• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/01589 PUPPATO, BERTUZZI, IDEM, MATTESINI, CIRINNA', DE PIN, LO GIUDICE, PEZZOPANE, RICCHIUTI, BOCCHINO, MASTRANGELI, GIACOBBE - Ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che: Paula...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01589 presentata da LAURA PUPPATO
giovedì 22 gennaio 2015, seduta n.382

PUPPATO, BERTUZZI, IDEM, MATTESINI, CIRINNA', DE PIN, LO GIUDICE, PEZZOPANE, RICCHIUTI, BOCCHINO, MASTRANGELI, GIACOBBE - Ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che:

Paula Burci, una giovane ragazza rumena arrivata da poco in Italia e avviata alla prostituzione da Gianina Pistroescu e Sergio Benazzo, fu uccisa dagli stessi sfruttatori in concorso con altre persone non ancora identificate, con particolare violenza e crudeltà, il 14 febbraio 2008. Il suo corpo arso e occultato, in provincia di Rovigo, fu ritrovato il mese successivo nella golena del Po a Zocca di Ro, in provincia di Ferrara;

il processo ai due sfruttatori, Gianina Pistroescu e Sergio Benazzo, si tenne a Ferrara, dove la Corte d'assise condannò gli stessi all'ergastolo il 17 luglio 2012, pena confermata dalla Corte d'Assise di Bologna il 7 giugno 2013;

i giudici di Ferrara stabilirono la propria competenza in quanto ritennero impossibile definire dove fosse stato compiuto l'omicidio, se infatti Paula Burci fosse morta a Villodose di Rovigo, dov'era iniziato il pestaggio, o se fosse invece morta a Ferrara, dove il corpo venne bruciato;

il 16 luglio 2014 la Cassazione annullava la sentenza delle Corte d'appello territoriale a causa di un'eccezione di competenza territoriale e disponeva la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, dove il procedimento dovrà ricominciare dal primo grado;

il successivo 12 agosto il pubblico ministero chiedeva al giudice per le indagini preliminari in sede la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 27 del c.p.p., rubricato "Misure cautelari disposte dal giudice incompetente";

il 19 agosto, il gip presso il Tribunale di Rovigo accoglieva la richiesta del pubblico ministero di custodia cautelare per i medesimi fatti di cui all'ordinanza del gip di Ferrara, ma in seguito accettava l'istanza presentata l'11 settembre dalle difese, con cui dichiarava la perdita di efficacia della misura detentiva preventiva per decorrenza dei termini previsti dall'art. 303 del codice di procedura penale, con conseguente scarcerazione immediata di entrambi gli imputati e obbligo di dimora nonché obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria;

successivamente il pubblico ministero di Rovigo appellava la predetta ordinanza innanzi il Tribunale di Venezia, sezione del riesame delle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 310 del codice di procedura penale chiedendone l'annullamento e conseguentemente il ripristino della custodia cautelare in carcere degli imputati individuando, nel caso di specie, che riguarda un procedimento per omicidio volontario, un termine pari a 4 anni;

il 19 novembre 2014 il predetto Tribunale di Venezia rigettava con ordinanza l'appello del pubblico ministero ritenendolo infondato con conseguente conferma dell'ordinanza del gip;

considerato che:

nella motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia si fa richiamo ad "un intricato quadro normativo di riferimento che costringe l'interprete ad una faticosa opera di armonizzazione delle diverse e stratificate riforme legislative";

a giudizio degli interroganti la sola "colpa" di Paula Burci fu quella di sognare per se stessa un futuro migliore in Italia, dove invece venne ingannata e fatta prostituire, fin quando non instaurò una relazione affettiva con un giovane ferrarese, motivo che lasciò credere agli aguzzini che potesse fuggire in qualsiasi momento;

inoltre, il traffico di giovani donne dall'est Europa alimenta un mercato "schiavistico" gestito sia da Italiani che da stranieri, conducendo alla prostituzione forzata migliaia di donne;

Gianina Pistroescu e Sergio Benazzo hanno già subito 2 condanne all'ergastolo e, scaduti i termini di custodia cautelare permessi dal codice di procedura penale sono fuori dal carcere per un mero vizio di forma,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, anche sulla base della vicenda giudiziaria illustrata in premessa, che la normativa attuale possa determinare difficoltà interpretative tali da veder ripetere simili paradossi;

se non ritengano che l'ipotesi di regresso del procedimento per questioni di particolare complessità giuridica e/o di valutazione dei fatti non debba pregiudicare il possibile ricorso alla custodia cautelare in carcere;

quali siano le contromisure per contrastare il traffico di donne avviate alla prostituzione dall'est Europa e dalle altre aree svantaggiate del pianeta.

(3-01589)