Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/02803-A/154 premesso che:
il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02803-A/154presentato daFRATOIANNI Nicolatesto diGiovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica, Ciò attraverso una modifica dell'articolo 43, comma 12 del testo unico dei media audiovisivi, decreto legislativo n. 177/2005;
il termine originario era individuato dal testo unico nel 31 dicembre 2010, ma tale termine è stato poi prorogato, prima al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225/2010, poi al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e infine al 31 dicembre 2014 dall'articolo 12 del decreto-legge n. 150/2013;
il provvedimento in esame reca, quindi, la quinta proroga di un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2010;
come noto, la questione della proroga del divieto di incroci proprietari si trascina ormai da diversi anni ed era stata oggetto di una segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Governo del 24 novembre 2010, nella quale si auspicava il mantenimento del divieto, a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, anche sulla base delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 826/1988, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha riconosciuto, al fine di garantire la protezione del pluralismo informativo di cui all'articolo 11, comma secondo della Carta europea dei diritti fondamentali, il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa finalizzata a rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo.
9/2803-A/154. Fratoianni, Scotto, Ricciatti, Ferrara.