• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00658 l'Italia ha recepito il regolamento (CE) del 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, recuperando così quel ritardo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00658presentato daREALACCI Ermetetesto diGiovedì 30 maggio 2013, seduta n. 26

REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
l'Italia ha recepito il regolamento (CE) del 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 27 gennaio 2012, recuperando così quel ritardo che rischiava di far perdere competitività alle imprese italiane rispetto alle imprese degli altri paesi europei;
molti gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e dal presente regolamento sono gas ad alto potenziale di riscaldamento globale;
il regolamento dovrebbe stimolare l'innovazione tecnologica promuovendo lo sviluppo continuo di tecnologie alternative e la transizione a tecnologie esistenti più favorevoli all'ambiente;
l'applicazione del regolamento costituisce quindi un adempimento importante e necessario per mettere in condizione le imprese italiane di competere sui mercati europei con tecnici certificati;
il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi nonché la formazione e la certificazione del personale e delle aziende;
come predetto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, disciplina le modalità di attuazione del regolamento comunitario, e stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica prevede, a carico degli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti i 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, un obbligo di tenuta del registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007, in cui debbono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. La medesima norma prevede che il formato del registro debba essere pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto, entro il 31 maggio di ogni anno, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite di ISPRA, una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto, la cui tenuta è prevista dall'articolo 15;
gli obblighi indicati, previsti a carico degli operatori, potrebbero interessare i proprietari degli impianti in quanto l'operatore è definito come «una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti». In base a questa definizione, il proprietario dell'impianto contenente gas fluorurati può essere considerato l'operatore dell'apparecchiatura;
con riferimento all'adempimento all'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 16 del decreto nazionale, il formato della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati è stato reso tardivamente disponibile, solo a seguito dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013, mentre il registro dell'impianto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica è stato istituito con comunicato dell'11 febbraio 2013;
gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26, Disciplina sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati od effetto serra, puniscono in maniera significativa il mancato adempimento dell'obbligo di tenuta del registro e di invio della comunicazione;
mentre l'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede l'obbligo trasmettere le «informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto», a seguito del comunicato del 14 maggio 2013, sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella pagina internet dedicata (http://www.minambiente.it) invece, è richiesto, comunque, agli operatori, di trasmettere la comunicazione prevista dall'articolo 16, con riferimento alle sole sezioni anagrafiche, 1, 2 e 3, del formato;
l'adempimento previsto dall'articolo 16 è evidentemente funzionale al censimento dei dati in materia di emissioni relativi all'anno precedente;
le organizzazioni rappresentative delle imprese hanno provveduto a segnalare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la necessità, in generale, di una semplificazione del sistema previsto dalla normativa nazionale, evidenziandone le restrizioni e l'aggravamento degli oneri rispetto alla disciplina comunitaria;
le medesime organizzazioni, nell'immediato, hanno rappresentato la materiale impossibilità di procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 16 citato, in considerazione della tardiva pubblicazione della modulistica e la sostanziale inutilità dell'invio dei dati anagrafici –:
quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato al fine di risolvere le problematiche indicate, considerate le difficoltà connesse all'imminente scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione disciplinata dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e vista la materiale impossibilità per le imprese di adempiere tempestivamente alla comunicazione di dati non previsti per legge e non funzionali al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, la cui trasmissione costituirebbe ad avviso dell'interrogante un inutile appesantimento burocratico;
se, in particolare, il Ministro non intenda tempestivamente fornire i necessari chiarimenti sull'applicazione della normativa, precisando che l'obbligo di invio della dichiarazione di cui all'articolo 16 decorre a partire dal 2014, anche al fine di evitare l'applicazione di inique onerose sanzioni per gli operatori;
se il Ministro intenda comunque valutare opportune semplificazioni al sistema degli adempimenti previsti dal decreto, in modo da assicurare che, nel rispetto delle norme comunitarie di riferimento. Le imprese siano messe, con efficacia ed efficienza, in grado di adempiere agli obblighi di legge. (4-00658)