• Relazione 1345, 11, 1072, 1283, 1306 e 1514-A

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Atto a cui si riferisce:
S.11 Introduzione nel codice penale di un "titolo VI bis", nel libro secondo, sui "Delitti contro l'ambiente"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1345, 11, 1072, 1283, 1306 E 1514-A

Relazione Orale

Relatori Albertini e Sollo

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2ª E 13ª RIUNITE
(2ª - GIUSTIZIA)
(13ª - TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 2 febbraio 2015

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (n. 1345)

approvato dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014,
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati REALACCI, ANZALDI, BARETTA, BERLINGHIERI, BOCCI, BONACCORSI, BORGHI, BRAGA, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, COCCIA, COMINELLI, D’INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GNECCHI, GRASSI, Tino IANNUZZI, IORI, KYENGE, LODOLINI, LOSACCO, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, PARIS, PELLEGRINO, PES, RICHETTI, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, VALIANTE, VIGNALI, ZANIN e ZARDINI (342); MICILLO, DE ROSA, BONAFEDE, BUSTO, TURCO, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, DAGA, FERRARESI, MANNINO, SARTI, SEGONI, TERZONI, TOFALO, ZOLEZZI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, Massimiliano BERNINI, Nicola BIANCHI, BRESCIA, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DALL’OSSO, D’AMBROSIO, DE LORENZIS, DELLA VALLE, DELL’ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, Luigi DI MAIO, Manlio DI STEFANO, DI VITA, D’INCÀ, D’UVA, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, Luigi GALLO, GRILLO, Cristian IANNUZZI, L’ABBATE, LIUZZI, LUPO, MANTERO, MARZANA, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PISANO, RIZZETTO, RIZZO, SIBILIA, SORIAL, TRIPIEDI, VACCA, Simone VALENTE, VIGNAROLI, VILLAROSA e ZACCAGNINI (957); PELLEGRINO, Daniele FARINA, ZAN e ZARATTI (1814)

(V. Stampati Camera nn. 342, 957 e 1814)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 febbraio 2014

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale
e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (n. 11)

d’iniziativa dei senatori CASSON, FILIPPI, SPILABOTTE, AMATI, Stefano ESPOSITO, RICCHIUTI, ANGIONI, FORNARO, CIRINNÀ, PEZZOPANE, D’ADDA, CAPACCHIONE, CUOMO, MOSCARDELLI, MINEO, GIACOBBE, MINNITI, TURANO, PALERMO, ORRÙ, PADUA, Elena FERRARA, SCALIA e FILIPPIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente (n. 1072)

d'iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2013

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (n. 1283)

d'iniziativa del senatore DE POLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di controllo ambientale (n. 1306)

d'iniziativa dei senatori NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA e SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

Sistema nazionale di controllo ambientale (n. 1514)

d’iniziativa dei senatori NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, PETROCELLI, MARTON, MONTEVECCHI, DONNO, MANGILI, CASTALDI, CRIMI, PAGLINI, VACCIANO, FATTORI, LEZZI, CIOFFI, GIROTTO, BOTTICI, BULGARELLI, SCIBONA e SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2014


dei quali le Commissioni riunite propongono l’assorbimento nel disegno di legge n. 1345

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Collina)

sul disegno di legge

7 gennaio 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all’articolo 1, al capoverso Art. 452-bis, si invita a individuare in modo più specifico l’espressione «compromissione o deterioramento rilevante», in ragione della parziale sovrapposizione dei concetti di «compromissione» e «deterioramento» e della necessità di rispettare il principio di determinatezza della fattispecie penale che l’aggettivo «rilevante» non sembra garantire adeguatamente; tale ultima osservazione è da riferire altresì al capoverso Art. 452-ter, secondo comma, con riguardo all’espressione «rilevanza oggettiva del fatto», che non appare adeguatamente individuata;

all’articolo 1, al capoverso Art. 452-ter, si rileva altresì che la nozione di disastro ambientale, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza n. 327 del 2008, richiede il concorso di due profili, uno di ordine dimensionale e uno relativo alla proiezione offensiva. La disposizione in oggetto, nel delineare la fattispecie penale, sembra al contrario configurare come alternativi i due elementi richiamati.

su emendamenti

8 gennaio 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 1.131, 1.138, 1.147 e 1.230 parere non ostativo, rilevando che la nozione di disastro ambientale, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza n. 327 del 2008, richiede il concorso di due profili, uno di ordine dimensionale e uno relativo alla proiezione offensiva. La disposizione contenuta nelle proposte in esame, nel delineare la fattispecie penale, sembra al contrario configurare come alternativi i due elementi richiamati;

sull’emendamento 1.220 parere non ostativo, segnalando che la previsione contenuta nel capoverso 2-bis, secondo periodo, nell’indicare le finalità cui devono essere destinati i proventi derivanti dalle contravvenzioni, appare suscettibile di ledere l’autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali;

sull’emendamento 1.0.2 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste, nell’attribuire al presidente della Giunta regionale o al presidente della provincia ovvero al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, per fronteggiare fenomeni di dissesto idrogeologico, appaiono incongrue anche in riferimento al corretto rapporto tra fonti del diritto, con particolare riguardo al rispetto del criterio della competenza; peraltro, il procedimento previsto per l’emanazione delle ordinanze appare eccessivamente dettagliato e, quindi, suscettibile di ledere le competenze riconosciute a regioni ed enti locali. Infine, la sanzione prevista al comma 6, in caso di non ottemperanza alle ordinanze medesime, presenta profili di irragionevolezza;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

20 gennaio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Azzollini)

26 novembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

(Estensore: Verducci)

2 dicembre 2014

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.193, 1.199, 1.212 (limitatamente al capoverso 7-„bis), 1.59 (limitatamente al capoverso Art. 318-octies bis), 1.58, 1.210 e 1.0.7.

Sull’emendamento 1.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all’inserimento, al comma 3, di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull’emendamento 1.0.4 il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo la parola «confiscati», delle seguenti: «, al netto delle spese di custodia e di gestione,».

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.220 e 1.0.3.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Santini)

21 gennaio 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge 1.0.2000 e 1.0.3000 con relativi subemendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.2000/1, 1.0.3000, 1.0.3000/1 e 1.0.3000/2.

Il parere sull’emendamento 1.0.2000 è di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all’inserimento, dopo la parola «autorizzato», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalle Commissioni riunite

Art. 1.Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

1. Identico:

«TITOLO VI-bis

«TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). -- È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). -- È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente:

1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Identico.

Si applica lo stesso aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento.

Se da uno dei fatti di cui al primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, deriva una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da due a cinque anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da tre a sette anni e, se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di una o più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-ter. - (Disastro ambientale). -- Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sè illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 452-ter. - (Disastro ambientale). -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità, determinata con riferimento alla capacità diffusiva degli effetti lesivi della condotta.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Identico.

Si applica lo stesso aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento.

Art. 452-quater. - (Delitti colposi contro l'ambiente). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 452-quater. - (Delitti colposi contro l'ambiente). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 452-quinquies. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente.

Art. 452-quinquies. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti o che se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

Identico.

1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Identico.

Art. 452-sexies. - (Impedimento del controllo). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-sexies. - (Impedimento del controllo). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-septies. - (Circostanze aggravanti). -- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Art. 452-septies. - (Circostanze aggravanti). -- Identico.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-octies. - (Ravvedimento operoso). -- Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Art.452-octies - (Ravvedimento operoso) - Salvo quanto previsto dal secondo comma, le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-septies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Per il delitto di cui all'articolo 452-quater, la punibilità è esclusa nei confronti di colui che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attività di cui al primo e al secondo comma, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452-novies. - (Confisca). -- Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-sexies e 452-septies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato.

Art. 452-novies. - (Confisca). -- Identico.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Identico.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

Art. 452-decies. - (Ripristino dello stato dei luoghi). -- Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice».

Art. 452-decies. - (Ripristino dello stato dei luoghi). -- Identico».

2. Il comma 4 dell’articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

2. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3. Identico.

«4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-ter, 452-septies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».

4. Identico.

4. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-ter, 452-quinquies,».

5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-sexies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

5. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

6. Identico.

6. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 118-ter. - (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente) -- 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia».

7. All’articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies del codice penale,».

7. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

8. Identico:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) identica:

«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

«a) identica;

b) per la violazione dell'articolo 452-ter, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

b) identica;

c) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

c) identica;

d) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

d) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e di materiale a radiazioni ionizzanti ai sensi dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

e) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e) identica;

f) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

f) identica»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

b) identica.

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

1-ter. Nei casi di condanna per i delitti di cui all'articolo 452-quater del codice penale, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal comma 1-bis sono ridotte di un terzo».

8. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

Soppresso

«PARTE SESTA-BIS

DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 318-bis. - (Ambito di applicazione). -- 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Art. 318-ter. - (Prescrizioni). -- 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile, a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, per un periodo comunque non superiore a sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Art. 318-quater. - (Verifica dell'adempimento). -- 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonchè l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

Art. 318-quinquies. - (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). -- 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinchè provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

Art. 318-sexies. - (Sospensione del procedimento penale). -- 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 318-septies. - (Estinzione del reato). -- 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Art. 318-octies. - (Norme di coordinamento e transitorie). -- 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

Art. 2.Art. 2.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 11

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

(Introduzione del titolo VI-bis
nel libro secondo del codice penale)

1. Nel libro secondo del codice penale, dopo il titolo VI è inserito il seguente:

«TITOLO VI-BIS

DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

Art. 452-bis. -- (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell’aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con una o più operazioni, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

La pena è aumentata se da uno dei fatti di cui al primo e al secondo comma deriva pericolo per l’aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se da uno dei fatti di cui al primo e al secondo comma deriva un danno per l’aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva un danno per un’area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se da uno dei fatti di cui al primo e al secondo comma deriva una lesione personale, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da quattro a undici anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da dodici a venti anni.

Se da uno dei fatti di cui al primo e al secondo comma deriva un disastro ambientale, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 25.000 a euro 150.000.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena sono operate sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 452-ter. -- (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). -- Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 452-bis ovvero dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Chi partecipa all’associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La pena è aumentata se gli associati sono in numero pari o superiore a dieci, ovvero se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto di associzione di tipo mafioso, previsto dall’articolo 416-bis, ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-quater. -- (Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale). -- Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l’aria, le acque, il suolo o il sottosuolo, nonché per il patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per un’area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 452-quinquies. -- (Frode in materia ambientale). -- Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l’impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l’atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione, ovvero rilasciato a seguito dell’utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l’autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla mancanza di autorizzazione.

Art. 452-sexies. -- (Ravvedimento operoso). -- Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui all’articolo 452-bis, commi primo, secondo, terzo e quarto, e all’articolo 452-quater sono diminuite della metà se l’autore, prima dell’apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all’imputato di eseguire la bonifica.

Art. 452-septies. -- (Pene accessorie). -- La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

a) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

c) l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna e con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all’adempimento di tali obblighi l’eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 452-octies. -- (Confisca). -- Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell’articolo 240 del presente codice, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Art. 2.

(Responsabilità delle persone giuridiche)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 25-sexies è inserito il seguente:

«Art. 25-sexies.1. -- (Delitti in materia ambientale). -- 1. In relazione ai delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale commessi nell’interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell’articolo 5, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno»;

b) nel capo I, dopo l’articolo 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis. -- (Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale). -- 1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all’articolo 25-sexies.1, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l’ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l’avvenuta commissione del reato.

2. Nel caso previsto dal comma 1 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 18».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di confisca)

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale,».

DISEGNO DI LEGGE N. 1072

D'iniziativa della senatrice De Petris

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Art. 452-ter. - (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti). -- Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 452-quater. - (Disastro ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 200.000 a euro un milione.

La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

Art. 452-quinquies. - (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica). -- Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della fauna selvatica.

Le pene sono aumentate di un terzo se l'uccisione della fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica la compromissione o il deterioramento, le pene sono aumentate fino alla metà.

Art. 452-sexies. - (Circostanze aggravanti). -- Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-septies. - (Traffico di rifiuti). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 40.000 a euro 200.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento durevole:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-octies. - (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Art. 452-novies. - (Delitti ambientali in forma organizzata). -- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate di un terzo.

Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate della metà.

Art. 452-decies. - (Frode in materia ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 25.000.

Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 452-undecies. - (Impedimento al controllo). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

Art. 452-duodecies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.

Art. 452-terdecies. - (Pene accessorie. Confisca). -- La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta la pubblicazione della sentenza di condanna nonché, per tutta la durata della pena principale:

1) l'interdizione dai pubblici uffici;

2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del presente codice.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Art. 452-quaterdecies. - (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). -- Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

2. Nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:

«Art. 498-bis. - (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 25-quinquies.1 nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-quinquies.1. - (Delitti ambientali). -- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-duodecies, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b), diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di confisca)

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale,».

Art. 4.

(Delega al Governo per il coordinamento della normativa concernente gli illeciti ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per le politiche europee, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato al coordinamento e al riordino delle disposizioni speciali concernenti gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto.

2. Almeno novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;

b) coordinamento e riordino del sistema sanzionatorio, a fini di sistemazione, di maggiore efficacia e di dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

c) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro II del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;

d) potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento degli illeciti di cui al presente articolo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 2 e 3 le modifiche strettamente necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)

1. L'articolo 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

«5. Le associazioni di cui all'articolo 13 della presente legge, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1283

D'iniziativa del senatore De Poli

Art. 1.

(Modifiche al codice penale
in materia di delitti contro l'ambiente)

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Nozione di ambiente). -- Agli effetti della legge penale, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, del territorio e delle opere dell'uomo, protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico.

Art. 452-ter. - (Inquinamento ambientale). -- Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni nazionali o dell’Unione europea, cagiona il pericolo di un concreto e rilevante danno all'ambiente mediante lo scarico, l'emissione o l'introduzione nell'aria, nel suolo o nell'acqua di sostanze, energie o radiazioni di qualunque tipo è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Se il danno si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

Se dal fatto derivano la morte o lesioni gravi alla persona, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da 50.000 euro a 250.000 euro.

Se dal fatto deriva un disastro ambientale, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da 100.000 euro a 500.000 euro.

Per disastro ambientale si intende, agli effetti della legge penale, il deterioramento durevole, rilevante e sostanziale dello stato della flora, della fauna, del patrimonio naturale, dei singoli beni riconducibili all'ecosistema e di ogni altro bene ricompreso nella nozione di ambiente.

Le pene previste dal presente articolo sono ridotte da un terzo a due terzi per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

Art. 452-quater. - (Traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente). -- Chiunque illegittimamente, in violazione di specifiche disposizioni nazionali o dell’Unione europea, produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, detiene, raccoglie, tratta o comunque gestisce abusivamente rifiuti, ovvero sostanze o radiazioni o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

Se dal fatto deriva una rilevante alterazione dello stato dell'ambiente ovvero un pericolo o un danno all'incolumità delle persone, ovvero la morte o lesioni gravi alle persone, ovvero un disastro ambientale, si applicano, rispettivamente, le pene previste dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 452-ter.

La pena è aumentata se il fatto riguarda quantità ingenti delle sostanze indicate al primo comma, ovvero se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare.

Le pene previste dal presente articolo sono ridotte da un terzo a due terzi per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

Art. 452-quinquies. - (Associazione per delinquere contro l'ambiente). -- Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti previsti dal presente titolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a sei anni.

La pena prevista dal primo comma si applica anche a coloro che, consapevoli dello scopo associativo, forniscono mezzi tecnici o finanziari o prestano in maniera continuativa consulenza ovvero assistenza di qualunque tipo all'associazione.

I promotori, gli organizzatori e i capi dell'associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate di un terzo se il numero degli associati è superiore a dieci.

Art. 452-sexies. - (Aggravanti per l'associazione di tipo mafioso). -- L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto sono destinati alla promozione, alla tutela o al recupero dell'ambiente.

Art. 452-septies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). -- Chiunque commette per colpa alcuno dei fatti previsti dagli articoli 452-ter e 452-quater è punito con le pene ivi previste, ridotte da un terzo a due terzi.

Il reato si estingue per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

Art. 452-octies. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo del reato, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa o attestante cose non vere o di analisi non veritiere, ovvero omette informazioni dovute per legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero in concorso con costoro, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Le pene previste dal presente articolo si applicano anche a chi compie attività fraudolente dirette a mutare, mediante artificiosi meccanismi tecnici o formali, la natura o la classificazione dei rifiuti.

Art. 452-novies. - (Pene accessorie alla condanna per delitti ambientali). -- Alla condanna per i delitti di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-octies conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter.

Art. 452-decies. - (Confisca). -- In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente titolo è disposta la confisca del prodotto o del profitto o del prezzo del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del primo comma, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi primo e secondo si applicano le disposizioni dell'articolo 240».

2. All'articolo 319-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene previste dagli articoli 318, 319, 320 e 322 sono aumentate fino alla metà se il fatto è commesso al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis, ovvero di assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo dei medesimi delitti, ovvero di conseguirne l'impunità».

Art. 2.

(Sanzioni per le persone giuridiche)

1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 25-quinquies.1. - (Delitti contro l'ambiente). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, primo comma, e 452-octies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, commi secondo e terzo, e 452-quater, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, quarto comma, e 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

d) per i delitti colposi previsti dall'articolo 452-septies, le sanzioni rispettivamente previste dalle lettere a), b) e c) del presente comma in relazione agli articoli 452-ter e 452-quater, ridotte da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-octies del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non inferiore a un anno.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati indicati nel comma 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 è aumentata di un terzo.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione dei reati indicati nel comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 3.

