• C. 1917 EPUB Proposta di legge presentata il 22 dicembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1917 Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1917


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BOLOGNESI, SCANU, ARLOTTI, BARGERO, BARUFFI, BAZOLI, CARNEVALI, CARRA, COMINELLI, COVA, CUPERLO, DALLAI, D'ARIENZO, DE MARIA, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FABBRI, FAMIGLIETTI, GIANNI FARINA, FEDI, CARLO GALLI, GANDOLFI, GASPARINI, GIACOBBE, GINATO, GIULIETTI, GRASSI, LA MARCA, LODOLINI, MANZI, MARCHETTI, MARCHI, MARZANO, MONTRONI, MURA, PETITTI, RAMPI, RIBAUDO, ROSTAN, RUBINATO, SCUVERA, STUMPO, TARICCO, VENITTELLI, ZANIN
Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale
Presentata il 22 dicembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Trasparenza, controllo parlamentare vincolante, informazione, verifica dei costi: sono questi i capisaldi della presente proposta di legge, che finalmente stabilisce regole chiare nel settore della difesa per l'acquisto di sistemi d'arma e disciplina la stipulazione di accordi sulle compensazioni.
      Si introducono nuove norme in un comparto strategico, militare e industriale di grande importanza, rispetto al quale si sono tuttavia palesati negli anni mancanze di regolamentazione nonché di trasparenza informativa e finanziaria su costi, tempi e criteri di compensazione, nonostante che l'acquisizione di nuove armi, alla voce «investimenti», sia quella che accresce il bilancio dell'Amministrazione della difesa.
      È un modo di «navigare a vista» non più accettabile, soprattutto nella fase di recessione economica che sta vivendo attualmente il nostro Paese. Se non si stabiliscono regole precise, rischiamo, con effetti ancor più gravi che in passato, di continuare a investire denaro pubblico in programmi d'arma che arriveranno a conclusione con notevoli ritardi e ingenti aumenti di spesa rispetto ai termini e agli importi contrattualmente stabiliti; di acquistare armi senza accertare l'effettiva necessità militare; di non conoscere, preventivamente e nel dettaglio, l'entità dell'impegno economico e i tempi di realizzazione previsti per i programmi. Si tratta di un sistema obsoleto, poco chiaro e dispendioso, che dobbiamo cambiare potenziando collegialità, controllo e scambio d'informazioni tra il Governo e il Parlamento.
      Per questi motivi, la presente proposta di legge rafforza il controllo parlamentare sul settore, previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, conferendo alle Commissioni competenti il potere di decidere – mediante l'espressione di un parere vincolante – se le Forze armate dello Stato debbano acquistare un sistema d'arma o se debba essere sospeso o revocato l'acquisto di programmi d'arma i cui costi siano cresciuti oltre il limite di spesa inizialmente previsto.
      Per la prima volta in Italia, infatti, ispirandoci al Nunn-McCurdy Act, in vigore negli Stati Uniti, si stabilisce un limite – fissato nella misura del 25 per cento – all'aumento dei costi rispetto a quanto originariamente stabilito e autorizzato, superato il quale, il Parlamento può decidere di sospendere l'acquisizione del sistema d'arma.
      Al rafforzamento del potere di controllo parlamentare, in tutte le fasi, si affianca l'istituzione di un'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni. Essa sarà presieduta da un magistrato della Corte dei conti e composta da quattro membri nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sarà suo compito vigilare sull'economicità dei contratti per l'acquisto di sistemi d'arma, sulla loro regolarità, sull'efficienza della loro esecuzione e sulla natura e sul valore delle compensazioni nonché sulla loro corretta applicazione, esprimendo parere obbligatorio sugli impegni contrattuali assunti dal Governo e sull'eventuale incremento dei costi.
      Siamo certi che gli effetti di risparmio, trasparenza, controllo e migliore capacità di spesa siano in linea con le migliori prerogative democratiche di buona politica, soprattutto in un settore importante e strategico come quello della difesa, in parte ancora arroccato in se stesso e gestito con parametri antiquati e poco chiari, che abbiamo il compito e la responsabilità di cambiare.
      Di seguito si illustrano gli articoli.
      L'articolo 1 istituisce l'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal suo Presidente, e composta da quattro membri, due dei quali nominati dal Presidente della Camera dei deputati e due dal Presidente del Senato della Repubblica. Essa è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria ed esercita le proprie competenze con piena indipendenza.
