• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02803-A/015 premesso che: il comma 10-bis dell'articolo 8 della presente legge prevede che i soggetti, nelle condizioni di disagio economico e fragilità familiare di cui all'articolo 4, comma 8...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02803-A/015presentato daMORASSUT Robertotesto diGiovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378

La Camera,
premesso che:
il comma 10-bis dell'articolo 8 della presente legge prevede che i soggetti, nelle condizioni di disagio economico e fragilità familiare di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legge 30 dicembre 2013, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, possano rivolgersi al giudice dell'esecuzione per la sospensione delle procedure di esecuzione dello sfratto «al fine di consentire il passaggio da casa a casa»;
tale sospensione può essere concessa al massimo entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
nella Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015, è stato deciso che una quota corrispondente a 25 milioni di euro del fondo sociale affitti vada destinata a tali nuclei familiari, al fine di reperire un alloggio alternativo;
il decreto che recepisce tale intesa non è stato ancora pubblicato ma la procedura prevista dalla normativa vigente comporta un ruolo fondamentale di regioni e comuni ai fini della concreta erogazione delle risorse alle famiglie, nelle suddette condizioni di disagio economiche e gravi fragilità;
è necessario un ruolo di monitoraggio e di verifica costante dell'effettiva messa in opera delle misure suddette, al fine di renderle compatibili con i tempi stringenti previsti dalla presente legge;
come previsto, i contributi debbono essere prioritariamente destinati alla stipula di nuovi contratti a canone agevolato al fine di garantire il passaggio da casa a casa. Detti contratti, però, hanno una durata di 3 anni +2, come previsto dalla Legge 431 del 1998, mentre il contributo alle famiglie aventi diritto è, allo stato attuale, limitato al 2015,

impegna il Governo:

entro il 31 maggio 2015, a relazionare alle competenti Commissioni parlamentari, nonché a convocare una conferenza nazionale con le Regioni, i comuni e le parti sociali, circa lo stato di attuazione delle misure in itinere suddette, in particolare rispetto alla certificazione del fabbisogno comunicato dai comuni, come previsto dallo schema di decreto di recepimento dell'accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015, al numero delle Regioni che hanno assegnato e trasferito le risorse ai comuni, al numero dei comuni che hanno emanato e/o erogato i contributi alle famiglie, al numero di alloggi già eventualmente reperiti al fine di corrispondere alla previsione legislativa «del passaggio da casa a casa»;
a prevedere nei prossimi provvedimenti e, in ogni caso, nella Legge di Stabilità, che lo stanziamento di cui alle premesse, sancito nella Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015, sulla cui base verrà erogato nel 2015 il previsto contributo alle famiglie aventi diritto, venga ulteriormente rinnovato e abbia almeno la durata della vigenza contrattuale, prevista dalla legislazione vigente rispetto ai contratti del cosiddetto canale contrattuale agevolato.
9/2803-A/15. Morassut.