• C. 2799 EPUB Proposta di legge presentata il 23 dicembre 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2799 [Ddl rendiconti dei partiti politici] Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2799


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BOCCADUTRI
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
Presentata il 23 dicembre 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge mira a sanare una spiacevole situazione creatasi in questi anni, che ha visto di fatto la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti funzionare limitatamente. Inoltre vi è il concreto rischio che a seguito dell'estensione dei compiti della Commissione introdotti con il decreto-legge n. 149 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 21, i soggetti nominati si troveranno nella condizione di dover gestire contemporaneamente il gravoso incarico ricevuto e il loro lavoro ordinario.
      Con la presente proposta di legge si stabilisce che per la durata dell'incarico i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
      In questo modo si potrà garantire la funzionalità di questo organo importantissimo per i delicatissimi compiti intimamente connessi al principio democratico che è chiamato a svolgere.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Coadiutori).

      1. Dopo il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza».

Art. 2.
(Collocamento in posizione di fuori ruolo).

      1. L'ottavo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dai seguenti: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza secondo le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il tempo trascorso fuori ruolo è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.