Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/01652 MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, PAGLINI, COTTI, FUCKSIA, PUGLIA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
la normativa di accesso alle classi...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-01652 presentata da MICHELA MONTEVECCHI
giovedì 12 febbraio 2015, seduta n.391
MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, PAGLINI, COTTI, FUCKSIA, PUGLIA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
la normativa di accesso alle classi di concorso per l'insegnamento, in ossequio al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, ed al decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22, determina una disparità di trattamento tra i laureati militari e quelli civili in quanto specifica che possono accedere alla classe 56/A "navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali" gli ufficiali superiori di vascello della Marina militare, provenienti dai corsi regolari dell'accademia navale, mentre restano esclusi i laureati civili, anche se in possesso dell'abilitazione professionale di ufficiale di navigazione in marina mercantile, che pur hanno lo stesso titolo di laurea e le medesime conoscenze teoriche degli ufficiali di vascello della Marina militare;
per tale ragione, il rettore dell'università di Pisa ha inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricercauna richiesta di integrazione del decreto ministeriale 22 del 2005 tramite l'inserimento dei citati titoli di laurea uniti, eventualmente, alla conseguita abilitazione professionale di ufficiale di navigazione. Risulta agli interroganti che il CUN (Consiglio universitario nazionale) non ha potuto che constatare la necessità, generale, di una riforma delle classi di concorso, rendendosi disponibile ad elaborare pareri tecnici in caso di necessità;
inoltre, anche Confindustria marittima (Confitarma) ha presentato alcune osservazioni in proposito al Ministero, auspicando una rapida evoluzione della vicenda;
considerato che:
a parere degli interroganti, il paradosso si sostanzia allorquando, per l'accesso alle prove di ingresso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), e per il reclutamento del personale docente a tempo determinato nelle scuole secondarie, vengono ammessi nella classe 56/A i laureati in discipline generalmente prive di vocazione nautica (quali matematica, fisica, ingegneria o astronomia) purché unite all'abilitazione professionale di ufficiale di navigazione e non anche i laureati civili dell'accademia navale che sono in possesso della medesima abilitazione professionale;
i titoli uniti alle abilitazioni professionali soddisfano oggettivamente i criteri di competenza ed esperienza imposti per gli insegnanti nautici in base alla normativa comunitaria (direttiva 2008/106/CE) ed internazionale (codice IMO STCW). A differenza di ogni altro Paese straniero, la normativa di accesso alle classi di concorso nautiche in Italia non soddisfa i requisiti internazionali in quanto non è obbligatoria l'esperienza di navigazione per insegnare. Tale ultima considerazione si rende necessaria al fine di sottolineare quanto, a parere degli interroganti, sia delicata la vicenda delle classi di concorso, anche al fine di scongiurare l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese;
considerato infine che diverse segnalazioni sono state presentate al Ministero da parte dell'università di Pisa (in data 23 aprile 2014, prot. 13569), da Confitarma (in data 25 luglio 2014) e dalla Federazione lavoratori della conoscenza, dalla CGIL (in data 3 dicembre 2014) per segnalare tale criticità e discriminazione nei confronti di professionisti qualificati al pari dei loro colleghi che invece hanno frequentato le accademie militari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia intenzionato a colmare il vuoto normativo attraverso un riconoscimento pubblico delle classi di concorso 56/A "navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali", integrando il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, ed il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22;
se non intenda istituire o farsi promotore dell'istituzione di una classe di concorso specifica per l'insegnamento delle discipline in questione, integrando o modificando i citati decreti ministeriali.
(3-01652)