(Norme processuali)

1. Il giudice, con la sentenza di condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater e 452-septies del codice penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, o con la decisione emessa in relazione ai medesimi reati ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina l'immediato ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica e a spese del condannato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

2. In caso di condanna per i reati indicati nel comma 1, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.

3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, le parole: «416-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis, 452-quinquies e».

4. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-ter. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, ovvero da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, è sempre disposto il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni utilizzati per l'esecuzione del reato, nonché delle altre cose di cui è consentita la confisca».

5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

«c-bis) delitto di inquinamento ambientale previsto dall'articolo 452-ter, delitto di traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente previsto dall'articolo 452-quater e delitto di associazione per delinquere contro l'ambiente previsto dall'articolo 452-quinquies del codice penale».

6. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-ter, 452-quater, 452-quinquies,».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 256:

1) il comma 3 è abrogato;

2) al comma 4, le parole: «Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene di cui ai commi 1 e 2»;

b) gli articoli 257, 259 e 260 sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1306

D'iniziativa dei senatori Nugnes ed altri

Titolo I

SISTEMA DI CONTROLLO
AMBIENTALE

Capo I

Organismi del sistema di controllo
ambientale

Art. 1.

(Definizioni)

1. All'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e misurabile» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) agli spazi antropizzati, nonché alla particolare fisionomia di un territorio, determinata dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche di particolare pregio, denominata "paesaggio";

d-ter) all'atmosfera, attraverso l'immissione di agenti inquinanti o radiazioni, ionizzanti e non».

2. All'articolo 302 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«13-bis. Per "ambiente" si intende il bene comune unitario giuridicamente riconosciuto e tutelato, costituito dal complesso di condizioni chimiche, biologiche, territoriali, paesaggistiche, sociali, culturali e morali, in cui vivono e si formano gli esseri viventi, singolarmente o come collettività.

13-ter. Per "disastro ambientale" si intende il danno ambientale di cui sia accertata la rilevanza oggettiva in relazione all'estensione della compromissione, delle conseguenze dannose ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, che offenda la pubblica incolumità ovvero cagioni un'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

13-quater. Per "soggetto responsabile" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, società o ente, pubblico o privato, che con le proprie azioni o omissioni abbia causato, agevolato o consentito il verificarsi di un danno ambientale anche di carattere diffuso».

Art. 2.

(Direzione nazionale e direzioni distrettuali ambiente e salute)

1. Al fine di costituire un efficace sistema di controllo ambientale sono istituite la Direzione nazionale ambiente e salute e le direzioni distrettuali ambiente e salute.

2. La Direzione nazionale ambiente e salute (DNAS) è istituita nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reati ambientali.

3. La DNAS è diretta dal Procuratore nazionale ambiente e salute, nominato dal Consiglio superiore della magistratura e sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che riferisce al Consiglio superiore della magistratura in merito alla attività svolta e ai risultati conseguiti dalla DNAS e dalle direzioni distrettuali, istituite ai sensi del comma 5. Il Procuratore nazionale svolge funzioni di coordinamento delle direzioni distrettuali ed esercita poteri di sorveglianza, controllo e avocazione nei confronti delle direzioni medesime. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento del Procuratore nazionale, si applica l'articolo 371-bis del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

4. Alla DNAS sono addetti, quali sostituti procuratori, almeno dieci magistrati esperti nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità ambientale, organizzata e non.

5. La direzione distrettuale ambiente e salute (DDAS) è costituita dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello nell'ambito del proprio ufficio, e svolge le funzioni di pubblico ministero in primo grado in relazione ai delitti, consumati o tentati, contro l'ambiente e comunque in relazione ad ogni attività che arrechi danno all'ambiente o alla salute.

6. Alla DDAS è preposto il procuratore distrettuale o un magistrato da questi designato come procuratore aggiunto. Il procuratore distrettuale, sentito il Procuratore nazionale ambiente e salute, designa i magistrati addetti alla DDAS; gli incarichi hanno durata minima di quattro anni e massima di otto anni.

7. La DNAS e le DDAS si avvalgono, per l'esercizio delle attività di indagine, delle strutture e del personale della Direzione investigativa ambiente e salute, di cui all'articolo 3. Al fine di ottimizzare le predette attività, i magistrati addetti alle DDAS possono accedere direttamente a tutte le banche dati disponibili alle Forze di polizia, ivi compresa l'Anagrafe tributaria.

8. Restano comunque ferme le competenze della Direzione nazionale antimafia, delle direzioni distrettuali antimafia e della Direzione investigativa antimafia. Qualora il reato ambientale si configuri come reato di stampo mafioso, la DNAS e le DDAS sono tenute a trasmettere gli atti alle corrispettive Direzioni nazionale e distrettuali antimafia, ai fini del coordinamento delle indagini.

Art. 3.

(Direzione investigativa ambiente e salute)

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione investigativa ambiente e salute (DIAS), con il compito di svolgere le specifiche attività investigative attinenti alla lotta contro i crimini ambientali.

2. La Direzione centrale della DIAS, con sede a Roma, è articolata nei seguenti reparti:

a) investigazioni preventive;

b) investigazioni giudiziarie;

c) accertamenti tecnici.

3. Sono preposti alla Direzione centrale:

a) un direttore;

b) due vice direttori, uno dei quali con funzioni vicarie;

c) tre commissari, supervisori per ciascun reparto di cui al comma 2;

d) un commissario per i profili amministrativo-logistici;

e) un commissario per le risorse umane.

4. La DIAS è articolata sul territorio in sedi regionali, alle quali sono preposti un commissario, in qualità di dirigente regionale, e due o più funzionari, in qualità di vice dirigenti. Le sedi regionali sono individuate con il regolamento di cui al comma 5, tenuto conto delle peculiarità del territorio e del numero di procedimenti pendenti per reati ambientali.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento delle strutture della DIAS di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione delle strutture immobiliari da adibire a sede degli uffici, da reperire prioritariamente tra quelle oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro un mese dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 4.

(Compiti e attribuzioni della DIAS)

1. La DIAS procede alle indagini relative ai reati ambientali e svolge le attività di investigazione preventiva attinenti ai crimini contro l'ambiente e contro la salute. A tal fine, al personale della DIAS, a prescindere dalle attribuzioni istituzionali dell'ente di appartenenza, è attribuita, in base al grado o alla qualifica rivestiti, la qualifica rispettivamente di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

2. La DIAS opera sulla base di un protocollo unico di azione, predisposto dalla Direzione centrale anche sulla base delle indicazioni dei dirigenti regionali, nel quale sono definite le procedure e le modalità alle quali deve attenersi il personale nello svolgimento delle attività di accertamento e di investigazione di competenza. Nel protocollo sono comunque previste e disciplinate le seguenti fasi operative:

a) avvistamento e individuazione del sito;

b) avvio dell'indagine;

c) intervento sul luogo, con la partecipazione di personale tecnico;

d) comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza;

e) informativa alle amministrazioni competenti ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;

f) dissequestro temporaneo finalizzato prioritariamente al disinquinamento del sito o al ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, alla loro messa in sicurezza;

g) restituzione del bene all'avente diritto, a seguito dell'asseverazione tecnica dell'avvenuta bonifica;

h) attivazione delle procedure per il recupero dei tributi speciali dovuti.

3. La Direzione centrale della DIAS si avvale di un numero rapido di pubblica utilità, appositamente istituito, quale strumento per il coordinamento delle attività investigative e tecniche avviate sul territorio.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le direttive per la realizzazione, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto, di piani coordinati di controllo ambientale del territorio la cui attuazione è demandata alle competenti strutture operative della DIAS.

Art. 5.

(Personale della DIAS)

1. La DIAS si avvale di personale in servizio della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché di personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il direttore della DIAS è eletto da un apposito collegio costituito dai dirigenti superiori della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dai generali di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, tra i primi dirigenti della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché tra i colonnelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di direttore ha la durata di due anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

3. I vice direttori della DIAS sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali superiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di vice direttore ha la durata di tre anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

4. I commissari della DIAS, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali inferiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di commissario ha la durata di quattro anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato. Con la medesima procedura e in base ai predetti criteri sono nominati i commissari dirigenti regionali, di cui all'articolo 3, comma 4, il cui incarico ha la durata di cinque anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

5. I funzionari vice dirigenti delle sedi regionali, di cui all'articolo 3, comma 4, sono selezionati tra il personale tecnico con contratto a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche dei Corpi di polizia di cui al comma 2, nonché dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle ARPA, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e dell'ISPRA, che svolga mansioni di controllo e di verifiche tecniche in materia ambientale da almeno sette anni. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di sette anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

6. Il personale di cui al comma 5 è selezionato in modo da garantire una omogenea rappresentanza dei Corpi di polizia e degli enti di cui al medesimo comma, su richiesta degli interessati, che devono essere privi di carichi pendenti e in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) per il personale dei Corpi di polizia, il grado di maresciallo aiutante dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il grado di ispettore superiore della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato; il grado costituisce titolo preferenziale; in caso di parità di grado, costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolo preferenziale;

b) per il personale degli enti, l'inquadramento come collaboratore tecnico professionale di categoria D ovvero al 7º livello funzionale, con esperienza di servizio non inferiore alla terza progressione orizzontale; costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolo preferenziale.

