• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/01310 il brevetto è un titolo di proprietà industriale che conferisce al suo titolare il diritto di sfruttare un'invenzione in regime di monopolio, cioè in esclusiva, sul territorio dello Stato che...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01310presentato daBOMBASSEI Albertotesto diMartedì 17 febbraio 2015, seduta n. 376

BOMBASSEI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
il brevetto è un titolo di proprietà industriale che conferisce al suo titolare il diritto di sfruttare un'invenzione in regime di monopolio, cioè in esclusiva, sul territorio dello Stato che concede il brevetto. La durata massima di un brevetto è 20 anni dalla data di deposito della domanda;
la tutela brevettuale in Europa è attualmente basata sul sistema delineato dalla Convenzione di Monaco del 1973 (1) (CM), Convenzione di carattere internazionale che ha istituito l'Organizzazione europea dei brevetti (Oeb), alla quale hanno aderito tutti i Paesi dell'Unione europea, nonché alcuni Paesi europei, non appartenenti all'Unione europea;
nella fattispecie, un'invenzione può essere tutelata in Italia con un brevetto nazionale oppure con un «brevetto europeo», spesso erroneamente definito comunitario dai non addetti ai lavori. La procedura europea prevede il deposito di una domanda di brevetto in inglese o in francese o in tedesco, all'Ufficio europeo dei brevetti Epo (European patent office), che ha sede principale in Germania, a Monaco di Baviera. Attualmente con una domanda di brevetto europeo si possono designare 38 Stati, cioè gli Stati dell'Unione europea e in aggiunta Albania, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Svizzera, Turchia, San Marino, Repubblica di Macedonia, Serbia. È possibile designare anche Bosnia-Erzegovina e Montenegro pagando una sovrattassa;
dopo la relativa concessione, il brevetto europeo non è automaticamente valido nei 38 Paesi sopra menzionati; la procedura richiede, infatti, la convalida del brevetto nei Paesi di interesse tra i 38 inizialmente designati. Nella sostanza, il brevetto europeo concesso si trasforma in un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali è soggetto alla normativa e alla competenza dei tribunali della corrispondente nazione e le tasse annuali di mantenimento in vita sono dovute in ciascuna nazione nella quale il titolare ha deciso di convalidare il brevetto;
il costo attuale dell'esistente brevetto europeo risulta molto elevato a causa delle spese per la validazione del titolo nei diversi Paesi designati, che possono raggiungere anche l'85 per cento del costo complessivo: per quanto, infatti, il costo di registrazione di un brevetto vari sensibilmente a seconda della lunghezza dello stesso e del Paese in cui si decide di procedere alla registrazione, i dati presentati dalla Commissione europea prevedono che il costo per ottenere un brevetto valido nei 28 Stati membri sia attualmente corrispondente a circa 36.000 euro (di cui 23.000 euro solo per costi di traduzione). Si tratta di una situazione economicamente insostenibile, che spesso obbliga le imprese italiane a scegliere una protezione brevettuale limitata ad un ristretto numero di Paesi;
per superare le lacune e i costi del sistema attuale l'Unione europea ha predisposto un nuovo sistema di brevettazione unificata, articola in due pilastri complementari. Il primo consiste in un meccanismo di brevettazione unitaria fondato sui due regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra 25 Stati membri dell'Unione europea (tutti tranne l'Italia e la Spagna). Il meccanismo consente la registrazione di un brevetto unico presso l'Ufficio europeo dei brevetti che beneficia di una protezione uniforme in tutta l'Unione europea; il brevetto viene rilasciato in inglese, francese o tedesco e pubblicato nella medesima lingua unitamente a una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue. Il brevetto è altresì tradotto, mediante un sistema automatico, nelle altre lingue ufficiali dell'Unione europea, che tuttavia non fanno fede;
il secondo pilastro è costituito da un sistema giurisdizionale unitario che si basa su un accordo internazionale per l'istituzione del Tribunale unificato dei brevetti, sottoscritto il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri (tutti tranne Spagna e Polonia) ma ratificato sinora da cinque Stati firmatari. L'accordo entrerà in vigore una volta ratificato da almeno 13 Stati membri;
i due regolamenti relativi al rilascio di un titolo brevettuale unico sono entrati in vigore il 30 gennaio 2013. Tuttavia, sarà possibile chiedere la registrazione di brevetti unitari soltanto quando l'accordo sul sistema giurisdizionale unitario sarà entrato in vigore;
