• C. 2811 EPUB Proposta di legge presentata il 13 gennaio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.2811 Introduzione di requisiti di professionalità, competenza e onorabilità per i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso cooperative e consorzi italiani o di funzioni di rappresentanza di analoghi enti esteri in Italia


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2811


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PETRENGA, LONGO, PICCHI, ANTONIO MARTINO
Introduzione di requisiti di professionalità, competenza e onorabilità per i titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo presso cooperative e consorzi italiani o di funzioni di rappresentanza di analoghi enti esteri in Italia
Presentata il 13 gennaio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La difficile condizione della finanza pubblica, determinata soprattutto dalla stagnazione economica, a sua volta causata dalla crisi finanziaria ed economica internazionale, impone scelte rigorose per l'eliminazione delle spese inutili derivanti dalla sovrapposizione di enti e di strutture che esercitano funzioni che possono essere attribuite agli enti territoriali, concentrando le risorse finanziarie pubbliche in modo razionale nei settori più importanti sotto il profilo dello sviluppo economico, sociale e civile del Paese.
      L'attuazione della riforma costituzionale del 2001 con l'approvazione della legge delega sul federalismo fiscale impone una coerente individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane e un profondo ripensamento dell'adeguatezza dimensionale di ogni livello di governo affinché le istituzioni territoriali possano esercitare effettivamente le loro funzioni in completa autonomia e con piena responsabilità.
      Allo stesso tempo, la scelta di rafforzare le istituzioni territoriali previste dalla Costituzione impone al legislatore statale e regionale di sopprimere gli enti e le strutture decentrati che non hanno una diretta legittimazione democratica.
      Essi costituiscono il vero costo nascosto dell'amministrazione e della politica. Le inchieste dei media e le analisi di diversi organismi di studio hanno posto in evidenza, al di là delle deviazioni e degli sperperi, come in ogni caso tutto ciò costituisca un fattore di aggravio di spesa, di confusione nella ripartizione dei ruoli e delle funzioni e di aumento della pressione fiscale complessiva. Analizzando i bilanci di questi enti e di queste strutture è evidente come la gran parte dei fondi sia destinata alle spese di funzionamento e come solo una minima parte sia ridistribuita ai cittadini, sotto forma di servizi e di opere pubblici.
      La presente proposta di legge si prefigge di soddisfare l'esigenza di razionalizzare e di regolamentare la materia dei consorzi, migliorando le forme di gestione degli stessi per garantire una più efficace azione e un'adeguata modernizzazione del sistema nel territorio, assicurando la sua gestione da parte di personale altamente qualificato.
      La parola consorzio viene dal latino consortium e significa «unione di più individui con doveri e diritti uguali e per un fine determinato». Nel diritto il consorzio è un istituto giuridico (quindi un'insieme di norme) che disciplina un'aggregazione volontaria e che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, da parte sia di privati che di enti pubblici. Per le aziende, il consorzio rappresenta un contratto attraverso il quale più imprenditori possono costituire un'organizzazione comune per disciplinare lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese, come ad esempio realizzare servizi a costi più contenuti, distribuire i propri prodotti in modo più efficiente, partecipare a gare d'appalto in modo più competitivo e altro. L'obiettivo dei consorziati non è il lucro bensì quello di svolgere al meglio l'esercizio di impresa tramite tale coordinamento. I consorzi rappresentano una realtà molto diffusa nel nostro Paese. Essi si costituiscono con un contratto redatto in forma scritta mediante atto pubblico o scrittura privata. Il contratto deve prevedere necessariamente le attribuzioni e i poteri degli organi chiamati a gestire o a rappresentare il consorzio. Inoltre i consorzi devono dotarsi di un fondo consortile, che è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. Il fondo rappresenta il patrimonio autonomo del consorzio. A norma di legge, il consorzio si scioglie per le cause indicate dall'articolo 2611 del codice civile: decorso del termine di durata; conseguimento dell'oggetto o impossibilità di conseguirlo; volontà unanime dei consorziati o deliberazione adottata a maggioranza se sussiste una giusta causa; provvedimento dell'autorità governativa nei casi ammessi dalla legge; altre cause previste nel contratto. Il consorzio si scioglie inoltre, in base ai princìpi generali, per il venir meno della pluralità dei consorziati e, se si tratta di un consorzio con attività esterna, in caso di fallimento. Allo scioglimento del consorzio con attività esterna deve seguire la liquidazione del fondo consorziale (articolo 2612, secondo comma, numero 5), del codice civile).       Il consorzio è generalmente composto da un presidente, dall'assemblea dei consorziati (proprietari e aventi titolo) ed eventualmente da un collegio di revisori dei conti composto da tre membri ovvero da un revisore unico. Il presidente, eletto dall'assemblea, ha la rappresentanza legale del consorzio e ne è l'amministratore con poteri di gestione ordinaria e straordinaria, esclusi i poteri riservati all'assemblea. Il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico, ove previsto, ha l'onere di provvedere al controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal presidente.
      Come consolidato dalla giurisprudenza più recente, a prescindere dalla natura del consorzio, esso deve dimostrare il possesso dei requisiti di tutti i consorziati che sono individuati come esecutori delle prestazioni derivanti dal contratto. Questo principio risponde, infatti, a elementari ragioni di trasparenza e di tutela. Se in caso di consorzi tali requisiti dovessero essere accertati solo in capo al consorzio e non anche in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio stesso potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti. Per gli operatori che non hanno i requisiti previsti dall'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (si pensi al caso di soggetti con condanne penali per gravi reati incidenti sulla moralità professionale) basterebbe, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire a un consorzio da utilizzare come copertura. Gli stessi princìpi devono valere per la costituzione di cooperative nonché per gli organi e per le persone adibiti alla loro gestione.
      La presente proposta di legge mira a introdurre la disposizione per la quale già nel contratto costitutivo deve essere previsto che a presiedere un consorzio o una cooperativa e a formarne il collegio direttorio o il facente funzioni debbano necessariamente essere persone di chiara e comprovata competenza e di specchiata carriera. Il mancato rispetto di tale disposizione, comporta automaticamente lo scioglimento del consorzio o della cooperativa.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso cooperative e consorzi con sede legale in Italia.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al rappresentante generale o, se diversa, alla persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria di cooperative o di consorzi istituita presso un altro Stato membro dell'Unione europea, o presso uno Stato terzo.

