• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/07859 il decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015 ha esentato dal pagamento dell'imposta tutti proprietari di terreni agricoli situati nei comuni montani e nei comuni parzialmente montani, se posseduti...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-07859presentato daLATRONICO Cosimotesto diMartedì 10 febbraio 2015, seduta n. 374

LATRONICO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015 ha esentato dal pagamento dell'imposta tutti proprietari di terreni agricoli situati nei comuni montani e nei comuni parzialmente montani, se posseduti da coltivatori diretti e IAP nei comuni;
nel decreto citato a decorrere dall'anno 2015 (ma anche per il 2014 in deroga a quanto recentemente stabilito), l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicherà: «a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT»;
i proprietari dei terreni agricoli sembrerebbe, dunque, che debbano verificare quale sigla sia stata associata all'elenco dei comuni italiani predisposta dall'ISTAT: la sigla T significa totalmente montano (quindi esenzione per tutti, indipendentemente dall'altitudine); la sigla P significa parzialmente montano, quindi paga solo chi non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale; la sigla NM significa non montano e quindi pagano tutti;
la classificazione dell'Istat assume il dato dell'altitudine dalla posizione della sede del palazzo comunale, spesso costruito a fondovalle e, pertanto, non realistica rispetto al resto dell'estensione comunale e non viene considerato in alcun modo il parametro del dislivello;
fino a oggi erano esclusi dal pagamento dell'imposta tutti i proprietari di terreni che si trovavano nelle zone montane. Ora sono completamente esenti solo i proprietari dei terreni nei comuni a oltre 600 metri di altitudine, esenzione parziale per quelli tra 281 e 600 metri e pagamento completo dell'IMU sui terreni agricoli per tutti i proprietari nei comuni sotto i 281 metri;
in Basilicata pagheranno l'IMU agricola i seguenti comuni: Barile, Bernalda, Ferrandina, Ginestra, Grassano, Grottole, Irsina, Lavello, Maschito, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montemilone, Montescaglioso, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pisticci, Pomarico, Rapolla, Ripacandida, Salandra e Venosa;
il territorio della regione Basilicata è considerato area marginale e svantaggiata tanto da essere rientrato nell'obiettivo UNO;
l'intero comparto agricolo sta attraversando uno stato di crisi profonda per l'insostenibilità degli elevati costi di produzione e per l'impossibilità di coprire il tributo dell'IMU agricola, i cui effetti altamente negativi, contribuiranno a deprimere un settore fondamentale per l'economia e trainante per la crescita del Paese –:
quali orientamenti intendano esprimere, nell'ambito delle rispettive competenze, in considerazione di quanto esposto in premessa e se intendano assumere iniziative affinché vengano modificati i criteri previsti dal decreto;
se non intendano, alla luce delle criticità evidenziate e facilmente rilevabili dalla tabella ISTAT, attivarsi al fine di ripristinare la precedente qualificazione dei terreni prevista dalla circolare ministeriale n. 9/1993 che prevedeva la totale esenzione dell'ICI per i terreni agricoli.
(4-07859)