Testo MOZIONE
Atto a cui si riferisce:
C.1/00730 premesso che:
l'11 febbraio 2015, si è svolta – dinanzi a palazzo Montecitorio – la manifestazione organizzata dal Comitato Nazionale XXVII Ottobre in favore degli idonei di...
Atto Camera
Mozione 1-00730presentato daCIPRINI Tizianatesto diMercoledì 11 febbraio 2015, seduta n. 375
La Camera,
premesso che:
l'11 febbraio 2015, si è svolta – dinanzi a palazzo Montecitorio – la manifestazione organizzata dal Comitato Nazionale XXVII Ottobre in favore degli idonei di concorso pubblico, la cui assunzione è messa seriamente a rischio dai recenti interventi normativi del Governo;
si tratta complessivamente di ben 84.080 persone (dati www.espresso.repubblica.it dell'8 febbraio 2015) che potrebbero vedersi vanificata la possibilità di essere assunti nella pubblica amministrazione;
in Italia sono tantissimi i vincitori idonei di un concorso pubblico che attendono da tempo di essere assunti, tant’è che nel corso del tempo si è creata una nuova categoria di «disoccupati»: i cosiddetti vincitori di concorsi pubblici non assunti, vale a dire giovani che, pur avendo sostenuto una prova concorsuale e avendola vinta, si trovano oggi a non poter accedere al posto per il quale hanno studiato e sostenuto sacrifici anche economici;
la situazione è stata resa difficile dal continuo blocco del turn over nella pubblica amministrazione, che i vari Governi hanno adottato e mantenuto nel tempo;
ciò ha indotto, nel 2013, il Governo pro tempore ad intervenire con misure dettate dalla necessità e urgenza con il duplice obiettivo di favorire l'assunzione prioritaria nella pubblica amministrazione di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1o gennaio 2007 (che vengono prorogate al 31 dicembre 2016) con una più razionale gestione delle graduatorie di vincitori ed idonei e di favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che abbia maturato determinati requisiti di durata del servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione banditrice: per rispondere a tali esigenze è stato emanato il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge ha previsto che «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;
i commi 3-ter e 3-quater del medesimo articolo del decreto-legge hanno disposto che «Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali, già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma»;
l'articolo 4, comma 5, ha previsto infine che «La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico...»;
asse portante della nuova disciplina è dunque il collegamento tra l'obbligo di esaurire le graduatorie vigenti e l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;
il decreto-legge n. 101 del 2013 precostituisce, così, in caso di decisione di coprire i posti vacanti, un diritto all'assunzione per i vincitori, esteso anche agli idonei collocati nelle graduatorie dell'amministrazione vigenti ed approvate dal 1o gennaio 2007;
la legge subordina l'autorizzazione a indire nuovi concorsi, all'immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti e degli idonei inseriti nelle graduatorie vigenti, i quali vantano il preferenziale diritto all'assunzione;
la ratio del provvedimento è chiara: l'utilizzo delle graduatorie vigenti, in un'epoca in cui le risorse pubbliche risultano complessivamente ridotte, risponde ad esigenze sociali e di equità ed esonera l'amministrazione dalle spese e dai costi e dai tempi di attesa connessi ad un nuovo concorso (e quindi attua il principio costituzionale di buon andamento);
anche l'ex Ministro per la pubblica amministrazione Giampiero D'Alia ebbe a dichiarare: «Ricordiamo a tutti che abbiamo un debito da saldare: quello verso i tanti giovani vincitori di concorso rimasti fuori dalla porta delle amministrazioni; (Guida al decreto-legge n. 101 del 2013, in www.funzionepubblica.gov.it);
l'intervento normativo del 2013 rappresenta «un atto di giustizia, un segnale di rispetto per quei tanti italiani, la maggior parte dei quali giovani, che da anni attendono una collocazione nella pubblica amministrazione dopo aver sostenuto e superato un regolare concorso» (guida al decreto-legge n. 101 del 2013, in www.funzionepubblica.gov.it) e ha configurato un vero e proprio diritto all'immissione in servizio in capo non solo ai vincitori collocati nelle graduatorie ma anche agli idonei;
lo scorrimento delle graduatorie è dunque divenuta modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive e comunque maggiormente rispettosa anche dei princìpi di trasparenza e di imparzialità;
dopo anni di blocco e di relative proroghe di graduatorie, i vincitori e gli idonei di concorso si vedono riconoscere il diritto ad essere assunti;
inoltre, l'assunzione dei vincitori e degli idonei rappresenterebbe l'ingresso di energie giovani, motivate e preparate nella pubblica amministrazione, energie indispensabili se si vuole realmente perseguire l'obiettivo della modernizzazione anche ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione;
l'obiettivo del decreto-legge n. 101 del 2013 si colloca proprio nella direzione della valorizzazione del concorso pubblico e del ritorno ad una logica del reclutamento fondato sul merito valutato comparativamente mediante procedure che garantiscono imparzialità ed eguaglianza nel rispetto dei supremi valori costituzionali;
tuttavia, la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), ai commi 424 e 425 dell'articolo 1, ha previsto l'obbligo per le regioni ed enti locali di destinare, per gli anni 2015 e 2016, tutte le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei «vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate» entro il 1o gennaio 2015;
esauriti i vincitori, lo spazio assunzionale che rimane deve essere destinato ad assorbire i dipendenti delle province che non hanno trovato posto nell'area vasta o in regione;
dunque è accaduto che la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) con le sue previsioni sulla mobilità dei dipendenti delle province non solo impedirà di assumere a tempo indeterminato i precari (di cui all'articolo 4, comma 6 e 8, del decreto-legge n. 101 del 2013), ma di fatto ha bloccato per almeno due anni (anni 2015 e 2016) la possibilità di scorrere le graduatorie dei concorsi inibendo dunque il reclutamento degli idonei così come vorrebbe l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013;
la legge n. 190 del 2014 (comma 426) ha infatti stabilito anche la proroga del termine per la stabilizzazione dei precari (di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 8 del decreto-legge n. 101) portandolo al 31 dicembre 2018 ed infine il decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto milleproroghe) con l'articolo 1, comma 6, ha allungato i termini al 31 dicembre 2015 per consentire alle province di prorogare i contratti col personale precario fino alla predetta data;
è accaduto dunque che la legge n. 190 del 2014 – unitamente alle proroghe previste dal decreto-legge n. 192 del 2014 – ha modificato implicitamente il decreto-legge cosiddetto D'Alia n. 101 del 2013 sottraendo alle amministrazioni pubbliche la possibilità di destinare risorse degli anni 2014 e 2015 non solo alle stabilizzazioni dei precari previste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ma anche alle assunzioni degli idonei che vengono completamente esclusi e dimenticati da qualsiasi assunzione per gli anni 2015 e 2016 a dispetto dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013 che prevede l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali alla previa verifica dell'assenza di idonei collocati nelle graduatorie vigenti ed approvate (la cui efficacia cesserà proprio al 31 dicembre 2016 ex articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013) con l'effetto paradossale che gli idonei si vedranno sottratta qualsiasi possibilità o speranza di essere assunti nonostante la vigenza del decreto-legge n. 101 del 2013;
il risultato paradossale è che gli idonei saranno «congelati» fino al 2016 e quando verrà il loro turno, le loro graduatorie avranno perso di efficacia ex articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013;
è necessario un intervento affinché venga eliminata l'iniquità, vengano ripristinati ed assicurati la certezza del diritto e il rispetto delle leggi vigenti, affinché non si apra l'ennesima «guerra tra poveri» tra idonei e dipendenti delle province,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative urgenti – anche di tipo normativo – per prevedere e/o garantire l'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici, con riferimento alle graduatorie in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
a porre comunque in essere tutte le iniziative necessarie a tutelare la posizione degli idonei dei concorsi pubblici, le cui graduatorie perderanno di efficacia il 31 dicembre 2016 ex articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.
(1-00730) «Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dieni, Nuti, Lombardi, Fraccaro, Sibilia, Dall'Osso, Lorefice, Crippa».