C. 2799 EPUB Proposta di legge presentata il 23 dicembre 2014
Atto a cui si riferisce:
C.2799 [Ddl rendiconti dei partiti politici] Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2799 |
Con la presente proposta di legge si stabilisce che per la durata dell'incarico i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.
In questo modo si potrà garantire la funzionalità di questo organo importantissimo per i delicatissimi compiti intimamente connessi al principio democratico che è chiamato a svolgere.
1. Dopo il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono inseriti i seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione può anche avvalersi: di due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza».
1. L'ottavo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dai seguenti: «Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza secondo le vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti e non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il tempo trascorso fuori ruolo è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.