l'Italia non ha aderito, insieme alla Spagna, al primo pilastro del nuovo sistema di brevettazione – che è stato pertanto costituito mediante il ricorso alla cooperazione rafforzata tra gli altri 25 Stati membri dell'Unione europea – ritenendo lesiva del principio di parità linguistica l'utilizzo per la registrazione del brevetto unico europeo esclusivamente inglese, francese o tedesco;
il 10 giugno 2011 il Governo italiano ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione che autorizzava la cooperazione rafforzata, riprendendo in massima parte le argomentazioni formulate dalla XIV Commissione della Camera dei deputati. Analogo ricorso è stato presentato dal Regno di Spagna, che ha, con un ulteriore ricorso, impugnato i regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata;
con sentenza del 16 aprile 2013, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso introdotto da Spagna e Italia, nel giugno del 2011, contro la decisione di autorizzare una cooperazione rafforzata per l'adozione di regolamenti che disciplinano il brevetto unitario «EU»;
nelle conclusioni depositate in data 18 novembre 2014 (causa C-146/13 – Regno di Spagna contro Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea) l'Avvocato generale dell'Unione europea, Yves Bot, ha affermato che i ricorsi della Spagna contro i regolamenti che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una tutela unitaria conferita dal brevetto europeo devono essere respinti poiché «la protezione unitaria fornisce un autentico beneficio dal punto di vista dell'uniformità e dell'integrazione, mentre la scelta linguistica riduce in modo significativo i costi di traduzione e garantisce meglio il principio di certezza del diritto», ritenendo, altresì, che sia appropriato «limitare il numero di lingue del brevetto europeo a effetto unitario, poiché ciò garantisce una tutela unitaria dei brevetti sul territorio degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata pur permettendo una riduzione notevole dei costi di traduzione»;
come evidenziato anche nel Position paper dell'A.i.c.i.p.i. (Associazione italiana dei consulenti ed esperti in proprietà industriale di enti e imprese) pubblicato in data 11 aprile 2011, in termini di procedura di deposito, si potrebbe prevedere la soluzione linguistica denominata «English soon and always» introducendo una traduzione in lingua inglese fin dalla pubblicazione della domanda, qualora la lingua di procedura sia diversa dall'inglese. Tale traduzione sarebbe a puro scopo informativo e potrebbe essere fornita come servizio offerto dall'Unione europea a spese della stessa (e non del richiedente) con costi complessivi contenuti;
il sistema di traduzioni sovra menzionato, oltre a soddisfare l'esigenza di informazione tempestiva al pubblico fino a quando le traduzioni automatiche non avranno ancora raggiunto il necessario livello di affidabilità, costituirebbe una base ottimale per essere adattata a servire anche da traduzione del testo del brevetto concesso al termine della procedura d'esame dai richiedenti che avranno optato per la lingua francese o tedesca durante la procedura. Garantirebbe, altresì, la disponibilità di testi in lingua inglese per tutti i brevetti unitari fin dalla loro pubblicazione, rafforzando, da un lato, il concetto di «English soon and always», dall'altro la diffusione e comprensione puntuale e tempestiva più ampia possibile dei brevetti unitari;
secondo le intenzioni dell'Ufficio europeo dei brevetti i primi brevetti unitari potrebbero rilasciati nei primi mesi nel 2015. Come noto, il nuovo sistema di protezione andrà ad aggiungersi, come valida alternativa, a quello del brevetto europeo attualmente esistente, portando progressivamente ad una riduzione di circa il 70 per cento delle spese sostenute, con vantaggi specifici per le piccole e medie imprese e per gli enti di ricerca, allineando così i costi sostenuti dalle aziende italiane a quelli relativi al deposito del brevetto statunitense e/o giapponese;
se il nostro Paese restasse escluso dal sistema del brevetto unitario, a subirne le conseguenze sarebbe il tessuto produttivo italiano costretto a sostenere maggiori oneri, nonché a rinunciare ad una protezione aggiuntiva, con il conseguente disincentivo anche per le imprese estere ad investire in attività produttive, commerciali e di ricerca nel territorio –:
se non si ritenga opportuno adottare, con sollecitudine, iniziative finalizzate all'adesione del nostro Paese alla cooperazione rafforzata sul titolo brevettuale unico europeo, evitando in tal modo un'esclusione dannosa per le imprese italiane già connotate da una compagine produttiva a bassa o media internazionalizzazione e/o capacità finanziaria, e se non sia necessario avanzare, al tempo stesso, nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea, la richiesta di valutare una modifica del regolamento che disciplina il regime linguistico del brevetto unificato, in modo da introdurre la soluzione linguistica «English soon and always» espressa in premessa. (3-01310)