7. Il personale operativo di pronto intervento è selezionato nell'ambito dei Corpi di polizia di cui al comma 2 tra il personale di truppa e i graduati del ruolo ordinario o tecnico, su richiesta degli interessati, che devono essere privi di carichi pendenti; il grado rivestito costituisce comunque titolo preferenziale. Nell'assegnazione degli incarichi, è data comunque priorità al personale già operativo sul territorio della sede regionale di riferimento. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di otto anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

8. Il personale amministrativo è scelto dal direttore e dal commissario per le risorse umane di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), d'intesa tra loro, tra il personale a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche degli enti di cui al comma 2, inquadrato come assistente amministrativo di categoria C ovvero al 6º livello funzionale, che sia privo di carichi pendenti e ne faccia esplicita richiesta. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di otto anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

9. Al fine di garantire la copertura del servizio senza soluzioni di continuità nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere e su tutto il territorio nazionale, al personale in forza alla DIAS, di cui ai commi precedenti, sono attribuite un'indennità di pronta reperibilità e un'indennità di missione, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sicurezza.

10. Il personale in forza alla DIAS deve frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento periodico sugli specifici profili giuridici e tecnici in materia ambientai e sanitaria; per lo svolgimento dei corsi, articolati per ambiti regionali, la DIAS si avvale, rispettivamente, di magistrati inquirenti con comprovata esperienza in materia ambientale e di personale tecnico dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità, nonché delle aziende sanitarie locali e delle ARPA territorialmente competenti.

11. Il personale in forza alla DIAS non può essere rimosso, o trasferito, o comunque sollevato d'ufficio dall'esercizio delle sue funzioni se non su sua richiesta o per determinazione assunta dalla Direzione centrale o dalla DDAS competente.

12. Il personale in forza alla DIAS non appartenente ai Corpi di polizia, alla scadenza dell'incarico, è collocato, su sua richiesta, presso lo stesso servizio e la stessa sede di provenienza. Al predetto personale è attribuita la progressione verticale al livello funzionale immediatamente superiore. Al personale delle qualifiche apicali è attribuita la progressione orizzontale maggiore, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

Art. 6.

(Mansioni)

1. Il direttore è il responsabile della DIAS. Competono al direttore la verifica e il controllo sull'efficacia e l'efficienza delle attività poste in essere dalla DIAS nell'esercizio dei compiti istituzionali su tutto il territorio nazionale. Il direttore definisce altresì gli obiettivi minimi in materia di controlli ambientali e sanitari che le singole articolazioni territoriali della DIAS sono tenute ad attuare.

2. Il direttore della DIAS trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Ministro riferisce alle Camere sui contenuti della relazione.

3. Il vice direttore della DIAS che non esercita funzioni vicarie sovrintende in qualità di responsabile alle attività dei servizi investigativi regionali.

4. I commissari supervisori, rispettivamente, per le attività dei reparti investigazioni preventive, investigazioni giudiziarie e accertamenti tecnici sovrintendono altresì alle corrispettive attività poste in essere dalle sedi regionali.

5. I commissari dirigenti delle sedi regionali sono responsabili delle attività poste in essere nell'ambito territoriale di competenza, da svolgere in base ai criteri prioritari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché del raggiungimento degli obiettivi minimi in materia di controlli sul territorio, definiti dal direttore ai sensi del comma 1. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi minimi costituisce responsabilità dirigenziale e comporta per il commissario, in uno con il funzionario responsabile del mancato adempimento, la sanzione consistente nella sospensione delle indennità o degli emolumenti aggiuntivi, a qualsiasi titolo erogati, per un periodo minimo di un anno.

6. I funzionari vice dirigenti delle sedi regionali sono autonomamente responsabili per l'accertamento delle situazioni di possibile danno ambientale, per lo svolgimento delle conseguenti istruttorie e per l'esecuzione delle relative verifiche tecniche, con la supervisione dei competenti commissari della Direzione centrale, ai sensi del comma 4, ai quali trasmettono, a tal fine, relazioni sugli esiti delle attività svolte.

Art. 7.

(Procedure operative)

1. I soggetti istituzionali che nell'esercizio delle loro funzioni acquisiscano notizie o informazioni che possano integrare una fattispecie di illecito ambientale sono tenuti a farne immediata segnalazione alla DIAS e a prestare ogni collaborazione che sia loro richiesta, con particolare riferimento alle attività ispettive o di indagine effettuate nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, tutte le denunce e le segnalazioni in materia sanitaria e ambientale, pervenute alle autorità o alle Forze di polizia locali, nonché alle aziende sanitarie locali e alle ARPA, sono trasmesse entro quarantotto ore alla sede regionale della DIAS territorialmente competente e alla Direzione centrale, per l'attivazione immediata delle procedure operative previste dal protocollo unico di azione di cui all'articolo 4, comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste dalla legge, al responsabile della omessa trasmissione si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un mese a sei mesi.

3. I funzionari e il personale operativo della DIAS espletano le attività investigative in autonomia, su incarico della DDAS competente per territorio ovvero a seguito di esposti direttamente pervenuti o di propria iniziativa, con il coordinamento dei funzionari vice dirigenti della sede regionale e la supervisione della Direzione centrale.

4. Nell'esercizio delle attività investigative, la DIAS può:

a) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti indiziati di reato;

b) disporre l'accesso ai luoghi ove si sospetti la commissione di atti illeciti a danno dell'ambiente o della salute, anche in deroga alla normativa vigente;

c) disporre l'accesso ai dati concernenti la produzione e ai corrispondenti registri di carico e scarico dei materiali di scarto, al fine di verificare la corrispondenza tra beni e rifiuti prodotti;

d) autorizzare l'effettuazione di operazioni simulate di traffico illecito di rifiuti, ovvero di operazioni simulate di trasporto, smaltimento, trattamento o riutilizzo illeciti;

e) visitare gli istituti penitenziari e ottenere l'autorizzazione per colloqui investigativi con detenuti, internati e collaboratori di giustizia;

f) richiedere, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione a compiere intercettazioni preventive di conversazioni telefoniche o di comunicazioni tra presenti;

g) acquisire informazioni concernenti la pericolosità sociale e l'attualità dei collegamenti tra soggetti detenuti e gli ambienti criminali esterni di appartenenza;

h) avvalersi dei sistemi di telerilevamento aereo e satellitare disponibili.

Art. 8.

(Responsabilità degli enti locali e diritto
di rivalsa)

1. Ricevuta segnalazione dalla DIAS del verificarsi di situazioni che possano arrecare danno all'ambiente o alla salute, gli enti locali, in ottemperanza alla loro funzione di tutela del territorio e della pubblica incolumità, si attivano, entro trenta giorni dalla segnalazione, per predisporre, previa diffida ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'eliminazione della causa d'inquinamento, la rimozione di rifiuti, il corretto smaltimento degli stessi, la messa in sicurezza ovvero la bonifica, salvo e impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Ciascun ente locale attiva nel proprio sito internet ufficiale un'apposita sezione «reati ambientali» nella quale pubblica in tempo reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate nel territorio di propria competenza.

2. Le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell'ente locale interessato.

3. L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 costituisce grave violazione di legge ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9.

(Funzioni di Polizia giudiziaria)

1. I funzionari del ruolo organico del personale tecnico delle ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, che non abbiano carichi pendenti e non siano stati sottoposti a procedure disciplinari, addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso la prefettura competente per territorio, assumono le funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 10.

(Siti ad alto rischio ambientale)

1. Qualora, a seguito dei procedimenti condotti nell'ambito delle materie di competenza della DIAS, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia accertata l'esistenza di siti particolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute, ovvero oggetto di sversamenti illeciti di rifiuti o sostanze nocive, di seguito denominati «S.a.r.a.», la DNAS provvede all'attivazione presso la più vicina prefettura di una sezione locale interforze della DIAS per le attività operative di comando e coordinamento degli interventi con modalità di pronto intervento, al fine di potenziare il monitoraggio ed il controllo dei fenomeni criminali nell'area interessata e di tutelare l'ambiente e la salute.

