbliche, è parso doveroso intervenire (articolo 1 della presente proposta di legge) allo scopo di aumentare la pena minima contemplata per il reato previsto dall'articolo 318 del codice penale.
      Per quanto concerne il capitolo della confisca dei beni frutto del reato, tale misura di sicurezza consiste sostanzialmente nell'espropriazione forzata e gratuita dei medesimi e, se relativi alla materia urbanistica, a favore degli enti locali. I beni espropriati, quindi, vengono messi a totale disposizione dello Stato.
      Tale misura può essere facoltativa o obbligatoria. La confisca facoltativa è decisa dal giudice sulla base di un giudizio di pericolosità che deve tenere conto dell'effetto induttivo determinato nel colpevole dalla disponibilità della cosa indebitamente posseduta.
      La confisca obbligatoria riguarda i casi relativi alla costituzione, all'uso, alla detenzione o all'alienazione di patrimoni eventualmente frutto del reato o subordinati a un'autorizzazione mancante.
      Sono poi previste ulteriori ipotesi di confisca nel codice penale, non contemplate specificatamente nella norma in esame: per questo motivo, la presente proposta di legge, all'articolo 2 aggiunge, all'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis), del codice penale i reati di corruzione espressamente previsti dagli articoli, 318, 319, 319-ter, 320, 321 e 322 dello stesso codice.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 318 del codice penale in materia di corruzione per l'esercizio della funzione).

      1. All'articolo 318 del codice penale, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sei anni».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 240 del codice penale in materia di confisca dei beni).

      1. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis), dopo la parola «articoli» sono inserite le seguenti: «318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis,».