Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/03348 IURLARO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia - Premesso che:
per effetto della legge n. 56 del 2014, meglio nota come "legge Delrio", tra l'altro...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-03348 presentata da PIETRO IURLARO
mercoledì 4 febbraio 2015, seduta n.386
IURLARO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia - Premesso che:
per effetto della legge n. 56 del 2014, meglio nota come "legge Delrio", tra l'altro sottoposta per volontà di alcune Regioni al vaglio della Corte costituzionale, si è voluto dare un nuovo corso all'assetto istituzionale delle Province italiane, prevedendo per le stesse nuove competenze e nuove modalità di elezione degli organi politici;
con la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, si è voluto imprimere una forte accelerazione, a giudizio dell'interrogante grossolana, al processo di riordino degli enti locali, determinando condizioni di incredibile caos nelle competenze e quasi certe condizioni di prossimi dissesti finanziari per molte Province, con riflessi assolutamente negativi sulle comunità locali e con elevatissimo rischio di restrizione del già contingentato intervento pubblico a favore del settore della sicurezza sociale, della cultura, della pubblica istruzione e delle politiche giovanili;
la legge di stabilità ha imposto ulteriori tagli ai trasferimenti erariali a favore di Comuni e Province, tanto da rendere incerti gli equilibri finanziari e, per la stragrande maggioranza delle Province italiane, incerta la possibilità di approvare bilanci di previsione 2015 e di corrispondere le retribuzioni al personale dipendente per l'intero anno;
inoltre, prevede al comma 421 dell'art. 1 un complesso ed articolato processo di mobilità dei dipendenti delle Province le quali, dal 1° gennaio 2015 dovrebbero stabilire dotazioni organiche in misura pari alla spesa di personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, ridotta del 50 per cento, dovendo, per le unità soprannumerarie, applicare la disciplina prevista dai successivi commi da 422 a 428;
il comma 424 conclude con la sanzione gravissima della nullità per le assunzioni effettuate in violazione del comma medesimo, in base al quale è fatto divieto alle Regioni ed agli enti locali di assumere, al di fuori dei processi di mobilità di cui al precedente comma 421;
il comma 425 prescrive, a carico del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'obbligo di procedere alla ricognizione dei posti vacanti presso le amministrazioni dello Stato, Agenzie eccetera da destinare alla ricollocazione del personale in esubero delle Province e, nelle more, pone il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, le quali, se fatte in violazione dei commi in esame, sono nulle;
visto che:
con provvedimento del 25 novembre 2014, quindi antecedente all'entrata in vigore della legge di stabilità, è stato adottato l'avviso di mobilità ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di complessivi 1.031 posti a tempo pieno ed indeterminato presso il Ministero della giustizia, vari profili e sedi. Detto avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2015; lo stesso appare chiaramente in contrasto con le previsioni dei citati commi della legge di stabilità, dove non è preordinato a consentire la ricollocazione del personale soprannumerario delle Province, ma anzi contiene requisiti che palesemente servono a favorire la mobilità dei soli dipendenti ministeriali (art. 4, punto 4, del bando medesimo);
la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri ha indetto un concorso in data 29 dicembre 2014, con scadenza 14 marzo 2015 per titoli ed esami a 45 posti di referendario di TAR del ruolo della magistratura amministrativa, che appare chiaramente elusivo del divieto di assunzioni a tempo indeterminato, posto dal citato art. 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Da notare che, tra i destinatari del bando, ci sono anche i dipendenti degli enti locali, muniti di laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento o laurea magistrale, assunti con concorso e appartenenti alla qualifica dirigenziale;
la Corte dei conti in data 16 dicembre 2014 ha avviato un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 18 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, il cui art. 12 prevede, tra i destinatari, anche dipendenti pubblici degli enti locali, muniti di laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento o laurea magistrale, assunti con concorso e appartenenti alla qualifica dirigenziale,
si chiede di conoscere:
quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire l'osservanza dei divieti prescritti da una legge approvata dal Parlamento rispetto a cui gli atti sopra menzionati sono certamente elusivi, non foss'altro perché adottati prima dell'entrata in vigore della medesima e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale successivamente, senza alcuna revisione alla luce delle normative sopravvenute ed in aperto dispregio dei diritti dei lavoratori delle Province a cui, di fatto, si stanno sottraendo opportunità di idonea ricollocazione;
se abbia contezza del fatto che le politiche di austerity , a giudizio dell'interrogante smisurate ed irrazionali, ed il taglio ai trasferimenti a Regioni, Province e Comuni stanno determinando con assoluta certezza le condizioni di dissesto finanziario delle Province, non certo per cattiva gestione ma per soffocamento finanziario;
se abbia contezza della circostanza che l'eventuale conseguimento del risparmio sulla spesa pubblica attraverso il prossimo licenziamento (che a giudizio dell'interrogante si può presagire dai comportamenti e dagli atti dissennati, per cui un Ministero non sa quello che fa un altro e gli stessi non rispettano le leggi dello Stato) dei dipendenti provinciali comporterà conseguenze disastrose sui già minimi consumi e, quindi, sulla produzione, sulle entrate tributarie, sulla certezza del recupero dei crediti da parte di INPS, finanziarie ed istituti di credito per i prestiti loro concessi;
se abbia contezza del fatto che alcuni dei servizi svolti dalle ex Province dovrebbero essere svolti dai Comuni e che anche la situazione finanziaria degli stessi è prossima al collasso. Nello specifico, dal 1° gennaio 2015 i servizi sociali non sono più di competenza delle Province che negli ultimi anni, in assenza di trasferimenti statali e in presenza di trasferimenti regionali ridottissimi, hanno garantito i servizi ai disabili con fondi di bilancio propri, in assenza dei quali la spesa relativa dovrebbe ricadere sui Comuni. A questo proposito, si noti che alcune Province hanno cessato l'erogazione dei servizi, ma i Comuni non sono intervenuti; altre Province hanno ridotto le quantità delle ore di assistenza rendendo vana la garanzia del diritto allo studio dei disabili; altre Province continuano ad erogare servizi, nelle more del riordino da parte delle Regioni, onde evitare responsabilità penali e non pregiudicare diritti dei più deboli, ma presentano il conto ai Comuni che devono reperire nuove e non programmate somme per finanziare questa spesa.
(4-03348)