• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02803-A/050 premesso che: l'articolo 9 comma 1 del citato decreto interviene attraverso una proroga sul conferimento dei rifiuti in discarica; nell'ambito della procedura di infrazione n....



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02803-A/050presentato daFICO Robertotesto diGiovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378

La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 comma 1 del citato decreto interviene attraverso una proroga sul conferimento dei rifiuti in discarica;
nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021, la Commissione europea, con il parere motivato prot. 9026 del 1o giugno 2012, ha fornito dei chiarimenti sui contenuti minimi essenziali che le attività di trattamento devono osservare per essere conformi al dettato comunitario e, con il ricorso depositato il 13 giugno 2013 contro la Repubblica Italiana – registro della Corte numero causa C-323/13 – ha, tra l'altro, rilevato la necessità di un trattamento adeguato anche sui rifiuti residuali provenienti da raccolta differenziata. A tal fine, la Commissione, ha precisato che: 1) «il trattamento dei rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana»; 2) «... un trattamento che consiste nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi sulla salute umana...»;
ad agosto del 2013, il Ministro dell'ambiente pro tempore, Andrea Orlando, ha inviato una circolare indirizzata a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano affermando che: «per quanto concerne le indicazioni della circolare in merito alla definizione di “trattamento”, alla data del 1o giugno 2012, la trito vagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfa, da sola, l'obbligo di trattamento previsto dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE. Tale obbligo, previsto dall'ordinamento nazionale – articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003 – deve necessariamente includere un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica»;
la Corte di Giustizia europea (causa C-323/13), il 15 ottobre 2014, ha condannato l'Italia per non aver adottato tutte le misure necessarie per evitare che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma, ad esclusione di quella di Cecchina, ed in quelle del SubATO di Latina non venga sottoposta ad un trattamento che comprenda un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della loro frazione organica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 1, e 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare il decreto legislativo numero 13 gennaio 2003, n. 36 affinché venga vietato il conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati che subiscano esclusivamente processi meccanici di compressione e triturazione;
a rendere pubbliche le ordinanze contigibili ed urgenti – articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – attraverso le quali i presidenti delle regioni ovvero i sindaci, autorizzano il conferimento in discarica di materiale non trattato ai sensi dell'articolo 7 del legislativo numero 13 gennaio 2003, n. 36 e degli articoli 1, paragrafo 1, e 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE.
9/2803-A/50. Fico.