• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00908 la penisola sorrentina (provincia di Napoli) nonostante l'esiguità di spazi, la particolare morfologia del territorio e la fragilità dello stesso sotto il profilo idrogeologico, è oggetto da...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00908presentato daBOSSA Luisatesto diMartedì 18 giugno 2013, seduta n. 35

BOSSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali . — Per sapere – premesso che:
la penisola sorrentina (provincia di Napoli) nonostante l'esiguità di spazi, la particolare morfologia del territorio e la fragilità dello stesso sotto il profilo idrogeologico, è oggetto da circa un decennio di una smisurata richiesta di progetti edilizi per la realizzazione di «parcheggi pertinenziali», da realizzare ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 9 della legge regionale n. 19 del 2001;
nel 1987, con legge regionale n. 35, è stato adottato il piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, che fissa, tra le altre cose, una serie di tutele e vincoli urbanistici per uno dei luoghi riconosciuti come tra i più belli d'Italia e tra i più preziosi sotto il profilo del patrimonio naturalistico;
successivamente, con legge regionale n. 19 del 2001, si è resa possibile l'edificazione di parcheggi interrati anche in aree dove sussistono i vincoli imposti dal piano urbanistico territoriale della penisola sorrentino-amalfitana; in particolare, l'articolo 9 della sopra menzionata legge, recitava, all'atto dell'approvazione: «le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest'ultima», introducendo così una deroga indiscriminata al piano urbanistico territoriale;
nel 2004, compresa la gravità della situazione, la stessa regione Campania promosse una modifica della legge n. 19 del 2001; con la legge n. 16 del 2004, fu cancellata la deroga generalizzata e introdotta la possibilità di realizzare parcheggi solo in situazioni di compatibilità e di rispetto dei «vincoli posti dal piano territoriale»;
dal 2011 la regione Campania, lungi dal varare una legge coordinata di modifica del piano paesistico della penisola sorrentina, non rispetta, a parere dell'interrogante, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, precisi principi costituzionali, inserendo nelle proprie leggi finanziarie, con la cancellazione di una frase o una parola dal contesto della disposizione normativa, modifiche di fatto al testo normativo varato nel 2004;
con la finanziaria del 2011, articolo 2 comma 1, lettera n) della legge n. 1 del 2011, la regione Campania modifica il testo dall'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2001 eliminando l'inciso «fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa» e lasciando inalterato nel resto la disposizione nel senso che «le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987 n. 35»;
con il comma 5 dell'articolo 52 della legge finanziaria 2012, inoltre, la regione Campania ha successivamente introdotto anche l'ultima, in ordine di tempo, modifica sopprimendo «dopo la parola “disposizioni” anche “procedurali”»; in definitiva allo stato di tutte le modifiche l'articolo 9 della legge n. 19 del 2001 adesso recita in questo modo: «Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987 n. 35»;
la regione Campania, successivamente, in data 28 giugno 2012, ha emanato una nota di chiarimenti con la quale si smentiva che la modifica riconsentisse quegli interventi non più consentiti dalla novella del 2004; con la nota la regione si è affrettata a chiarire che le novelle adottate con l'articolo 2 della finanziaria 2011 e 52, comma 5, della finanziaria 2012 non consentono, comunque, di derogare ai vincoli imposti dal piano urbanistico territoriale ed, in particolare, non lo consentono nelle zone territoriali 2, 3, 6 eccetera, nelle quali non è possibile realizzare parcheggi pertinenziali privati e, nella zona territoriale 2, per diversa motivazione neppure pubblici;
tuttavia sono successivamente intervenute varie decisioni del TAR Campania, tra le ultime la n. 2052 del 2013 (e prima ancora la 4788 del 2012), con la quale il giudice amministrativo, preso atto delle modifiche introdotte con le finanziarie regionali nel 2011 e 2012, considera ormai superata la novella del 2004 e, quindi, nuovamente possibile realizzare box pertinenziali anche in deroga ai vincoli del piano urbanistico territoriale;
appare grave, oltre che singolare, che modifiche così rilevanti vengano introdotte con una legge finanziaria, senza un progetto organico e senza neppure un'istruttoria che tenga conto dei danni già arrecati dall'iniziale formulazione dell'articolo 9 del 2001;
le conclusioni interpretative cui giunge la sezione del TAR Campania, competente territorialmente per l'area del piano paesistico della costiera sorrentina, non possono non destare preoccupazione; il legislatore regionale ha infatti il dovere di non emanare disposizioni equivoche che determinano non solo incertezza, ma consentono a chi ha interesse a coltivare tali incertezze a trarne vantaggio naturalmente a discapito dell'ambiente e di un territorio che dovrebbe essere tra i più protetti d'Italia;
