Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/02803-A/178 premesso che:
in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie dei contribuenti, il legislatore, negli ultimi anni, è intervenuto offrendo la possibilità di rateizzare i...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02803-A/178presentato daPETRINI Paolotesto diGiovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378
La Camera,
premesso che:
in considerazione delle gravi difficoltà finanziarie dei contribuenti, il legislatore, negli ultimi anni, è intervenuto offrendo la possibilità di rateizzare i pagamenti ed allungare ulteriormente le scadenze dei debiti tributari, in tal modo cercando di salvaguardare realtà economiche in crisi e scongiurare i fallimenti industriali e le conseguenti ripercussioni occupazionali;
l'articolo 10, comma 12-quinquies, del presente provvedimento, introdotto in sede di esame in Commissione, estende la concessione di un nuovo piano di rateazione da parte di Equitalia dei debiti fiscali ai contribuenti decaduti dal beneficio fino al 31 dicembre 2014 che presentino richiesta entro il 31 luglio 2015;
la citata disposizione riguarda tuttavia solamente la fattispecie avente ad oggetto le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o di affidamento dei carichi all'Agente della riscossione nei confronti dei contribuenti ai quali siano stati notificati accertamenti esecutivi di cui all'articolo 29 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
è opportuno estendere il beneficio della rateazione anche alle altre fattispecie di rateazione concesse dall'Agenzia delle entrate che hanno ad oggetto le comunicazioni di irregolarità (cosiddetti avvisi bonari) inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazione dei redditi e dei controlli formali, nonché alle dilazioni di pagamento riguardanti le rateizzazioni conseguenti all'adesione agli inviti a comparire, all'adesione ai processi verbali di constatazione, alla definizione degli accertamenti nel procedimento di accertamento con adesione, alle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale e alle somme dovute in caso di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione;
le diverse forme di rateazione comportano evidenti differenze sotto i profili del diritto all'accesso a) beneficio, dei periodo di rateazione, della decadenza dal beneficio e delle sanzioni connesse al mancato rispetto del piano di rateazione;
appare evidente la necessità di introdurre ulteriori elementi di flessibilità che consentano ai contribuenti una estensione del periodo di rateazione anche nei sistema di riscossione automatica previsto dall'Agenzia delle Entrate ed evitare che i maggiori benefici nel pagamento dei debiti tributari si ottengano una volta che il debito sia preso in carico dall'agente della riscossione, con conseguente aggravio degli oneri in termine di sanzione, interessi e aggi,
impegna il Governo:
ad introdurre disposizioni volte a dare maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione dei tributi dovuti all'Agenzia delle entrate, in coerenza con quanto previsto per il sistema di riscossione coattiva, e in particolare:
a) a consentire la possibilità di rateizzare il pagamento nei casi in cui esso non è previsto;
b) ad aumentare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il pagamento dei debiti e, in ogni caso, a concedere un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali ai contribuenti decaduti dal beneficio.
9/2803-A/178. Petrini, Causi.