Art. 2.
(Requisiti di professionalità e di competenza).

      1. Gli amministratori e gli organi direttivi di una cooperativa o di un consorzio devono essere scelti secondo criteri di professionalità e di competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività:

          a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso medesime strutture o medesimi istituti giuridici;

          b) attività di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il medesimo settore;

          c) attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quella presso la quale la carica deve essere ricoperta;

          d) attività professionali in materie attinenti al settore o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o artistiche aventi rilievo per il ruolo ricoperto.

Art. 3.
(Requisiti di onorabilità).

      1. Gli amministratori e gli organi direttivi di una cooperativa o di un consorzio devono inoltre essere in possesso di idonei requisiti di onorabilità. A tale fine, non possono ricoprire incarichi di amministrazione, direzione o controllo i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

          a) stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

          b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

Art. 4.
(Criterio della minore età).

      1. Ai fini dei criteri di scelta relativi ai requisiti previsti per ricoprire incarichi all'interno delle cooperative o dei consorzi, sia direttivi che di assemblea e sia a lungo che a breve termine, in caso di parità dei requisiti di professionalità è scelto il candidato minore di età.

Art. 5.
(Decadenza e revoca delle cariche).

      1. La mancanza o il difetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.


      2. Il consiglio di amministrazione o l'organico preposto della cooperativa o del consorzio iscrive la revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la decadenza ai sensi del comma 1 fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di decadenza, al fine di darne immediata notizia ai consorziati e di provvedere all'avvio delle misure di immediata sostituzione.
Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.