      L'articolo 2 definisce i seguenti compiti dell'Autorità: vigilare sull'economicità e sull'efficienza di esecuzione dei contratti di acquisto di sistemi d'arma nonché sulla natura, sul valore e sulla corretta applicazione delle compensazioni; vigilare sulla regolarità delle procedure; esprimere parere obbligatorio sull'acquisizione di sistemi d'arma e sulla regolare ed equa determinazione delle compensazioni, quanto alla loro natura e valore, nonché sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi eccedenti, anche complessivamente, il 25 per cento dell'importo originariamente stabilito.
      Se accerta irregolarità, l'Autorità trasmette i propri atti e rilievi al Governo e alle Camere; se constata un danno per il pubblico erario, trasmette gli atti e i rilievi alla procura generale della Corte dei conti.
      L'articolo 3 introduce nel titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il capo II-bis, composto degli articoli da 537-quater a 537-octies.
      L'articolo 537-quater regola il procedimento contrattuale, prevedendo che gli schemi dei contratti, approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nelle forme già disciplinate dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del medesimo codice.
      L'articolo 537-quinquies stabilisce che i contratti stipulati con controparti estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate dello Stato devono prevedere gli obblighi di compensazione industriale quale parte integrante dell'offerta contrattuale. La relativa disciplina è rimessa a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre al Ministro della difesa spetta determinare gli obblighi di compensazione da applicare in relazione a ciascun contratto.
      L'articolo 537-sexies disciplina la natura e qualità delle compensazioni industriali, che possono essere rese dalla stessa controparte del contratto ovvero – in forma di compensazione virtuale – da soggetti terzi che a questo fine partecipano all'intesa commerciale complessiva. Il valore delle compensazioni, per ciascun contratto, non può essere inferiore all'onere risultante dal medesimo contratto, a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisizione dei beni o servizi che ne costituiscono l'oggetto.
      L'articolo 537-septies regola la procedura per l'approvazione di richieste di aumento dei costi contrattuali, prevedendo che, qualora, anche a seguito di successive richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali, i costi per l'esecuzione di un contratto di cui all'articolo 537-quinquies ovvero di un contratto di acquisizione o ammodernamento di sistemi d'arma stipulato con controparti nazionali aumentino in misura eccedente complessivamente il 25 per cento dell'importo originariamente previsto, la loro accettazione sia sottoposta al parere obbligatorio dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e all'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono a questo fine un parere vincolante. In caso di accettazione mancata, parziale o condizionata della richiesta di adeguamento dei corrispettivi contrattuali, il contraente ha facoltà di recedere dal contratto, essendo in tal caso dovuto dall'Amministrazione della difesa, alle condizioni originariamente stabilite, il pagamento dei soli beni consegnati o che il contraente si impegni a consegnare entro il termine concordato con l'amministrazione medesima e dei soli servizi prestati o in corso di esecuzione. L'adeguamento dei corrispettivi non può comunque avere luogo senza il corrispondente adeguamento dell'importo delle compensazioni.
      L'articolo 537-octies prevede una relazione annuale del Ministero della difesa alle Camere sui contratti stipulati, con i relativi piani di compensazione, sullo stato di avanzamento dell'acquisto o della realizzazione, con l'indicazione degli eventuali ritardi e delle relative motivazioni, nonché sulle richieste di aumento dei corrispettivi contrattuali presentate.
      Per evidenti ragioni di tutela delle controparti di contratti già stipulati, si prevede espressamente che gli obblighi e i limiti che discendono dalle illustrate disposizioni si applicheranno soltanto ai contratti approvati e stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 4 determina gli oneri finanziari e ne indica la copertura.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni).

