• C. 2847 EPUB Proposta di legge presentata il 26 gennaio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.2847 Introduzione dell'articolo 711-bis del codice penale, in materia di acquisto di merce contraffatta o di origine e provenienza diversa da quella indicata


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2847


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GUIDESI, MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI, SIMONETTI
Introduzione dell'articolo 711-bis del codice penale, in materia di acquisto di merce contraffatta o di origine e provenienza diversa da quella indicata
Presentata il 26 gennaio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende porre rimedio a un grave fenomeno costituito dall'acquisto di merce contraffatta o di origine e provenienza diversa da quella indicata che, nonostante la previsione di sanzioni amministrative, introdotte con l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, continua a esistere.
      Infatti, il legislatore, oltre ai reati previsti e puniti dagli articoli 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), 648 (ricettazione) e 712 (acquisto di cose di sospetta provenienza), del codice penale che in genere sono commessi da coloro che vendono prodotti di cui è dubbia la provenienza nonché da coloro che incautamente acquistano, ha introdotto, come detto, ulteriori sanzioni, e nello specifico sanzioni amministrative, con il citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2005.
      L'articolo 1, comma 7, del citato decreto n. 35 del 2005 ha previsto per l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, e, ove l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 1 milione di euro.
      Purtroppo, come dimostrano i continui sequestri di merce, le sanzioni amministrative pecuniarie, nonostante siano di rilevante importo, non sortiscono gli effetti desiderati.
      Pertanto appare più opportuno prevedere un reato contravvenzionale che consenta alla Forze di polizia e, in particolare, alla polizia locale, di reprimere efficacemente tali comportamenti grazie proprio all'introduzione di una fattispecie penale e alla previsione di sanzioni accessorie, tra cui la pubblicazione della sentenza.
      L'articolo 1 della proposta di legge, introduce, quindi, il reato contravvenzionale di acquisto di merce contraffatta o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, sanzionando il comportamento dell'operatore commerciale o importatore nonché quello dell'acquirente finale. In riferimento al consumatore finale è stata prevista una pena molto contenuta e di lieve entità. Inoltre si stabilisce la confisca degli strumenti del reato ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, nonché l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui agli articoli 35 e 35-bis del medesimo codice penale e la pubblicazione della sentenza. Essendo il reato sanzionato con una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria risulta preclusa la possibilità di procedere all'oblazione.
      L'articolo 2 elimina le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 711 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 711-bis. – (Acquisto di merce contraffatta o di origine e provenienza diversa da quella indicata). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e di provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da euro 500 a euro 1.000.
      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore commerciale o importatore o qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale che abbia effettuato l'acquisto di cui al primo comma è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda di euro 5.000 per ogni pezzo acquistato.
      La condanna per il reato previsto dal secondo comma comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 35 e 35-bis per una durata non inferiore a un anno e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
      È sempre disposta la confisca prevista dall'articolo 240».

Art. 2.

      1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato.