Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/01139 l'articolo 3-ter, denominato «Norma di interpretazione autentica» del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e...
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-01139presentato daCRIVELLARI Diegotesto diGiovedì 4 luglio 2013, seduta n. 46
CRIVELLARI, ROTTA, MOGNATO, MORETTO, D'ARIENZO, ZOGGIA e MURER. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 3-ter, denominato «Norma di interpretazione autentica» del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52, come previsto dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, recita testualmente: «L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti compresa la benzina»;
la tabella in questione prevede l'esenzione dell'accisa per i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto e dei carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti. Il testo della norma, pur in mancanza di una affermazione esplicita, sembrerebbe dunque poter riguardare anche la pesca in acque interne, dal momento che tale attività non ne viene espressamente esclusa;
nella pesca in acque marittime interne dovrebbe inoltre essere compresa la raccolta dei mitili nelle lagune, attività che, in particolare, interessa un'area come quella del Delta del Po. Sarebbe tuttavia necessario un atto che, in via interpretativa o esplicativa, prevedesse chiaramente l'estensione della norma richiamata alla pesca nelle acque interne, ivi compresa quella dei mitili –:
se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, il Governo intenda adottare per superare quella che si prefigura come una diversità di trattamento in materia di imposizione fiscale tra chi esercita la pesca in mare e chi la esercita in acque interne, tenendo conto infine di come, limitatamente alla questione della pesca dei mitili, quest'ultima possa sempre essere assimilata all'attività agricola ai fini contributivi;
se in via strettamente subordinata, qualora non fosse possibile concretizzare pienamente l'ipotesi precedente, il Governo intenda assumere iniziative per stabilire, per tale attività, l'applicazione del numero 5 della già citata Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che riporta un'esenzione del 22 per cento dell'aliquota normale per il gasolio e del 49 per cento dell'aliquota normale per la benzina negli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
(4-01139)