      1. È istituita l'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni, con sede in Roma, di seguito denominata «Autorità».
      2. L'Autorità è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria ed esercita le proprie competenze con piena indipendenza. Con regolamenti deliberati dall'Autorità medesima e adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento, il personale e la gestione finanziaria e contabile dell'Autorità, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 4, comma 1. L'Autorità medesima, con proprio regolamento interno, adotta un codice di comportamento nel quale sono stabilite le regole di condotta che i componenti dell'Autorità, i dirigenti e il personale della medesima devono osservare nel periodo di svolgimento dell'incarico o dell'ufficio.
      3. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente dell'Autorità è un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della medesima, che è posto fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico. Due membri sono nominati dal Presidente della Camera dei deputati e due membri dal Presidente del Senato della Repubblica tra soggetti di indiscussa moralità, indipendenza ed esperienza professionale così individuati: un esperto in economia aziendale, un esperto in appalti pubblici e relativo contenzioso, un esperto in contrattualistica internazionale e un esperto in tecnologie informatiche.


      4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. Durante il loro mandato, a pena di decadenza, essi non possono essere soci, amministratori o dipendenti di imprese fornitrici di sistemi d'arma o di imprese aderenti agli obblighi derivanti dalle compensazioni industriali e tecnologiche, né esercitare alcuna attività professionale o di consulenza per le medesime. Durante il loro mandato, a pena di decadenza, non possono altresì essere imprenditori commerciali, amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, o componenti degli organi di controllo o dipendenti di società commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il Presidente e i membri cessati dall'incarico per qualsiasi causa non possono esercitare le attività di cui al secondo periodo per la durata di tre anni dalla cessazione dall'incarico; in caso di violazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio della remunerazione dell'attività medesima o, qualora essa non sia determinata o determinabile, a due annualità del trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità alla data della violazione.
      5. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 4, comma 1.
      6. La dotazione organica dell'Autorità è stabilita in 10 unità di personale. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Autorità provvede al reclutamento del proprio personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica di cui al primo periodo e nei limiti delle risorse assegnate, mediante apposita selezione alla quale può partecipare il personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze professionali e dei requisiti di esperienza e di imparzialità necessari per lo svolgimento delle funzioni.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, è individuata la sede dell'Autorità, nell'ambito degli immobili disponibili di proprietà dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
(Compiti dell'Autorità).

      1. L'Autorità vigila sull'economicità dei contratti di cui all'articolo 537-quinquies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, e delle relative compensazioni industriali, nonché dei contratti per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma stipulati con controparti nazionali, sulla regolarità delle procedure di stipulazione, sull'efficienza dell'esecuzione e sulla corretta determinazione e applicazione delle compensazioni, quanto alla loro natura e valore.
      2. Per i fini di cui al comma 1, l'Autorità:

          a) esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti di cui al comma 1 e, nei casi di cui all'articolo 537-quinquies del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sulle compensazioni industriali in essi previste;

          b) esprime parere obbligatorio sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali eccedenti complessivamente il 25 per cento dell'importo originariamente previsto e, nei casi di cui all'articolo 537-quinquies del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sulle correlative misure di compensazione.

      3. I pareri espressi ai sensi del comma 2 possono enunziare condizioni specificamente indicate.
      4. L'Autorità trasmette al Ministro della difesa e alle Commissioni parlamentari competenti i pareri espressi ai sensi del comma 2.
      5. Qualora riscontri irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti con i propri rilievi al Ministro della difesa e alle Commissioni parlamentari competenti. Qualora constati che dalla stipulazione o dall'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e dall'applicazione delle relative compensazioni sia derivato danno erariale, l'Autorità trasmette gli atti con i propri rilievi anche alla procura generale presso la Corte dei conti.

Art. 3.
(Introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale).

      1. Nel titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il capo II è inserito il seguente:

«Capo II-bis.
PROCEDIMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SISTEMI D'ARMA E OBBLIGHI DI COMPENSAZIONE INDUSTRIALE

      Art. 537-quater. – (Procedimento per l'approvazione di contratti relativi a sistemi d'arma). – 1. Gli schemi dei contratti per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma sono approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro dello sviluppo economico, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni. Per i contratti di cui all'articolo 537-quinquies l'Autorità si

esprime anche sulla congruità delle compensazioni industriali previste.
      2. Gli schemi dei contratti approvati ai sensi del comma 1 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b).

      Art. 537-quinquies. – (Obblighi di compensazione industriale nei contratti relativi a sistemi d'arma con controparti estere). – 1. I contratti stipulati con controparti estere per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma da parte delle Forze armate dello Stato devono prevedere gli obblighi di compensazione industriale a carico della controparte estera quale parte integrante dell'offerta contrattuale.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, secondo i princìpi indicati nell'articolo 537-sexies, e sono stabiliti, in particolare, i parametri per la determinazione della rilevanza degli obblighi di compensazione di cui al comma 1 ai fini della sottoscrizione del contratto.
      3. Il Ministro della difesa, nell'osservanza delle disposizioni del presente capo e sulla base dei parametri stabiliti ai sensi del comma 2, determina gli obblighi di compensazione da applicare in relazione a ciascun contratto.

      Art. 537-sexies. – (Natura e valore delle compensazioni industriali). – 1. Le compensazioni industriali di cui all'articolo 537-quinquies possono essere costituite:

          a) da forme di partecipazione alla produzione dei beni o servizi acquistati attraverso unità produttive aventi sede nel territorio nazionale ovvero mediante accordi di co-produzione, conferimento di licenze per la produzione o stipulazione di contratti di sub-fornitura con imprese nazionali;

          b) da impegni vincolanti di acquisto di beni e di servizi, definiti d'intesa tra le

parti contraenti e con l'eventuale partecipazione di soggetti terzi, presso imprese nazionali.

