• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/03432 PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: in base alla legge 4...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-03432 presentata da FRANCO PANIZZA
giovedì 12 febbraio 2015, seduta n.390

PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

in base alla legge 4 novembre 2010, n. 183, la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica (nel limite del contingente) ma è subordinata alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata;

quindi, secondo la citata legge, di fronte ad un'istanza del lavoratore, l'amministrazione non ha più l'obbligo di accoglierla, né la trasformazione avviene in modo automatico. La valutazione dell'istanza da parte dell'amministrazione si deve basare su 3 elementi: la disponibilità nell'ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in relazione alla dotazione organica; l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto. Lo svolgimento dell'altra attività non deve essere incompatibile con il lavoro che si svolge. La trasformazione non è concessa quando l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con altra amministrazione; l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente;

considerato che:

nella pubblica amministrazione sono in corso contratti part-time, concessi da molti anni, che creano oggettive difficoltà di gestione dell'attività d'ufficio. Nel caso di dipendenti che lavorano solo 2 giorni alla settimana, ad esempio, non si necessita di aumentare le ore di presenza, bensì di modificarne la distribuzione, per esempio da 2 a 4 giorni, anche per migliorare i servizi al pubblico;

l'articolo 16 della legge n. 183 del 2010, recante "Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale", prevede espressamente quanto segue: "In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";

purtroppo, avendo tale disposizione limitato ai soli 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 183 la nuova valutazione dei provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non è più consentito alla pubblica amministrazione di modificare unilateralmente il passaggio dal tempo parziale al tempo pieno;

è infatti accaduto che quando, presso il Tribunale di Trento, era stato modificato il tempo part-time di una dipendente in base alla normativa del 2010, questa aveva fatto ricorso e la giustizia trentina le aveva dato ragione. Ma poi la Corte di giustizia europea, alla quale ci si è rivolti proprio per questo caso, ha invece riconosciuto che la modifica unilaterale del rapporto di lavoro è possibile se lo prevede una norma e se la modifica viene effettuata nei tempi previsti dalla normativa stessa, e, nella legge n. 183 del 2010, erano previsti 180 giorni;

la Corte ha motivato la propria decisione spiegando che: l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale ammette una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni obiettive, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato e che in virtù della legge n. 183 del 2010 del 4 novembre 2010, tutte le Amministrazioni Pubbliche possono (entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati;

considerato l'intervento della Corte di giustizia, l'interrogante è del parere che sarebbe opportuno riproporre la norma del 2010, così da riaprire i termini per evitare situazioni di privilegio e rendere più efficiente la macchina pubblica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non siano del parere che vada ripristinata la disposizione prevista dall'articolo 16 della legge n. 183 del 2010.

(4-03432)