Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/01090 il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è tradizionalmente composto da una componente volontaria ed una professionista, detta anche «permanente»;
diversi provvedimenti legislativi...
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-01090presentato daLABRIOLA Vincenzatesto diLunedì 1 luglio 2013, seduta n. 43
LABRIOLA. —
Al Ministro dell'interno
. — Per sapere – premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è tradizionalmente composto da una componente volontaria ed una professionista, detta anche «permanente»;
diversi provvedimenti legislativi susseguitisi negli ultimi dieci anni hanno puntato ad un graduale potenziamento d'organico del Corpo al fine di garantire omogenei standard di sicurezza per l'intero sistema Paese (Progetto «Italia in 20 minuti»);
questi potenziamenti, purtroppo, spesso sono però rimasti solo sulla carta a causa di un sempre più consistente contenimento della spesa pubblica, quindi di una notevole riduzione del numero di nuovi assunti, mascherati da una sempre maggiore precarizzazione del Corpo nazionale
attualmente il Corpo risulta, infatti, deficitario per un rilevante numero di unità distribuite su tutti i vari ruoli operativi, anche se al momento da dati provenienti dalla stessa amministrazione il ruolo vigile, risulta essere l'unico avente un leggero sovrannumero di organico che però all'atto dell'attuazione dei corsi per i passaggi di qualifica nel ruolo di capo squadra del Corpo nazionale risulterà anch'esso deficitario. La causa va ricercata sia nel mancato ripristino del normale turn-over dovuto ai pensionamenti, sia in un sostanziale blocco dei concorsi interni per la progressione in carriera, oltre che in una pregressa carenza di organico mai del tutto recuperata;
un gap di uomini e di risorse che si è cercato di tamponare tentando di incrementare la componente volontaria che riveste senza alcun dubbio una parte importante del Corpo;
in particolare, quest'ultimo aspetto è da ritenersi la causa principale che ha generato una situazione di vero e proprio precariato all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conclamato poi con la legge 296 del 2006 che ha sancito, a tutti gli effetti di legge, uno status di «precario» della pubblica amministrazione per un vigile volontario impiegato in servizio temporaneo, una volta definito vigile discontinuo in maniera reiterata nel tempo;
il decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 disciplina le norme che si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevedendo i particolare ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 che: il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da: a) vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996; b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996; inoltre il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
le problematiche, che da tempo, riguardano il processo di stabilizzazione del personale volontario dei vigili del Fuoco, sono comunque orientate alla salvaguardia delle esperienze tecnico-professionali acquisite a seguito, sia di un percorso formativo che deriva dal combinato disposto dell'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 che dagli anni di partecipazione a tutte le fasi del soccorso tecnico urgente così come previsto dall'articolo 3 comma 2 del citato decreto;
nel contesto delle procedure per la stabilizzazione, la Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego;
tale principio costituzionale non è comunque incompatibile con la possibilità di forme di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera – salvo circostanze del tutto eccezionali – la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno;
ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 («... Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio “da possedere nel quinquennio di stabilizzazione disposto dalla legge 296/2006”. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»), il procedimento di stabilizzazione è stato configurato come una procedura a carattere eccezionale, limitata nel tempo e concorrente, ma non alternativa, a quella ordinaria;
inoltre nell'articolo 1, comma 526, di tale legge, era previsto che le amministrazioni potessero procedere, per gli anni 2008 e 2009, a stabilizzare i precari nel limite di una percentuale massima del 40 per cento delle cessazioni avvenute nell'anno precedente;
ma il decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha mantenuto la quota del 40 per cento solo per l'anno 2008, abbassandola al 10 per cento per le stabilizzazioni da effettuarsi nell'anno 2009;
nel corso del 2008 l'amministrazione ha bandito un concorso pubblico per 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco con graduatoria approvata nel luglio del 2010. Ad oggi risultano assunti i vincitori di tale procedura oltre ad un numero cospicuo di idonei non vincitori alla stessa;
dei 7599 idonei non vincitori si deve porre l'attenzione sui circa 5236 non riservatari all'interno dei quali risultano un numero rilevante di idonei che, da anni, sono iscritti negli appositi elenchi di volontari del Corpo nazionale vigili del fuoco che, al momento del bando, non avevano i requisiti previsti, ma da considerarsi a tutti gli effetti precari del Corpo dei vigili del fuoco;
rispondendo all'interpellanza urgente n. 2/00066 il 6 giugno il Sottosegretario di Stato all'interno, Gianpiero Bocci, ha ribadito che la stabilizzazione dei volontari del Corpo dei vigili del Fuoco costituisce una procedura speciale derogatoria alla norma generale che prevede l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso. Tale procedura è stata disciplinata con decreto del Ministro dell'interno del 30 luglio 2007 e ha consentito di immettere personale già qualificato nei ruoli operativi del Corpo ed, al contempo, di non disperdere le professionalità acquisite in anni di servizio volontario. Ai fini dell'assunzione di nuovo personale, il Ministero ha bandito, nel corso del 2008, anche un concorso per 814 vigili del fuoco, prevedendo comunque una riserva del 25 per cento dei posti per il personale volontario iscritto in appositi elenchi da almeno tre anni e con almeno centoventi giorni di servizio (decreto legislativo n. 217 del 2005) –:
quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro interrogato intenda assumere al fine di provvedere allo scorrimento parallelo delle graduatorie in corso di vigenza al fine di evitare da una parte, il disperdersi del bagaglio tecnico professionale acquisito, e, dall'altra, di evitare la possibilità di sterili ed inutili «guerre tra graduatorie», graduatorie che invece con il loro scorrimento possono consentire ad un Corpo nazionale oggi penalizzato negli organici di avere una ingente boccata di ossigeno;
a valutare l'opportunità di prevedere nuove forme di accesso riservate al personale volontario con cadenza periodica prestabilita una volta portato a compimento il totale esaurimento della graduatoria di stabilizzazione del personale volontario-discontinuo del Corpo nazionale vigili del fuoco inserito nella graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto ministeriale n. 1996 del 2008, assumendo iniziative nel contempo per una totale revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004. (4-01090)