2. Concorrono all'individuazione dei S.a.r.a. i seguenti elementi:

a) elevato numero di denunce presentate e di procedimenti avviati nel biennio precedente all'individuazione del sito;

b) dati rilevati da agenzie ambientali indipendenti e accreditate ovvero dalle ARPA, che attestino la presenza di fonti di inquinamento diffuso incidenti sulle matrici ambientali;

c) elevato numero di segnalazioni alle amministrazioni pubbliche competenti rese da associazioni di protezione ambientale e comitati di cittadini.

3. I comuni ricadenti nei S.a.r.a., fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente per l'accertamento delle responsabilità del soggetto che ha commesso il reato ambientale ed il conseguente risarcimento dei danni arrecati anche in relazione ai costi sostenuti per la corretta gestione delle sostanze nocive ovvero per il corretto conferimento e smaltimento del rifiuto nonché, ove possibile, per il ripristino ambientale, provvedono alla rimozione della sostanza nociva o dei rifiuti abbandonati entro trenta giorni dalla segnalazione, curandone il corretto trattamento o smaltimento presso siti idonei, nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi, con onere a carico del trasgressore.

4. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente articolo, in ossequio al superiore interesse pubblico alla protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, le risorse impiegate per la corretta gestione, la rimozione, il corretto smaltimento e la messa in sicurezza o bonifica delle aeree incluse nei S.a.r.a., eventualmente anticipate dall'ente locale territorialmente competente, non sono computate ai fini del patto di stabilità interno dell'ente locale stesso.

Capo II

Accesso all'informazione ambientale

Art. 11.

(Divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale)

1. Tutti i dati ambientali e sanitari, compresi quelli tecnici relativi agli accertamenti di situazioni comportanti rischi per l'ambiente o per la salute, ad esclusione di quelli per i quali siano in corso indagini investigative, raccolti dalla DNAS e dalle DDAS, dalle amministrazioni dello Stato, da altri enti pubblici e società concessionarie, devono essere tempestivamente trasmessi all'ISPRA, che ne cura la pubblicazione nell'ambito della rete del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet), in apposita sezione «rischi ambientali e sanitari». Tali dati sono altresì pubblicati nel sito istituzionale della regione territorialmente competente. Di essi deve essere garantita la piena accessibilità e fruibilità anche da parte di soggetti non tecnici, attraverso brevi sintesi esplicative da allegare ai dati tecnici e individuazione in mappa. L'ISPRA provvede, in collaborazione con le ARPA e le aziende sanitarie locali, a coordinare tutte le informazioni ambientali al fine di effettuare il controllo ed il monitoraggio delle criticità ambientali e sanitarie e di coadiuvare gli enti pubblici nella realizzazione dei propri compiti specifici di prevenzione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali.

Art. 12.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

Art. 13.

(Esclusione da incentivi e finanziamenti pubblici e divieto di partecipazione a gare)

1. Le aziende, le persone fisiche titolari delle aziende e ogni altro soggetto persona fisica o giuridica, che nell'esercizio di un'attività d'impresa si siano resi responsabili di illeciti ambientali o comunque abbiano posto in essere condotte non rispettose delle disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute, non possono fruire di alcun contributo, incentivo o finanziamento pubblico e sono altresì esclusi dalla partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione.

2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che non possono essere ammessi al finanziamento pubblico né partecipare a programmi di incentivazione e gare d'appalto, è pubblicato nel sito della rete SINAnet in apposita sezione nonché comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui i soggetti sono iscritti per l'annotazione. Si procede alla cancellazione dall’elenco solo in caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato, a decorrere dalla quale il soggetto interessato può accedere nuovamente a finanziamenti, incentivi e gare indette dalla pubblica amministrazione.

Art. 14.

(Uniformità dei regimi tariffari riguardanti le Agenzie regionali per la protezione ambientale)

1. Le analisi chimico-fisiche eseguite dai laboratori pubblici a fronte del pagamento di una tariffa, considerate quali attività a carattere oneroso, sono poste a carico del richiedente.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono armonizzati a livello nazionale i tariffari relativi ai costi delle prestazioni rese dalla ARPA a soggetti pubblici e privati.

Titolo II

SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I

Modifiche al codice dell'ambiente

Art. 15.

(Modifiche al sistema sanzionatorio
del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-quattuordecies:

1) al comma 1, le parole: «è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano la pena dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 5.000 a 26.000 euro»;

3) al comma 3, le parole: «con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 3 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo»;

b) all'articolo 137:

1) al comma 1, le parole: «è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 26.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.000 a 50.000 euro»;

3) al comma 3, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro»;

4) al comma 5, primo periodo, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a tre anni»;

5) al comma 5, secondo periodo, le parole: «l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da diecimila a centoventimila euro»;

6) al comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti «cinquantamila euro»;

7) al comma 13, le parole: «dell'arresto da due mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 10.000 a 150.000 euro»;

8) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 13 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo»;

c) l'articolo 255 è sostituito dal seguente:

«Art. 255. - (Abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata). -- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee sostanze o rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro, se si tratta di sostanze o rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti, e con la reclusione da tre mesi a quattro anni e la multa da 1.000 a 5.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati sostanze o rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro, se si tratta di sostanze o rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti, e con la reclusione da tre mesi a quattro anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;

c) se taluno dei fatti di cui alle lettere a) e b) è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo;

d) chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da diecimila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a centomila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da ventimila euro a centomila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da cinquantamila euro a centoventimila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi;

f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G della parte IV, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena è subordinato all'esecuzione di quanto disposto nell'ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3»;

d) l'articolo 256 è abrogato;

e) all'articolo 256-bis:

1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della multa da euro 2.000 a euro 25.000»;

2) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della multa da euro 10.000 a euro 100.000»;

f) all'articolo 257:

1) al comma 1, le parole: «la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da ventimila euro a centoventimila euro»;

3) al comma 3, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 2 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata»;

g) all'articolo 258:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), e che omettano di tenere il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro. I soggetti che tengano in modo incompleto il registro sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da duemilaseicento a quindicimila euro»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da venticinquemila a centomila euro. I soggetti che tengano in modo incompleto il registro sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da quindicimilacinquecento a novantatremila euro»;

3) il comma 3 è abrogato;

4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni»;

5) al comma 5, primo periodo, le parole: «da duecentossessanta euro a millecinquecentocinquanta euro» sono sostituite dalle seguenti: «da duecentossessanta a cinquemila euro»;

h) all'articolo 259, comma 1, al primo periodo, le parole: «pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «pena della multa da 5.000 euro a 50.000 euro e con la reclusione da uno a tre anni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se taluno dei fatti di cui al presente comma è commesso per colpa, le pene sono diminuite di un terzo. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di un’attività di impresa o comunque di un'attività organizzata»;

i) all'articolo 260, comma 1, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

l) all'articolo 279:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 1.000 a 10.000 euro» e, all'ultimo periodo, le parole: «assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «punito con l'ammenda fino a 5.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da due mesi a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 26.000 euro»;

3) al comma 4, le parole: «l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 10.000 euro»;

4) al comma 5, le parole: «fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti «fino a due anni»;

5) al comma 6, le parole: «fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «da duemila a venticinquemila euro»;

6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Se taluno dei fatti di cui al comma 1 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite di un terzo»;

m) all'articolo 296:

1) al comma 1, alla lettera a), le parole: «o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda da 1.000 a 15.000 euro» e, alla lettera b), le parole: «da duecento euro a mille euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 a 10.000 euro»;

2) al comma 3, le parole: «o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda fino a 15.000 euro»;

n) all'articolo 303:

1) al comma 1, le lettere g) e h) sono abrogate;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di danno ambientale, o di minaccia imminente di tale danno, causato da inquinamento di carattere diffuso, qualora non sia stato possibile accertare il nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori rispondono del danno i soggetti amministrativamente responsabili del controllo del territorio, eventualmente in concorso tra loro, per l'omessa vigilanza e l'omissione di atti d'ufficio, salvo il caso in cui provino di aver posto in essere tutte le attività necessarie ad evitare il danno».

Capo II

Modifiche al codice penale

Art. 16.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà, e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni»;

c) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per i reati ambientali previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater».

2. All'articolo 158 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione; per i reati istantanei ad effetti continuati, dal momento in cui si manifestano per la prima volta gli effetti del reato».

3. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 416-bis.1. - (Associazione eco-mafiosa. Circostanza aggravante). -- Se l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti dall'articolo 452-bis del presente codice o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti connessi alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dai commi primo e secondo dell'articolo 416-bis sono aumentate della metà».

5. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis.

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 150.000 chiunque immette nell'ambiente sostanze o energie ovvero omette di rimuoverle, cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Art. 452-ter. - (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti). -- Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una compromissione ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000. La stessa pena si applica quando l'eliminazione della compromissione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione. Se ne deriva la morte si applica la pena della reclusione da quattro a ventiquattro anni e della multa da euro 100.000 a euro due milioni.