      2. Il valore delle compensazioni industriali, per ciascun contratto, non può essere inferiore all'onere risultante dal medesimo contratto, a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisizione dei beni o servizi che ne costituiscono l'oggetto.

      Art. 537-septies. – (Aumento dei costi contrattuali). – 1. Qualora, anche a seguito di successive richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali, i costi di esecuzione di un contratto di cui all'articolo 537-quinquies o di un contratto per l'acquisizione o l'ammodernamento di sistemi d'arma stipulato con controparti nazionali aumentino in misura eccedente complessivamente il 25 per cento dell'importo originariamente previsto, il Ministro della difesa trasmette all'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni una relazione contenente i dati e le informazioni necessari per la valutazione dell'onere aggiuntivo, e, in particolare:

          a) il contratto e l'eventuale piano delle compensazioni originariamente stipulati, comprendenti l'indicazione dei costi e dei termini di esecuzione contrattualmente stabiliti;

          b) lo stato di attuazione del programma e delle iniziative ad esso correlate;

          c) lo stato di avanzamento dell'acquisto, della realizzazione o dell'ammodernamento dei sistemi d'arma interessati e l'indicazione dei pagamenti già eseguiti;

          d) le richieste di adeguamento dei corrispettivi, con l'indicazione dei soggetti che le hanno formulate e delle motivazioni addotte;

          e) le misure proposte per l'adeguamento dell'importo delle compensazioni nei casi di cui all'articolo 537-quinquies;

          f) la valutazione dell'Amministrazione della difesa su ciascuna richiesta di cui alla lettera d).

      2. L'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni esprime parere obbligatorio sulle richieste di adeguamento dei corrispettivi contrattuali e sulle correlative misure di compensazione proposte, ove prescritte, entro quaranta giorni dalla data della trasmissione della relazione di cui al comma 1.
      3. Il Ministro della difesa trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, la relazione di cui al comma 1, corredata del parere dell'Autorità, di cui al comma 2, con le proprie eventuali osservazioni.
      4. Le Commissioni parlamentari competenti, sulla base degli atti cui al comma 3, entro quaranta giorni dalla trasmissione, esprimono parere vincolante sulla richiesta di adeguamento. Il parere può essere favorevole all'accettazione della richiesta di adeguamento, eventualmente in misura ridotta o subordinatamente a condizioni specificamente indicate, ovvero contrario. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti ovvero al parere contrario espresso dalle stesse Commissioni, trasmette alle Camere un documento, corredato delle necessarie controdeduzioni, per il parere definitivo, da esprimere entro trenta giorni. Decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, il Ministro della difesa può comunque adottare gli atti conseguenti.
      5. In caso di accettazione mancata, parziale o condizionata della richiesta di adeguamento dei corrispettivi contrattuali, il contraente ha facoltà di recedere dal contratto. In tal caso è dovuto dall'Amministrazione della difesa, alle condizioni originariamente stabilite, il pagamento dei soli beni consegnati o che il contraente si impegni a consegnare entro il termine concordato con l'amministrazione medesima e dei soli servizi prestati o in corso di esecuzione.


      6. Per i contratti di cui all'articolo 537-quinquies, l'adeguamento dei corrispettivi eccedente la misura di cui al comma 1 del presente articolo non può comunque avere luogo senza il corrispondente adeguamento dell'importo delle compensazioni di cui al medesimo articolo 537-quinquies.

      Art. 537-octies. – (Relazione alle Camere). – 1. Il Ministro della difesa trasmette alle Camere e all'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione contenente l'elenco dei contratti di cui all'articolo 537-quinquies, con i relativi piani di compensazione, e degli altri contratti relativi all'acquisto o all'ammodernamento di sistemi d'arma stipulati nell'anno precedente, specificando i costi, i termini di acquisto o di realizzazione, i settori industriali in favore dei quali sono previste le compensazioni, lo stato di avanzamento dell'acquisto o della realizzazione, con l'indicazione degli eventuali ritardi e delle relative motivazioni, nonché delle richieste di aumento dei corrispettivi contrattuali presentate nell'anno».

      2. Le disposizioni del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai contratti approvati e stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per il funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura del relativo onere si provvede, a decorrere dal medesimo anno, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.