tanto l'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2001, quanto le novelle introdotte dalle finanziarie regionali 2011 e 2012, se ne è corretta l'interpretazione fornita dal TAR Campania, sono, a parere dell'interrogante di dubbia costituzionalità, perché ledono quanto disposto dall'articolo 117 II comma lettera s) della Costituzione;
non c’è alcun dubbio, infatti, che le regioni non possano derogare ai principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato; in materia di tutela dei beni culturali lo Stato, con il decreto legislativo n. 42 del 2004, ha inteso fissare dei principi inderogabili ed invalicabili alla legislazione regionale. Principi che, però, sono stati secondo l'interrogante non rispettati dal legislatore regionale della Campania con le novelle all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2001, introdotte con l'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2011 e con il comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale n. 1 del 2012;
in tema di pianificazione paesaggistica e tutela del paesaggio il decreto legislativo n. 42 del 2004, dopo aver previsto (articolo 135) che «Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato prevede che, a tal fine, le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani-paesaggistici»;
l'articolo 143, poi, indica le modalità di approvazione del piano paesaggistico individuando una serie di fasi che si connotano per l'accuratezza dell'istruttoria, per l'analisi dell'esistente e per ulteriori attività d'analisi (quali: l'accertamento delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio; la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo, l'individuazione degli ambiti paesaggistici) che sono propedeutiche all'elaborazione della pianificazione paesaggistica; a tale pianificazione sono chiamati a dare il loro contributo associazioni ambientaliste, enti territoriali, soprintendenze, e altri soggetti;
le novelle delle finanziarie del 2011 e del 2012 di fatto introducono una deroga generalizzata ai vincoli imposti dalla pianificazione paesaggistica approvata con la legge regionale della Campania n. 35 del 1987 e senza che alcuna delle attività procedurali previste dalla legge statale, il decreto legislativo n. 42 del 2004 articoli 135-143, sia stata espletata;
per assurdo la pianificazione viene vanificata consentendo indiscriminatamente, in deroga ai vincoli imposti su determinate aree dal piano urbanistico territoriale, al privato ed al funzionario dei comuni inseriti nell'area del piano paesaggistico di individuare dove realizzare l'intervento;
è una situazione del tutto analoga a quella verificatasi con la legge finanziaria regionale n. 11 del 21 ottobre 2010, articolo 1, comma 1 e 2, con la quale si consentiva ai titolari di strutture turistiche ricettive e balneari di realizzare, in deroga agli strumenti urbanistici paesistici, sovracomunali e comunali, piscine previo parere della sovrintendenza;
la Corte Costituzionale, in quel caso, con sentenza n. 235 del 2011 ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione, in quanto violava le procedure di rimozione del vincolo paesistico fissate dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed, inoltre, introduceva deroghe alla pianificazione paesaggistica. Il che, a giudizio della Corte, determinerebbe «... una invasione nella competenza legislativa statale in quanto le disposizioni intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal Decreto Legislativo 42 del 2004 (in senso conforme sentenze Corte Costituzionale 101 del 2010 e 272 del 2009)»;
tra i motivi proposti la Presidenza del Consiglio aveva, per l'appunto, rilevato la violazione dell'articolo 117 della Costituzione nella parte in cui con la legge regionale della Campania n. 11 del 2010 articolo 1, comma 1 e 2, si consentiva la deroga alla pianificazione paesaggistica senza il rispetto delle procedure fissate dagli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
nell'ipotesi delle novelle introdotte all'articolo 9 della legge n. 19 del 2001, ricorre secondo l'interrogante la medesima violazione del principio costituzionale, perché, lungi dal seguire le procedure previste dalla legge statale, autorizzando, nell'ipotesi di parcheggi interrati pertinenziali, la deroga indiscriminata ai vincoli imposti dal piano urbanistico territoriale, si modifica la pianificazione paesaggistica vigente vanificandola e, conseguentemente, si violano le disposizioni di tutela del paesaggio;
le novelle, quindi, a parere dell'interrogante, sono di dubbia costituzionalità perché, in concreto, comportano una modifica del Piano Paesaggistico, ma senza che siano rispettati i criteri procedurali indicati dal capo III del decreto legislativo n. 42 del 2004 all'articolo 143 richiamato dal precedente articolo 135 –:
se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e se risultino agli atti i motivi della mancata impugnazione degli atti normativi della regione Campania di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 127 della Carta costituzionale. (4-00908)