Art. 452-quater. - (Disastro ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nell'ambiente sostanze o energie, ovvero omette di rimuoverle, cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, ovvero se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro due milioni. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto cagiona la morte di più persone.

Art. 452-quinquies. - (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette). -- Fuori dei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

Le pene previste dal primo comma sono aumentate di un terzo se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio alla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 452-sexies. - (Circostanze aggravanti). -- Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-septies. - (Traffico di rifiuti). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 20.000 euro a 250.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della flora o della fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-octies. - (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona sorgenti radioattive o materiale nucleare, o se ne disfa illecitamente.

La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà se dal fatto deriva il pericolo di deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Art. 452-novies. - (Frode in materia ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 75.000 euro.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito mediante produzione di documenti o attestazioni false o mediante corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, la pena è aumentata di un terzo.

Art. 452-decies. - (Impedimento al controllo). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi da parte dei soggetti legittimati ad eseguirla è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-undecies. - (Delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti al suo ufficio). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo. La stessa pena si applica se il danno sia stato causato o agevolato da comportamenti omissivi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Art. 452-duodecies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.

Art. 452-terdecies. - (Pene accessorie. Confisca) -- La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-septies e 452-octies comporta la pubblicazione della sentenza di condanna nonché, per tutta la durata della pena principale:

1) l'interdizione dai pubblici uffici;

2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) l'interdizione di cui all'articolo 30;

4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Qualora la condanna sia superiore ai cinque anni di reclusione, si applica l'interdizione perpetua.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-septies del presente codice consegue in ogni caso la confisca dei mezzi, degli strumenti utilizzati o del profitto ricavato, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca ai sensi dell'articolo 240, si procede alla confisca per equivalente del patrimonio del soggetto responsabile.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-octies del presente codice consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Art. 452-quaterdecies. - (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). -- Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Il giudice, tenuto conto della entità del patrimonio dell'inquinatore e della gravità del danno, può imporre al condannato di prestare idonea cauzione, determinandone l'ammontare in misura comunque non inferiore al doppio dei costi di bonifica. In luogo della cauzione è ammessa la prestazione di garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. Nel caso in cui il responsabile non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme versate a titolo di cauzione ovvero delle garanzie mediante ipoteca o mediante fideiussione solidale.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 452-quinquiesdecies. - (Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente alla mancanza di autorizzazione). -- In relazione ai delitti previsti dal presente titolo, è equiparata alla mancanza di autorizzazione l'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente, ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste per gli illeciti commessi allo scopo di conseguirla.

Art. 452-sexiesdecies. - (Ravvedimento operoso). -- Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di strumenti e risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-bis e all'articolo 452-quater sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire le attività di cui al secondo comma».

6. Nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:

«Art. 498-bis. - (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque danneggia le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzazione da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000».

Capo III

Disposizioni risarcitorie e procedurali

Art. 17.

(Arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video o fotografica, o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal presente comma, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

Art. 18.

(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)

1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente:

«Art. 310-bis. - (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). -- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa: dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente interessate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».

Art. 19.

(Responsabilità delle persone giuridiche)

1. Dopo l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-undecies.1. - (Delitti ambientali previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale). -- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-duodecies, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b), diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».

2. Nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis. - (Collaborazione della persona giuridica all'accertamento di reati in materia ambientale). -- 1. Con riferimento ai reati in materia ambientale indicati agli articoli 25-undecies e 25-undecies.1, la sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato».

Art. 20.

(Disposizioni in materia di sequestro e confisca)

1. In tutti i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, nonché i reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il pubblico ministero o il giudice dispongono il sequestro conservativo e preventivo, ai sensi degli articoli 316-bis e 321 del codice di procedura penale, dei mezzi, dei beni o per equivalente del patrimonio degli imputati, nella misura ritenuta adeguata rispetto all'entità del danno presumibilmente causato e agli importi necessari a realizzare il ripristino e la bonifica. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dei beni sequestrati ovvero per equivalente patrimoniale. Si applica l'articolo 322-ter del codice penale.

2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e dal decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

Art. 21.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 416-bis.1 del codice penale»;

b) dopo l'articolo 316 è inserito il seguente:

«Art. 316-bis. - (Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali). -- 1. Nei procedimenti attinenti ai reati ambientali di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili e delle somme nella titolarità dell'imputato o comunque delle somme a questi dovute da terzi, ai sensi dell'articolo 316, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il ripristino, la bonifica ed il risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

c) all'articolo 321 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-quater. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato»;

d) all’articolo 380, comma 2, lettera l-bis), le parole: «dall'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 416-bis e 416-bis.1»;

e) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

f) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «, 416-bis.1».

2. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 118-ter. - (Coordinamento delle indagini per delitti contro l'ambiente). -- 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dall'articolo 452-ter, del codice nonché per i delitti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia».

Capo IV

Disposizioni Finali

Art. 22.

(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte dalla presente legge con la vigente disciplina sanzionatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, della giustizia e per gli affari europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo con il quale, a seguito di integrale ricognizione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di illeciti ambientali e sanitari, sono individuate, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo nonché dei princìpi di legalità e tassatività della legge penale, le fattispecie penali abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento ai reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, provvedendo altresì al coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adeguandone le relative sanzioni.

2. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica e analisi d'impatto della regolamentazione che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi, anche parzialmente, ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere alla raccolta e al coordinamento delle disposizioni sanzionatorie, a fini di riorganizzazione sistematica e di maggiore efficacia e dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

b) provvedere alla individuazione delle disposizioni penali vigenti, attribuendo prevalenza alle norme che qualificano la fattispecie come delitto e a quelle che, a parità di qualificazione, stabiliscono pene nel complesso più rigorose, anche tenendo in considerazione le sanzioni accessorie dalle stesse previste;

c) provvedere alla trasformazione in ipotesi delittuose delle disposizioni sanzionatorie in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative a fattispecie incidenti sull'ambiente, al fine di prevedere pene nel complesso più rigorose, e individuare le relative ipotesi colpose;

d) provvedere ad apportare le ulteriori modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale strettamente necessarie all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

4. Il Governo è altresì autorizzato ad apportare, nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, alle fattispecie introdotte dai capi I, II e III del presente titolo le modifiche strettamente necessarie a coordinare le fattispecie medesime con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché ad assicurare la piena conformità dello stesso alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, anche con riferimento a quella sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni introdotte dal capo II del titolo II acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 22.

DISEGNO DI LEGGE N. 1514

D'iniziativa dei senatori Nugnes ed altri

Art. 1.

(Direzione nazionale e direzioni distrettuali ambiente e salute)

1. Al fine di costituire un efficace sistema nazionale di controllo ambientale e di integrare e coordinare il lavoro svolto in tale ambito dalle singole procure sono istituite la Direzione nazionale ambiente e salute e le direzioni distrettuali ambiente e salute.

2. La Direzione nazionale ambiente e salute (DNAS) è istituita nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reati ambientali.

3. La DNAS è diretta dal Procuratore nazionale ambiente e salute, nominato dal Consiglio superiore della magistratura e sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che riferisce al Consiglio superiore della magistratura in merito alla attività svolta e ai risultati conseguiti dalla DNAS e dalle direzioni distrettuali, istituite ai sensi del comma 5. Il Procuratore nazionale svolge funzioni di coordinamento delle direzioni distrettuali ed esercita i poteri di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

4. Alla DNAS sono addetti, quali sostituti procuratori, almeno dieci magistrati esperti nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità ambientale, organizzata e non.

5. La direzione distrettuale ambiente e salute (DDAS) è costituita dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello nell'ambito del proprio ufficio, e svolge le funzioni di pubblico ministero in primo grado in relazione ai reati, consumati o tentati, contro l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro e comunque in relazione ad ogni attività abusiva che arrechi danno all'ambiente o alla salute.

6. Alla DDAS è preposto il procuratore distrettuale o un magistrato da questi designato come procuratore aggiunto. Il procuratore distrettuale, sentito il Procuratore nazionale ambiente e salute, designa i magistrati addetti alla DDAS.

7. La DNAS e le DDAS si avvalgono, per l'esercizio delle attività di indagine, delle strutture e del personale della Direzione investigativa ambiente e salute, di cui all'articolo 2. Al fine di ottimizzare le predette attività, i magistrati addetti alle DDAS possono accedere direttamente a tutte le banche dati disponibili alle Forze di polizia, ivi compresa l'Anagrafe tributaria.

8. Presso la DNAS è istituita una banca dati informatica investigativa, il cui accesso è riservato unicamente al personale appartenente alle direzioni distrettuali e investigative ambiente e salute. La banca dati è gestita dalla DNAS ed in essa confluiscono tutti gli atti e gli accertamenti compiuti dai soggetti preposti in relazione ai reati e alle attività di cui al comma 5.

9. Restano ferme le competenze della Direzione nazionale antimafia, delle direzioni distrettuali antimafia e della Direzione investigativa antimafia. Spetta alla DDAS la competenza per il reato di attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora il reato ambientale si configuri come reato di stampo mafioso, la DNAS e le DDAS sono tenute a trasmettere immediatamente gli atti anche alle corrispettive Direzioni nazionale e distrettuali antimafia, ai fini della cooperazione nelle indagini.

Art. 2.

(Direzione investigativa ambiente e salute)

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione investigativa ambiente e salute (DIAS), con il compito di svolgere le specifiche attività investigative attinenti alla lotta contro i crimini ambientali.

2. La Direzione centrale della DIAS, con sede a Roma, è articolata nei seguenti reparti:

a) investigazioni preventive;

b) investigazioni giudiziarie;

c) accertamenti tecnici.

3. Sono preposti alla Direzione centrale:

a) un direttore;

b) due vice direttori, uno dei quali con funzioni vicarie;

c) tre commissari, supervisori per ciascun reparto di cui al comma 2;

d) un commissario per i profili amministrativo-logistici;

e) un commissario per le risorse umane.

4. La DIAS è articolata in sedi territoriali, alle quali sono preposti un commissario, in qualità di dirigente e due o più funzionari, in qualità di vice dirigenti. Le sedi territoriali sono individuate con il regolamento di cui al comma 5, tenuto conto delle peculiarità del territorio e del numero di procedimenti pendenti per reati ambientali, ottimizzando l'utilizzo delle risorse materiali già nella disponibilità dei vari enti o Forze dell'ordine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento delle strutture della DIAS di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione delle strutture immobiliari da adibire a sede degli uffici, da reperire prioritariamente tra quelle oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché tra quelle disponibili nell'ambito delle strutture già utilizzate dagli enti e dalle Forze dell'ordine che fanno parte del sistema di controllo di cui alla presente legge. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro un mese dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 3.

(Compiti e attribuzioni della DIAS)

1. La DIAS procede alle indagini relative ai reati ambientali e svolge le attività di investigazione preventiva attinenti ai reati contro l'ambiente e contro la salute di cui all'articolo 1, comma 5. A tal fine, al personale della DIAS, a prescindere dalle attribuzioni istituzionali dell'ente di appartenenza, è attribuita, in base al grado o alla qualifica rivestiti, la qualifica rispettivamente di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

2. La DIAS opera sulla base di un protocollo unico di azione, predisposto dalla Direzione centrale tenuto conto delle indicazioni dei dirigenti territoriali. Il protocollo stabilisce le procedure e le modalità alle quali deve attenersi il personale nello svolgimento delle attività di accertamento e di investigazione di competenza. Nel protocollo sono comunque previste e disciplinate le seguenti fasi operative:

a) avvistamento e individuazione del sito;

b) avvio dell'indagine;

c) intervento sul luogo, con la partecipazione di personale tecnico;

d) comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza;

e) informativa alle amministrazioni competenti ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;

f) dissequestro temporaneo finalizzato prioritariamente al disinquinamento del sito o al ripristino dello stato dei luoghi o, in subordine, alla loro messa in sicurezza;

g) restituzione del bene all'avente diritto, a seguito dell'asseverazione tecnica dell'avvenuta bonifica;

h) attivazione delle procedure per il recupero dei tributi speciali dovuti.

3. La Direzione centrale della DIAS si avvale di un numero rapido di pubblica utilità, appositamente istituito, quale strumento per il coordinamento delle attività investigative e tecniche avviate sul territorio.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le direttive per la realizzazione, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto, di piani coordinati di controllo ambientale del territorio la cui attuazione è demandata alle competenti strutture operative della DIAS, che stabiliscano livelli minimi di controllo da effettuare sui territori.

Art. 4.

(Personale della DIAS)

1. La DIAS si avvale di personale in servizio della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché di personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità.

2. Il direttore della DIAS è eletto da un apposito collegio costituito dai dirigenti superiori della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dai generali di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, tra i primi dirigenti della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché tra i colonnelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di direttore ha la durata di due anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

3. I vice direttori della DIAS sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali superiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di vice direttore ha la durata di tre anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

4. I commissari della DIAS, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere c), d) ed e), sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali inferiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di commissario ha la durata di quattro anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato. Con la medesima procedura e in base ai predetti criteri sono nominati i commissari dirigenti territoriali, di cui all'articolo 2, comma 4, il cui incarico ha la durata di cinque anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

5. I funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali, di cui all'articolo 2, comma 4, sono selezionati tra il personale tecnico con contratto a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche dei Corpi di polizia di cui al comma 2, nonché dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle ARPA, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e dell'ISPRA, che svolga mansioni di controllo e di verifiche tecniche in materia ambientale da almeno sette anni. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di sette anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

6. Il personale di cui al comma 5 è selezionato in modo da garantire una omogenea rappresentanza dei Corpi di polizia e degli enti di cui al medesimo comma, su richiesta degli interessati, che devono essere privi di carichi pendenti e in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) per il personale dei Corpi di polizia, il grado di maresciallo aiutante dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il grado di ispettore superiore della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato; il grado costituisce titolo preferenziale; in caso di parità di grado, costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolo preferenziale;

b) per il personale degli enti, l'inquadramento come collaboratore tecnico professionale di categoria D ovvero al 7º livello funzionale, con esperienza di servizio non inferiore alla terza progressione orizzontale; costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolo preferenziale.

7. Il personale operativo di pronto intervento è selezionato nell'ambito dei Corpi di polizia di cui al comma 2 tra il personale di truppa e i graduati del ruolo ordinario o tecnico, su richiesta degli interessati, che devono essere privi di carichi pendenti; il grado rivestito costituisce comunque titolo preferenziale. Nell'assegnazione degli incarichi, è data comunque priorità al personale già operativo sul territorio della sede di riferimento. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di otto anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

8. Il personale amministrativo è scelto dal direttore e dal commissario per le risorse umane di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), d'intesa tra loro, tra il personale a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche degli enti di cui al comma 2, inquadrato come assistente amministrativo di categoria C ovvero al 6º livello funzionale, che sia privo di carichi pendenti e ne faccia esplicita richiesta.

9. Al fine di garantire la copertura del servizio senza soluzioni di continuità nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere e su tutto il territorio nazionale, al personale in forza alla DIAS, di cui ai commi precedenti, sono attribuite un'indennità di pronta reperibilità e un'indennità di missione, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sicurezza.

10. Il personale in forza alla DIAS deve frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento periodico sugli specifici profili giuridici e tecnici in materia ambientale e sanitaria; per lo svolgimento dei corsi, articolati per ambiti territoriali, la DIAS si avvale, rispettivamente, di magistrati inquirenti con comprovata esperienza in materia ambientale e di personale tecnico dell'ISPRA, dell'Istituto superiore di sanità, nonché delle aziende sanitarie locali e delle ARPA territorialmente competenti.

11. Il personale in forza alla DIAS non può essere rimosso, o trasferito, o comunque sollevato d'ufficio dall'esercizio delle sue funzioni se non su sua richiesta o per motivata determinazione assunta dalla Direzione centrale o dalla DDAS competente.

12. Il personale in forza alla DIAS non appartenente ai Corpi di polizia, alla scadenza dell'incarico, è collocato, su sua richiesta, presso lo stesso servizio e la stessa sede di provenienza. Al predetto personale è attribuita la progressione verticale al livello funzionale immediatamente superiore. Al personale delle qualifiche apicali è attribuita la progressione orizzontale maggiore, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

Art. 5.

(Mansioni)

1. Il direttore è il responsabile della DIAS. Competono al direttore la verifica e il controllo sull'efficacia e l'efficienza delle attività poste in essere dalla DIAS nell'esercizio dei compiti istituzionali su tutto il territorio nazionale. Il direttore definisce altresì gli obiettivi minimi in materia di controlli ambientali e sanitari che le singole articolazioni territoriali della DIAS sono tenute ad attuare.

2. Il direttore della DIAS trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Ministro riferisce alle Camere sui contenuti della relazione.

3. Il vice direttore della DIAS che non esercita funzioni vicarie sovrintende in qualità di responsabile alle attività dei servizi investigativi territoriali.

4. I commissari supervisori, rispettivamente, per le attività dei reparti investigazioni preventive, investigazioni giudiziarie e accertamenti tecnici sovrintendono altresì alle corrispettive attività poste in essere dalle sedi territoriali.

5. I commissari dirigenti delle sedi territoriali sono responsabili delle attività poste in essere nell'ambito territoriale di competenza, da svolgere in base ai criteri prioritari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché del raggiungimento degli obiettivi minimi in materia di controlli sul territorio, definiti dal direttore ai sensi del comma 1. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi minimi costituisce responsabilità dirigenziale e comporta per il commissario, in uno con il funzionario responsabile del mancato adempimento, la sanzione consistente nella sospensione delle indennità o degli emolumenti aggiuntivi, a qualsiasi titolo erogati, per un periodo minimo di un anno.

6. I funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali sono autonomamente responsabili per l'accertamento delle situazioni di possibile danno ambientale, per lo svolgimento delle conseguenti istruttorie e per l'esecuzione delle relative verifiche tecniche, con la supervisione dei competenti commissari della Direzione centrale, ai sensi del comma 4, ai quali trasmettono, a tal fine, relazioni sugli esiti delle attività svolte.

Art. 6.

(Procedure operative)

1. I soggetti istituzionali che nell'esercizio delle loro funzioni acquisiscano notizie o informazioni che possano integrare una fattispecie di illecito ambientale sono tenuti a farne immediata segnalazione alla DIAS e a prestare ogni collaborazione che sia loro richiesta, con particolare riferimento alle attività ispettive o di indagine effettuate nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, tutte le denunce e le segnalazioni in materia sanitaria e ambientale, pervenute all'autorità giudiziaria o alle Forze di polizia locali, nonché alle aziende sanitarie locali e alle ARPA, sono trasmesse entro quarantotto ore alla sede della DIAS territorialmente competente e alla Direzione centrale, per l'attivazione immediata delle procedure operative previste dal protocollo unico di azione di cui all'articolo 3, comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme restando le sanzioni previste dalla legge, al responsabile della omessa trasmissione si applica la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un mese a sei mesi.

3. I funzionari e il personale operativo della DIAS espletano le attività investigative in autonomia, su incarico della DDAS competente per territorio ovvero a seguito di esposti direttamente pervenuti o di propria iniziativa, con il coordinamento dei funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali e la supervisione della Direzione centrale.

4. Nell'esercizio delle attività investigative, la DIAS può:

a) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'applicazione di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti indiziati di reato;

b) disporre l'accesso ai luoghi ove si sospetti la commissione di atti illeciti a danno dell'ambiente o della salute, anche in deroga alla normativa vigente;

c) disporre l'accesso ai dati concernenti la produzione e ai corrispondenti registri di carico e scarico dei materiali di scarto, al fine di verificare la corrispondenza tra beni e rifiuti prodotti;

d) autorizzare l'effettuazione di operazioni simulate di traffico illecito di rifiuti, ovvero di operazioni simulate di trasporto, smaltimento, trattamento o riutilizzo illeciti;

e) visitare gli istituti penitenziari e ottenere l'autorizzazione per colloqui investigativi con detenuti, internati e collaboratori di giustizia;

f) richiedere, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione a compiere intercettazioni preventive di conversazioni telefoniche o di comunicazioni tra presenti;

g) acquisire informazioni concernenti la pericolosità sociale e l'attualità dei collegamenti tra soggetti detenuti e gli ambienti criminali esterni di appartenenza;

h) avvalersi dei sistemi di telerilevamento aereo e satellitare disponibili.

Art. 7.

(Responsabilità degli enti locali
e diritto di rivalsa)

1. Ricevuta segnalazione dalla DIAS del verificarsi di situazioni che possano arrecare pericolo o danno all'ambiente o alla salute, gli enti locali, in ottemperanza alla loro funzione di tutela del territorio e della pubblica incolumità, si attivano, entro trenta giorni dalla segnalazione, per predisporre, previa diffida ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'eliminazione della causa d'inquinamento, la rimozione di rifiuti, il corretto smaltimento degli stessi, la messa in sicurezza ovvero la bonifica, salvo e impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Ciascun ente locale attiva nel proprio sito internet ufficiale un'apposita sezione «criticità ambientali» nella quale pubblica in tempo reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate nel territorio di propria competenza.

2. Le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dell'ente locale interessato.

3. L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 costituisce grave violazione di legge ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8.

(Funzioni di Polizia giudiziaria)

1. I funzionari del ruolo organico del personale tecnico delle ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, che non abbiano carichi pendenti e non siano stati sottoposti a procedure disciplinari, addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso la prefettura competente per territorio, assumono le funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 9.

(Siti ad alto rischio ambientale)

1. Qualora, a seguito dei procedimenti condotti nell'ambito delle materie di competenza della DIAS, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia accertata l'esistenza di siti particolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute, ovvero oggetto di sversamenti illeciti di rifiuti o sostanze nocive, di seguito denominati «SARA», la DNAS provvede all'attivazione presso la più vicina prefettura di una sezione locale interforze della DIAS per le attività operative di comando e coordinamento degli interventi con modalità di pronto intervento, al fine di potenziare il monitoraggio ed il controllo dei fenomeni criminali nell'area interessata e di tutelare l'ambiente e la salute.

2. Concorrono all'individuazione dei SARA i seguenti elementi:

a) elevato numero di denunce presentate e di procedimenti avviati nel biennio precedente all'individuazione del sito;

b) dati rilevati da agenzie ambientali indipendenti e accreditate ovvero dalle ARPA, che attestino la presenza di fonti di inquinamento diffuso incidenti sulle matrici ambientali;

c) elevato numero di segnalazioni alle amministrazioni pubbliche competenti rese da associazioni di protezione ambientale e comitati di cittadini.

3. I comuni ricadenti nei SARA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, e dalla legislazione vigente per l'accertamento delle responsabilità del soggetto che ha commesso il reato ambientale ed il conseguente risarcimento dei danni arrecati anche in relazione ai costi sostenuti per la corretta gestione delle sostanze nocive ovvero per il corretto conferimento e smaltimento del rifiuto nonché per il ripristino ambientale, provvedono in ogni caso alla rimozione della sostanza nociva o dei rifiuti abbandonati entro trenta giorni dalla segnalazione, curandone il corretto trattamento o smaltimento presso siti idonei, nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi, con onere a carico del trasgressore.

4. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente articolo, in ossequio al superiore interesse pubblico alla protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, le risorse impiegate per la corretta gestione, la rimozione, il corretto smaltimento e la messa in sicurezza o bonifica delle aeree incluse nei SARA, eventualmente anticipate dall'ente locale territorialmente competente, non sono computate ai fini del patto di stabilità interno dell'ente locale stesso.

Art. 10.

(Divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale)

1. Tutti i dati ambientali e sanitari, compresi quelli tecnici relativi agli accertamenti di situazioni comportanti rischi per l'ambiente o per la salute, ad esclusione di quelli per i quali siano in corso indagini investigative, raccolti dalla DNAS e dalle DDAS, dalle amministrazioni dello Stato, da altri enti pubblici e società concessionarie, devono essere tempestivamente trasmessi all'ISPRA, che ne cura la pubblicazione nell'ambito della rete del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet), in apposita sezione «rischi ambientali e sanitari». Tali dati sono altresì pubblicati nel sito istituzionale della regione territorialmente competente. Di essi deve essere garantita la piena accessibilità e fruibilità anche da parte di soggetti non tecnici, attraverso brevi sintesi esplicative da allegare ai dati tecnici e individuazione in mappa. L'ISPRA provvede, in collaborazione con le ARPA e le aziende sanitarie locali, a coordinare tutte le informazioni ambientali al fine di effettuare il controllo ed il monitoraggio delle criticità ambientali e sanitarie e di coadiuvare gli enti pubblici nella realizzazione dei propri compiti specifici di prevenzione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali.

Art. 11.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

Art. 12.

(Esclusione da incentivi e finanziamenti pubblici e divieto di partecipazione a gare)

1. Le aziende, le persone fisiche titolari delle aziende e ogni altro soggetto persona fisica o giuridica, che nell'esercizio di un'attività d'impresa si siano resi responsabili di illeciti ambientali o comunque abbiano posto in essere condotte non rispettose delle disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute, non possono fruire di alcun contributo, incentivo o finanziamento pubblico e sono altresì esclusi dalla partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione.

2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che non possono essere ammessi al finanziamento pubblico né partecipare a programmi di incentivazione e gare d'appalto, è pubblicato nel sito della rete SINAnet in apposita sezione nonché comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui i soggetti sono iscritti per l'annotazione. Si procede alla cancellazione dall'elenco solo in caso di assoluzione con sentenza passata in giudicato, a decorrere dalla quale il soggetto interessato può accedere nuovamente a finanziamenti, incentivi e gare indette dalla pubblica amministrazione.

Art. 13.

(Uniformità dei regimi tariffari riguardanti le Agenzie regionali per la protezione
ambientale)

1. Le analisi chimico-fisiche eseguite dai laboratori pubblici a fronte del pagamento di una tariffa, considerate quali attività a carattere oneroso, sono poste a carico del richiedente.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono armonizzati a livello nazionale i tariffari relativi ai costi delle prestazioni rese dalla ARPA a soggetti pubblici e privati.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.